Autore: Andrea Marton

  • Art. 74 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

    Art. 74 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale. Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale. Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo. 110a Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio. Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise. La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello.

  • Art. 18 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo

    Art. 18 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.

    2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.

  • Art. 11 L. 194/1978

    Art. 11 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell’identità della donna.

    Le lettere b) e f) dell’articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , sono abrogate.

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  • Art. 845 Codice della Navigazione

    Art. 845 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 22 T.U.IVA: Commercio al minuto ed attività assimilate

    Art. 22 T.U.IVA: Commercio al minuto ed attività assimilate

    Art. 22 T.U.IVA – Commercio al minuto ed attivita’ assimilate.

    In vigore dal 01/01/2019 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 12 bis

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1) L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

    1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

    2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

    3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche’ di veicoli e bagagli al seguito;

    4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

    5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa’ finanziarie o fiduciarie;

    6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

    6-bis) per l’attivita’ di organizzazione di escursioni, visite della citta’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

    6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (1).

    6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.(4)

    2) La disposizione del comma precedente puo’ essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita’, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi (2).

    3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali e’ consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.(3)”

    ________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del numero 6-ter), aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

    (2) In attuzione delle disposizione del presente comma vedasi il decreto 7 luglio 1998, il decreto 24 ottobre 2000, n. 370 e il decreto 8 agosto 2014.

    (3) Comma così modificato dal comma 920 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per l’applicazione vedasi dal comma 909 al 928 della Legge 205/2017.

    (4) Per le prestazioni di cui al presente comma resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. La presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2019.

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  • Art. 217 DPR 495/1992 – Inscrivibilità in curva dei veicoli – Fascia d’ingombro

    Art. 217 DPR 495/1992 – Inscrivibilità in curva dei veicoli – Fascia d’ingombro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale. 2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice. 3. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. 4. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.

  • Art. 68 CTS – Privilegi

    Art. 68 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Privilegi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell' articolo 2751-bis del codice civile .

    2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile . Note all'art. 68: – Si riporta l' art. 2751-bis del codice civile : «Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane). – Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 , per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.». – Si riporta l' art. 2777 del codice civile : «Art. 2777 (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti). – I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis nell'ordine seguente: a) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numero 1; b) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 2 e 3; c) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e

    5. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751-bis.».

  • Art. 55 TULPS – Registro operazioni e vendita di esplosivi ai privati

    Art. 55 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.(55)

    Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.

    Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività.

    È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.(20)

    Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.(20)

    Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.(20)

    Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.

    L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.(20)

  • Art. 52 D.Lgs. 231/2001 – Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misu…

    Art. 52 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale .

    2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 325 del codice di procedura penale . Nota all'art. 52: – Si riporta il testo degli articoli 322-bis e 325 del codice di procedura penale : "Art. 322-bis (Appello). –

    1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

    1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

    2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310.". "Art. 325 (Ricorso per cassazione). –

    1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

    2. Entro il termine previsto dall'art. 324, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

    3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3 e

    4. 4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.".

  • Art. 14 D.Lgs. 201/2022 – Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

    Art. 14 D.Lgs. 201/2022 – Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

    2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.

    3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

    4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell’ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all’esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

  • Art. 107 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale

    Art. 107 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

    2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l’ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l’utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

    3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

    4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

    5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell’allegato n. 17.

    6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello dell’osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente: a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) gli attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.

    7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell’autorizzazione generale.

    8. Qualora il Ministero ravvisi che l’attività oggetto dell’autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l’interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

    9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.

    10. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

    11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

    12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

    13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell’interessato.

    14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

    15. Il titolare dell’autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

    16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 887 Codice della Navigazione – Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

    Art. 887 Codice della Navigazione – Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al comandante dell'aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile. Il comandante rappresenta l'esercente. Nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.