- La targa dei ciclomotori è composta da sei caratteri alfanumerici e dal marchio ufficiale della Repubblica italiana; fondo bianco, caratteri e marchio in nero.
- I caratteri sono realizzati per imbutitura su supporto metallico in lamiera di alluminio rivestita di pellicola retroriflettente autoadesiva, con tolleranze dimensionali precisamente fissate.
- Il codice alfanumerico è una combinazione di lettere e numeri la cui progressione è stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
- La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo diversa disposizione ministeriale.
- Le modalità di applicazione sono le stesse dei motoveicoli, con l'eccezione dell'altezza minima da terra del bordo inferiore, che può essere inferiore al valore standard purché non sotto il raggio della ruota posteriore a veicolo carico.
- Il Ministro dei trasporti può stabilire caratteristiche diverse in caso di particolari esigenze.
Testo dell'articoloVigente
Art. 250 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori 1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153.
4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 250 Cod. Amb. — bonifica da parte dell'amministrazione
- Art. 250 D.Lgs. 209/2005 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
- Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento
- Articolo 250 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni
- Articolo 250 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni locali
In sintesi
Indice dei contenuti
La targa dei ciclomotori: funzione identificativa e quadro normativo
La targa costituisce il principale strumento di identificazione di un veicolo in circolazione, essenziale per i controlli di polizia, l'accertamento delle infrazioni e la tutela dei diritti dei terzi in caso di sinistro. Per i ciclomotori — categoria di veicoli a motore a due ruote con cilindrata limitata e velocità massima contenuta — il DPR 495/1992 dedica l'art. 250 alla disciplina dettagliata delle caratteristiche fisiche e delle modalità di applicazione della targa.
La norma si colloca nell'ambito della più ampia disciplina dell'identificazione dei veicoli contenuta nel Codice della Strada e nel regolamento, che distingue le targhe in base alla categoria del veicolo (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, macchine agricole e operatrici) e ne fissa requisiti tecnici differenziati. Per i ciclomotori il sistema di targatura ha subito nel tempo significative modifiche, con l'introduzione della targa personale e successive revisioni. L'art. 250 descrive le caratteristiche materiali della targa, lasciando al Dipartimento per i trasporti terrestri la gestione della progressione dei codici.
Composizione grafica e cromatica della targa
La targa dei ciclomotori si compone di:
Le specifiche grafiche (forma e dimensioni della targa, del marchio e dei caratteri) sono riportate nelle figure e tabelle tecniche allegate al regolamento (fig. III.3 e tabella III.2), che costituiscono il riferimento produttivo per i soggetti abilitati alla fabbricazione delle targhe.
Le caratteristiche fisiche del supporto: imbutitura e pellicola retroriflettente
Il comma 1 scende nel dettaglio delle specifiche materiali con precisione tecnica: i caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura — una lavorazione meccanica che pressa il metallo creando un rilievo in negativo — con una profondità di 1,4 ± 0,1 mm. Il supporto è una lamiera di alluminio piana dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm, ricoperta di pellicola retroriflettente autoadesiva.
La retroriflessione è la proprietà fisica per cui la luce viene riflessa nella direzione di provenienza: di notte, i fari di un veicolo che illuminano la targa restituiscono un bagliore brillante, rendendo il codice leggibile anche a distanza. Questa caratteristica è fondamentale per i controlli automatici della targa (sistemi di lettura ottica), sempre più diffusi sia per le rilevazioni di velocità sia per i varchi ZTL e le telecamere di accertamento delle infrazioni.
Le tolleranze dimensionali precise (profondità imbutitura ±0,1 mm, spessore lamiera ±0,05 mm) garantiscono l'uniformità qualitativa delle targhe prodotte da soggetti diversi e la leggibilità affidabile da parte dei sistemi automatici di riconoscimento targhe.
Il codice alfanumerico e la progressione centralizzata
Il comma 4 affida al Dipartimento per i trasporti terrestri la definizione della progressione delle combinazioni alfanumeriche. La scelta di centralizzare questa funzione risponde all'esigenza di garantire l'unicità assoluta di ogni targa: nessun ciclomotore può avere lo stesso codice di un altro, così come avviene per gli autoveicoli con il sistema delle targhe provinciali prima e delle targhe ministeriali poi.
Il codice è composto da una combinazione di lettere e numeri, senza che la norma specifichi la sequenza: il dettaglio è rimesso al Dipartimento, che gestisce anche i registri di assegnazione. La nota di soppressione del comma 3 (abrogato dal DPR 6 marzo 2006, n. 153) testimonia che il sistema di targatura dei ciclomotori ha subito nel tempo modifiche normative, con la revisione di alcune disposizioni originarie.
Illuminazione e modalità di applicazione
Il comma 5 affronta due aspetti pratici dell'applicazione della targa. Primo: l'illuminazione non è obbligatoria di principio per le targhe dei ciclomotori, salvo che il Ministro dei trasporti disponga diversamente. Questo si distingue dalle targhe degli autoveicoli, per i quali l'illuminazione notturna della targa posteriore è generalmente richiesta.
Secondo: le modalità di applicazione seguono quelle previste per i motoveicoli, con un'eccezione rilevante riguardante l'altezza minima da terra del bordo inferiore della targa. Per i motoveicoli esiste un'altezza minima standard; per i ciclomotori questa soglia può essere derogata verso il basso, purché il bordo inferiore della targa rimanga al di sopra del raggio della ruota (o delle ruote) posteriore misurato a veicolo carico. La ratio è tecnica: i ciclomotori hanno spesso geometrie diverse dai motoveicoli e il vincolo rigido dell'altezza minima potrebbe creare incompatibilità costruttive.
Il potere ministeriale di deroga
Il comma 7 prevede una clausola di flessibilità ministeriale: in caso di particolari esigenze, il Ministro dei trasporti può stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2. Questa previsione è coerente con l'evoluzione tecnologica del settore (nuovi materiali, nuove tecniche di produzione, possibile transizione a sistemi digitali di identificazione) e con la necessità di adeguarsi a normative europee che possono richiedere modifiche alle specifiche nazionali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti