- In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore (vendita, usufrutto, leasing o patto di riservato dominio), la targa rimane in possesso del precedente titolare, non segue il veicolo.
- Il titolare che intende riutilizzare la targa deve darne comunicazione agli uffici competenti per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli (art. 225 del Codice).
- Se il titolare non vuole riutilizzare la targa, deve distruggerla e comunicare la distruzione alla motorizzazione civile o a un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 251, per aggiornare la sezione «ciclomotori» dell'Archivio.
- L'iscrizione del ciclomotore nell'Archivio nazionale dei veicoli non muta la sua natura di bene mobile non registrato: è effettuata ai soli fini di notizia, per individuare il responsabile della circolazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 249 DPR 495/1992 — Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.
Stesso numero, altri codici
- Art. 249 Cod. Amb. — aree contaminate di ridotte dimensioni
- Art. 249 D.Lgs. 209/2005 — Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
- Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all'azione di reclamo del
- Articolo 249 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione
- Articolo 249 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni personali
Commento
La natura giuridica del ciclomotore e il sistema di targatura
Il ciclomotore è, nel sistema giuridico italiano, un bene mobile non registrato: non è soggetto alla disciplina dei beni mobili registrati (come gli autoveicoli e i motocicli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico), né alla pubblicità dichiarativa tipica di quei beni. Tuttavia, proprio per esigenze di controllo della circolazione e di individuazione del responsabile in caso di violazioni o sinistri, l'ordinamento ha introdotto un sistema di targatura e di archivio dedicato. L'art. 249 del DPR 495/1992 regola uno degli aspetti più praticamente rilevanti di questo sistema: il destino della targa in caso di cambio di proprietà, in attuazione dell'art. 97 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) che disciplina il certificato di circolazione dei ciclomotori e il relativo archivio.
La targa resta al cedente: la logica del sistema
Il comma 1 stabilisce la regola fondamentale: in caso di trasferimento di proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare cedente. Questa soluzione è speculare a quella adottata per i veicoli maggiori (dove la targa segue il veicolo per consentire la tracciabilità), ma con una logica opposta: per i ciclomotori, la targa è uno strumento di identificazione del titolare, non del veicolo in quanto tale. Il nuovo proprietario dovrà richiedere un nuovo certificato di circolazione con nuova targa.
Questa impostazione riflette la natura di bene mobile non registrato del ciclomotore: poiché il trasferimento di proprietà avviene con il semplice consenso tra le parti (senza passaggio al PRA), non c'è una «storia del veicolo» tracciata in modo centralizzato come per gli autoveicoli. La targa permane al cedente come strumento che può essere riutilizzato per un nuovo ciclomotore.
Il riutilizzo della targa per un nuovo ciclomotore
Il comma 1 consente espressamente al titolare cedente di riutilizzare la targa per una successiva richiesta di certificato di circolazione di un altro ciclomotore. La condizione è che dia comunicazione agli uffici competenti (motorizzazione civile o soggetti abilitati ai sensi dell'art. 251) per consentire l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada. La comunicazione è necessaria per garantire che l'archivio rifletta correttamente la situazione: la targa non deve risultare contemporaneamente associata al vecchio ciclomotore ceduto e al nuovo veicolo del medesimo titolare.
La distruzione della targa e la comunicazione obbligatoria
Il comma 2 disciplina l'ipotesi alternativa: il titolare che non intende riutilizzare la targa deve distruggerla e darne comunicazione a un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, oppure a uno dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 251 del regolamento (es. concessionari, agenzie pratiche auto abilitate). Le modalità di comunicazione sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La comunicazione è finalizzata all'aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli.
L'obbligo di distruzione (e non di semplice riconsegna) risponde a esigenze di sicurezza del sistema: evitare che targhe dismesse circolino sul mercato o vengano illecitamente apposte su altri veicoli per mascherarne l'identità. La distruzione deve essere documentata e comunicata, non è un atto informale.
La natura dell'Archivio nazionale dei veicoli per i ciclomotori
Il comma 1 precisa espressamente che l'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà «non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore». Questa clausola ha grande importanza pratica: l'iscrizione nell'Archivio è effettuata ai soli fini di notizia, per individuare il responsabile della circolazione. Non costituisce prova legale di proprietà con valore erga omnes come l'iscrizione al PRA per gli autoveicoli. In caso di controversia sulla proprietà del ciclomotore, si applicano le regole del codice civile sui beni mobili non registrati (in particolare l'art. 1153 c.c. sul possesso vale titolo per i mobili).
Implicazioni pratiche per acquirenti e venditori di ciclomotori
Chi acquista un ciclomotore usato non riceve la targa del precedente proprietario, ma deve richiedere un nuovo certificato di circolazione con targa propria. Chi vende deve scegliere tra riutilizzare la targa (comunicandolo agli uffici) o distruggerla (comunicando anche la distruzione). Omettere le comunicazioni obbligatorie può generare problemi pratici: il ciclomotore ceduto potrebbe risultare ancora intestato al cedente nell'Archivio, con conseguenti rischi di ricevere notifiche di infrazioni commesse dal nuovo proprietario, o di essere considerato responsabile di incidenti causati dal veicolo ceduto. La corretta gestione documentale del passaggio di proprietà è dunque nell'interesse di entrambe le parti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando vendo il ciclomotore, la targa va consegnata all'acquirente?
No. L'art. 249, comma 1, stabilisce che in caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare cedente. L'acquirente dovrà richiedere un nuovo certificato di circolazione con una propria targa. Il cedente può riutilizzare la vecchia targa per un nuovo ciclomotore o distruggerla.
Come si riutilizza la targa del vecchio ciclomotore per uno nuovo?
Il titolare deve comunicare il riutilizzo agli uffici della motorizzazione civile o ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 251, per aggiornare l'Archivio nazionale dei veicoli. Solo dopo la comunicazione e l'aggiornamento dell'archivio la targa può essere legittimamente associata al nuovo veicolo.
Se non voglio riutilizzare la targa, cosa devo fare?
Ai sensi del comma 2, devo distruggerla e comunicare la distruzione a un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o a un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 251. Le modalità di comunicazione sono stabilite dal Ministero. Non è sufficiente conservarla in un cassetto o gettarla via senza comunicazione.
L'iscrizione del ciclomotore nell'Archivio nazionale dei veicoli equivale all'iscrizione al PRA degli autoveicoli?
No. Il comma 1 precisa espressamente che l'iscrizione nell'Archivio è effettuata ai soli fini di notizia, per individuare il responsabile della circolazione. Non muta la natura di bene mobile non registrato del ciclomotore e non ha la stessa efficacia probatoria dell'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.
Se non comunico la vendita del ciclomotore agli uffici, cosa rischio?
Il ciclomotore resta intestato a me nell'Archivio nazionale. Se il nuovo proprietario commette infrazioni rilevate tramite sistemi automatici, le notifiche potrebbero arrivare al cedente, che dovrà poi dimostrare di non essere più il responsabile del veicolo. Omettere la comunicazione rende più difficile e onerosa la gestione di queste situazioni.
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