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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ogni veicolo o complesso di veicoli, compreso il carico, deve inscriversi in una corona circolare con raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m.
  • Per i complessi, oltre alla corona circolare, occorre verificare che il complesso si inscriva nella zona racchiusa dalla curva di minor raggio del veicolo trattore e che possa transitare sulle curve altimetriche della sede stradale.
  • Le carrozzerie ATP (per merci deperibili a temperatura controllata) che soddisfano le condizioni di inscrivibilità beneficiano del limite di larghezza massima di cui all'art. 61, comma 4, del Codice.
  • Le condizioni di inscrivibilità sono definite da tabelle di unificazione ministeriali, che consentono anche la normalizzazione dei veicoli trattori e rimorchiati in sostituzione delle verifiche caso per caso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 217 DPR 495/1992 — Inscrivibilità in curva dei veicoli – Fascia d’ingombro

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale. 2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice. 3. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. 4. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.

Commento

Cosa significa «inscrivibilità in curva»

L'articolo 217 del DPR 495/1992 disciplina uno dei requisiti tecnici fondamentali per la circolazione dei veicoli: la capacità di percorrere una curva senza invadere la corsia opposta o l'area pedonale. La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, dettate in attuazione del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Il concetto di «fascia d'ingombro» descrive lo spazio che un veicolo occupa durante la percorrenza di una curva. Un'automobile percorre una curva in modo abbastanza «pulito», con scarso allargamento verso l'interno; un autoarticolato di 16 m, invece, mentre il trattore percorre la curva, il rimorchio tende ad accorciarla verso l'interno, occupando uno spazio molto superiore alla larghezza del veicolo in rettilineo. Se questa fascia d'ingombro non rientra nei valori di riferimento, il veicolo non è ammesso alla circolazione ordinaria su strade a doppio senso.

La corona circolare: i valori di riferimento

Il comma 1 fissa la geometria della corona circolare di verifica: raggio esterno 12,50 m, raggio interno 5,30 m. Questi valori non sono casuali: derivano dall'analisi delle caratteristiche geometriche delle intersezioni e delle curve delle strade europee, e rappresentano la «curva tipo» che un veicolo in regola deve riuscire a percorrere senza eccedere la propria corsia.

In termini pratici, il raggio esterno di 12,50 m corrisponde alla traiettoria del punto più esterno del veicolo (angolo anteriore esterno), mentre il raggio interno di 5,30 m corrisponde alla traiettoria del punto più interno (ruota posteriore interna del rimorchio, nel caso di un complesso). La differenza tra i due raggi — 7,20 m — è la larghezza della «corona» che il veicolo non deve mai superare. Un autoarticolato che, in curva, spinge il posteriore del rimorchio fino a un raggio inferiore a 5,30 m non è conforme e non può circolare come veicolo «normale».

Le verifiche aggiuntive per i complessi di veicoli

Per i complessi di veicoli (trattore + semirimorchio, autotreno) il comma 1 impone due verifiche aggiuntive rispetto alla semplice corona circolare:

— il complesso deve inscriversi nella zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore: in pratica, nessuna parte del rimorchio deve sporgere verso l'esterno oltre la traiettoria dell'angolo anteriore esterno del trattore. Questa verifica controlla la tendenza dei rimorchi lunghi a «sbucare» verso l'esterno della curva (il fenomeno opposto al taglio di curva), che può sorprendere i veicoli fermi o in transito sulla corsia di destra o sul marciapiede.

— deve essere verificata la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale: significa che il complesso deve poter affrontare anche le ondulazioni verticali del piano stradale (gobbe, avvallamenti, dossi) senza che parti della struttura (carrozzeria del rimorchio, traverse, quinta ruota) tocchino il piano o i guardrail. Questa verifica è particolarmente rilevante per i complessi molto lunghi con poca distanza dal suolo.

Le carrozzerie ATP: un caso speciale

Il comma 2 introduce una disposizione specifica per le carrozzerie ATP (Agreement on the international carriage of Perishable foodstuffs and the special equipment to be used for such carriage), cioè le celle frigorifere per il trasporto di merci deperibili a temperatura controllata. Queste carrozzerie, per rispettare i requisiti di coibentazione e refrigerazione, tendono ad essere più spesse delle normali: le pareti coibentate occupano spazio, riducendo la larghezza utile interna a parità di larghezza esterna.

La norma stabilisce che, per le carrozzerie ATP che soddisfano le condizioni di inscrivibilità del comma 1, si applica il limite di larghezza massima previsto dall'art. 61, comma 4, del Codice della Strada. In sostanza, la carrozzeria beneficia di una tolleranza sulla larghezza esterna (rispetto alla larghezza massima ordinaria) in ragione del suo spessore coibentante, purché rispetti i requisiti di inscrivibilità in curva. Questa deroga consente di non penalizzare il trasporto di alimenti in regime freddo, settore di rilevante importanza economica.

Tabelle di unificazione e normalizzazione

I commi 3 e 4 affidano al Ministero dei trasporti la definizione delle condizioni di inscrivibilità tramite tabelle di unificazione approvate dalla Direzione generale della M.C.T.C. (oggi Direzione generale della motorizzazione). Queste tabelle consentono di verificare l'inscrivibilità in base alle caratteristiche dimensionali del veicolo (interasse, lunghezza totale, dimensioni del rimorchio) senza dover effettuare una prova su pista per ogni singolo veicolo.

Il comma 4 va oltre: prevede la definizione di caratteristiche di normalizzazione per veicoli trattori e rimorchiati, che fungono da parametri standard di compatibilità tra i due elementi del complesso. Se un trattore e un rimorchio rientrano entrambi nelle caratteristiche normalizzate, la verifica di inscrivibilità si considera automaticamente soddisfatta, senza bisogno di ulteriori calcoli. Questo meccanismo semplifica enormemente le operazioni di abbinamento di trattori e rimorchi, che nel settore del trasporto su gomma avvengono in modo molto flessibile (il medesimo trattore può agganciare semirimorchi di costruttori diversi).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali sono le dimensioni della corona circolare per verificare l'inscrivibilità in curva?

La corona circolare di riferimento ha raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m. Ogni veicolo o complesso, compreso il carico, deve potersi inscrivere in questo spazio durante la percorrenza di una curva, senza invadere la corsia opposta o le aree adiacenti.

Cosa si verifica in più per i complessi di veicoli rispetto a un veicolo singolo?

Per i complessi si verificano due condizioni aggiuntive: che nessuna parte del rimorchio sporga oltre la traiettoria dell'angolo anteriore esterno del trattore (verifica dell'ingombro esterno) e che il complesso possa transitare sulle ondulazioni altimetriche della sede stradale senza toccare il piano o le strutture laterali.

Le carrozzerie frigorifere ATP possono essere più larghe del limite ordinario?

Sì, se soddisfano le condizioni di inscrivibilità in curva del comma 1. In tal caso si applica il limite di larghezza massima previsto dall'art. 61, comma 4, del Codice della Strada, che riconosce la maggiore larghezza delle pareti coibentate delle carrozzerie ATP.

Come si verifica in pratica che un complesso rispetta l'inscrivibilità?

Non occorre una prova su pista per ogni veicolo. Il Ministero dei trasporti ha approvato tabelle di unificazione che consentono di verificare la conformità in base alle caratteristiche dimensionali. Se trattore e rimorchio rientrano nelle caratteristiche normalizzate, la verifica si considera automaticamente soddisfatta.

Cosa succede se un veicolo non rispetta i limiti di inscrivibilità?

Un veicolo che non si inscrive nella corona circolare di riferimento non può circolare come veicolo ordinario sulle strade pubbliche. Può essere ammesso alla circolazione solo come veicolo eccezionale, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli enti proprietari delle strade interessate, con le prescrizioni previste dall'art. 10 del Codice e dall'art. 16 del DPR 495/1992.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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