Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 209 D.Lgs. 259/2003 – Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

    Art. 209 D.Lgs. 259/2003 – Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

    2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

    3. Si applicano all’installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell’articolo 92.

    4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

    5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 242 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 242 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 242 L. Fall. – Disposizione generale

    Disposizione generale

  • Art. 241 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 241 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 241 L. Fall. – Riabilitazione

    Riabilitazione

  • Art. 233 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura di amministrazione straordinaria

    Art. 233 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura di amministrazione straordinaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.

    2. L' IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.

    3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' IVASS . La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

    ((

    4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.

    ))

  • Art. 240 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 240 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 240 L. Fall. – Costituzione di parte civile

    R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – procedure pre-CCII pendenti

    1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

    2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

  • Art. 239 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 239 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 239 L. Fall. – [Mandato di cattura]

    [Mandato di cattura]

  • Art. 230 CPI – Pagamento incompleto od irregolare

    Art. 230 CPI – Pagamento incompleto od irregolare

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

    2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall’articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare . Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma

    1. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

  • Art. 257 TUEL – Articolo 257

    Art. 257 TUEL – Articolo 257

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all’articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

    2. Il consiglio dell’ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all’articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori. 3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 136.

  • Art. 238 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 238 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 238 L. Fall. – Esercizio dell’azione penale per reati in

    Esercizio dell’azione penale per reati in

  • Art. 237 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 237 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 237 L. Fall. – Liquidazione coatta amministrativa

    Liquidazione coatta amministrativa

  • Art. 236 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 Bis L. Fall. – Falso in attestazioni e relazioni

    Falso in attestazioni e relazioni

  • Art. 236 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 236 L. Fall. – Concordato preventivo e, accordo di

    Concordato preventivo e, accordo di

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