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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina ambito di applicazione e finalità della disciplina degli imballaggi nella filiera imballaggi
  • Attua la direttiva 94/62/CE come modif. dir. 2018/852/UE
  • Opera attraverso il sistema CONAI e consorzi di filiera
  • Si fonda su EPR e contributo ambientale (CAC)
  • Coordina con dir. 2015/720/UE (borse) e Reg. 2019/904 (SUP)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 217 Cod. Amb. — (ambito di applicazione e finalità)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio , , nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell’ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

3-bis. In attuazione dell’ articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo, è garantita l’immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE .

Commento

La disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attua la direttiva 94/62/CE come modificata dalle direttive 2018/852/UE e 2015/720/UE, ed è fondata sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali e degli obiettivi quantitativi pluriennali. Il sistema CONAI e i consorzi di filiera (CO.RE.VE., COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, RILEGNO, CIAL) costituiscono l'architettura operativa. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.

Quadro europeo della disciplina degli imballaggi

La norma in tema di ambito di applicazione e finalità della disciplina degli imballaggi attua nel diritto interno la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2018/852/UE del pacchetto economia circolare e dalla direttiva 2015/720/UE sulle borse di plastica. campo di applicazione della Parte Quarta, Titolo II, in attuazione della direttiva 94/62/CE e successive modifiche. La disciplina si articola sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali, degli obiettivi quantitativi pluriennali e dell'armonizzazione delle definizioni e dei requisiti essenziali.

Definizioni e tipologie di imballaggio

La disciplina distingue tre categorie funzionali: imballaggio primario (unità di vendita destinata al consumatore finale), secondario (raggruppamento di unità di vendita), terziario (per la movimentazione e il trasporto). La distinzione rileva ai fini degli obblighi di etichettatura, dei requisiti tecnici e dei circuiti di raccolta. Il regolamento UE 2025/40 (PPWR), una volta pienamente operativo, sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno.

Sistema CONAI e consorzi di filiera

L'architettura operativa italiana ruota attorno al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori di imballaggi versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia di materiale, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità del sistema consortile, riconoscendone la natura di strumento per l'adempimento dell'EPR e la coerenza con il diritto europeo della concorrenza. Sono ammessi sistemi alternativi autonomi, soggetti ad autorizzazione e a vigilanza.

Obiettivi di riciclaggio e calcolo armonizzato UE

La disciplina fissa obiettivi quantitativi pluriennali di recupero e riciclaggio per materiale, secondo la metodologia armonizzata europea introdotta dalla direttiva 2018/852/UE: il calcolo si fonda sul rifiuto effettivamente riciclato (non sul raccolto), con esclusione delle perdite di processo e dei materiali non conformi. Tale metodologia, più stringente della precedente, ha comportato una rivalutazione delle performance nazionali. Gli obiettivi sono progressivamente innalzati nel tempo: ad esempio, per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030.

Riutilizzo, plastica e politica ambientale

Il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi è strumento per ridurre il volume complessivo di rifiuti, applicabile in particolare a settori come la ristorazione e la distribuzione di bevande. Le borse di plastica sono oggetto di disciplina specifica (direttiva 2015/720/UE) volta a ridurre il consumo, con divieti per le borse leggere monouso non compostabili e con obblighi di comunicazione annuale dei dati. Il regolamento UE 2019/904 sulla plastica monouso (SUP) ha ulteriormente esteso il divieto e gli obblighi di etichettatura per gli articoli monouso in plastica. L'attuazione e il monitoraggio sono coordinati dal MASE con il supporto tecnico di ISPRA e con la vigilanza della Commissione UE.

Domande frequenti

Come opera il sistema CONAI nel quadro dell'articolo 217?

CONAI coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Quali obiettivi di riciclaggio sono fissati per gli imballaggi?

Obiettivi quantitativi pluriennali per materiale, calcolati secondo metodologia armonizzata UE (dir. 2018/852/UE) sul rifiuto effettivamente riciclato. Per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030, con progressivo innalzamento del livello di ambizione.

Come si raccordano la disciplina italiana e il regolamento UE 2025/40 (PPWR)?

Il PPWR sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno UE, incidendo su design, contenuto di riciclato, riutilizzo, restrizioni d'uso. L'attuazione nazionale comporterà adeguamenti della disciplina interna.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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