Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.(55)

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 , devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.(20)

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.(20)

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.(20)

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.(20)

In sintesi

  • Gli esercenti fabbriche, depositi e rivendite di esplodenti devono tenere un registro elettronico delle operazioni giornaliere con le generalità delle controparti, da esibire agli ufficiali di polizia e conservare per cinquant'anni.
  • I rivenditori comunicano mensilmente alla Questura i dati degli acquirenti di munizioni ed esplosivi, le quantità vendute e i titoli abilitativi esibiti.
  • La vendita di esplodenti di I-V categoria (gruppi A e B) a privati è vietata senza porto d'armi o nulla osta del questore; per la V categoria gruppo C basta la maggiore età e documento d'identità.
  • Il nulla osta ha validità di un mese, è gratuito, non può essere rilasciato a minori e può essere subordinato a certificato medico attestante l'idoneità psichica del richiedente.
  • Gli obblighi di registrazione e comunicazione non si applicano agli esplodenti di V categoria, gruppi D ed E.
  • Le violazioni sono punite con arresto da tre mesi a un anno e ammenda per il venditore; arresto sino a sei mesi e ammenda per l'acquirente abusivo.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione

L'art. 55 TULPS realizza un sistema di tracciabilità documentale e di controllo soggettivo sull'accesso agli esplosivi da parte dei privati. La norma persegue due finalità distinte ma convergenti: da un lato garantire che le autorità di pubblica sicurezza dispongano di una traccia analitica di ogni movimento di materiale esplosivo lungo la catena distributiva; dall'altro istituire un filtro soggettivo che impedisca a persone prive di titolo abilitativo - o ritenute pericolose - di accedere alle categorie più sensibili di esplosivi e munizioni.

Il registro delle operazioni giornaliere

Il registro è lo strumento centrale della tracciabilità. La norma, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche che hanno introdotto il formato elettronico, prescrive che sia tenuto secondo le modalità definite nel regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940 e successive modificazioni). Ogni operazione - acquisto, cessione, trasformazione, perdita - deve essere annotata con le generalità delle parti. L'obbligo di esibizione agli ufficiali o agenti di polizia è immediato e incondizionato; l'obbligo di conservazione per cinquanta anni sopravvive alla cessazione dell'attività: in quel caso i registri in formato cartaceo o elettronico devono essere consegnati all'autorità che aveva rilasciato la licenza, la quale ne cura la conservazione. Le informazioni inserite nel sistema informatico di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 (sistema SARI-esplosivi) devono essere conservate per i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività, termine più breve in ragione della sicurezza informatica garantita dalla piattaforma pubblica.

La comunicazione mensile alla Questura

I rivenditori - a differenza dei produttori e dei depositari - sono tenuti a una comunicazione periodica mensile all'ufficio di polizia competente per territorio. La comunicazione deve indicare le generalità di ogni acquirente o cessionario, la specie, i contrassegni e la quantità di munizioni ed esplosivi ceduti, nonché gli estremi dei titoli abilitativi esibiti. Questo flusso informativo periodico consente alla Questura di monitorare il mercato locale e di incrociare i dati con le banche dati delle licenze, individuando eventuali acquisti multipli o soggetti non titolati.

Il regime di vendita per categoria

L'art. 55 distingue tre fasce di restrizione alla vendita ai privati, graduate in funzione della pericolosità del materiale. Per gli esplosivi di I, II, III, IV e V categoria, gruppi A e B - le categorie più energetiche - il privato deve essere munito di porto d'armi oppure di nulla osta del questore. Per la V categoria, gruppo C - che include i tipici prodotti pirotecnici da divertimento di minore potenza - è sufficiente la maggiore età e l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità. Per la V categoria, gruppi D ed E - i fuochi d'artificio di libera vendita - non si applicano né gli obblighi di registrazione né quelli di comunicazione.

Il nulla osta del questore

Il nulla osta è un provvedimento abilitativo di natura concessoria, con caratteristiche peculiari: è valido un mese, è esente da qualsiasi tributo, la domanda si redige in carta libera. Non può essere rilasciato ai minori di età. Il questore può subordinarne il rilascio alla presentazione di un certificato medico - del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario o di un medico militare - attestante l'assenza di malattie mentali o di vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Questa facoltà configura un potere discrezionale di tipo cautelare, esercitabile quando emergano elementi che rendano dubbio il profilo psichico del richiedente (precedenti di turbative, comportamenti anomali, segnalazioni dei servizi di salute mentale).

Regime sanzionatorio

La norma prevede una doppia sanzione penale. Il venditore che viola le regole sull'esibizione dei titoli abilitativi è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore alla soglia storica di lire cinquantamila (in larga parte desueta nella sua misura pecuniaria originaria, applicandosi gli aggiornamenti ISTAT). L'acquirente che acquista o riceve esplosivi in violazione delle norme è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino alla medesima soglia storica. La responsabilità dell'acquirente è autonoma da quella del venditore: entrambe le condotte costituiscono contravvenzioni distinte.

Rapporti con altre norme

L'art. 55 si raccorda con l'art. 53 (classificazione), l'art. 54 (importazione), l'art. 42 TULPS (porto d'armi in senso lato), il D.Lgs. n. 8/2010 (sistema informatico esplosivi) e il D.Lgs. n. 123/2015 (articoli pirotecnici). La comunicazione mensile alla Questura è coordinata con le banche dati del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno (CED-SDI).

Casi pratici

Caso 1: Vendita di esplosivi da cava senza verifica del titolo abilitativo

Tizio, rivenditore di esplosivi per uso industriale, vende a un privato una partita di esplosivi di III categoria, gruppo B, senza verificare che l'acquirente sia munito di porto d'armi o nulla osta del questore. Il privato esibisce solo la propria carta d'identità, che Tizio ritiene sufficiente. Nell'ambito di un controllo mensile dei registri, la Questura rileva la cessione priva di titolo. Tizio risponde della contravvenzione del comma 5 dell'art. 55 (arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda); anche l'acquirente, pur non avendo agito in malafede, risponde come acquirente abusivo ai sensi dell'ultimo comma.

Caso 2: Nulla osta subordinato a certificato medico

Caia presenta domanda di nulla osta al questore per acquistare materiale esplodente di IV categoria, gruppo A, necessario per la sua attività di cava. Nel fascicolo della Questura risultano segnalazioni di un recente trattamento sanitario obbligatorio conclusosi due mesi prima. Il questore, esercitando la facoltà discrezionale del comma 4, subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato del medico provinciale attestante la piena capacità di intendere e di volere al momento della domanda. Caia ottiene il certificato e il nulla osta viene rilasciato entro i termini, con validità di un mese.

Caso 3: Cessazione attività e consegna dei registri

Sempronio chiude la propria rivendita di articoli pirotecnici dopo trent'anni di attività. Detiene registri cartacei risalenti agli anni Novanta e un archivio elettronico aggiornato negli ultimi anni. Al momento della cessazione, deve consegnare entrambi i supporti alla Questura che aveva rilasciato la licenza, la quale ne curerà la conservazione fino al completamento del periodo cinquantennale. I dati caricati sul sistema informatico di cui al D.Lgs. n. 8/2010 rimangono invece conservati a cura dell'amministrazione per i dieci anni successivi alla cessazione, senza oneri aggiuntivi per Sempronio.

Domande frequenti

Per acquistare fuochi d'artificio di V categoria gruppo C basta la maggiore età?

Sì. Per gli esplodenti di V categoria, gruppo C (tipicamente articoli pirotecnici di consumo di potenza limitata), la vendita al privato richiede solo la maggiore età e l'esibizione di un documento di identità in corso di validità. Non è necessario il porto d'armi né il nulla osta del questore.

Quanto dura il nulla osta del questore per acquistare esplosivi?

Il nulla osta ha una validità di un mese dalla data del rilascio. Non può essere rilasciato ai minori, è esente da tributi e la domanda si redige in carta libera. Il questore può subordinarne il rilascio a un certificato medico attestante l'idoneità psichica del richiedente.

Con quale frequenza il rivenditore deve comunicare le vendite alla Questura?

I rivenditori sono tenuti a comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità degli acquirenti, la specie, i contrassegni e la quantità degli esplosivi e munizioni venduti, nonché gli estremi dei titoli abilitativi esibiti.

Per quanto tempo devono essere conservati i registri delle operazioni?

I registri devono essere conservati per cinquant'anni, anche dopo la cessazione dell'attività. In caso di cessazione, i registri cartacei ed elettronici devono essere consegnati all'autorità che aveva rilasciato la licenza. I dati nel sistema informatico ex D.Lgs. 8/2010 sono conservati per i dieci anni successivi alla cessazione.

Gli esplosivi di V categoria gruppi D ed E sono soggetti agli obblighi di registrazione?

No. Il comma 7 dell'art. 55 esenta espressamente gli esplodenti di V categoria, gruppi D ed E, sia dall'obbligo di registrazione delle operazioni giornaliere sia da quello di comunicazione mensile alla Questura.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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