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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 68 del Codice del Terzo settore attribuisce alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale un privilegio generale mobiliare sui beni del debitore per i crediti maturati nello svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5. Il privilegio è riconosciuto ai sensi dell'art. 2751-bis del codice civile e si colloca nell'ordine dei privilegi subito dopo i crediti di cui all'art. 2777, comma 2, lettera c) c.c. Questa posizione nella graduatoria dei privilegi — subito dopo le spese di giustizia e i crediti del lavoratore — garantisce alle OdV e alle APS una tutela rafforzata nel recupero dei propri crediti in caso di insolvenza del debitore. Il privilegio si applica ai crediti derivanti da attività di interesse generale, non a quelli eventualmente maturati nell'esercizio di attività economiche o commerciali diverse.

Testo dell'articoloVigente

Art. 68 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Privilegi

In vigore dal 03/08/2017

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell' articolo 2751-bis del codice civile .

2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile . Note all'art. 68: – Si riporta l' art. 2751-bis del codice civile : «Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane). – Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 , per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.». – Si riporta l' art. 2777 del codice civile : «Art. 2777 (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti). – I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis nell'ordine seguente: a) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numero 1; b) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 2 e 3; c) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e

5. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751-bis.».

Commento

L'art. 68 introduce una tutela privilegiata dei crediti delle OdV e delle APS, riconoscendo che questi enti — privi di scopo di lucro e operanti nell'interesse della collettività — meritano una protezione rafforzata in sede concorsuale rispetto ai creditori chirografari. L'assimilazione all'art. 2751-bis c.c., che è la norma sui privilegi dei lavoratori e delle cooperative, segnala ancora una volta la volontà del legislatore di avvicinare il trattamento degli ETS a quello del settore cooperativo.

La collocazione nell'ordine dei privilegi è rilevante in pratica. L'art. 2777, comma 2, lettera c) c.c. riguarda le spese di giustizia e conservazione della massa; posizionarsi subito dopo significa precedere quasi tutti gli altri creditori privilegiati generali, inclusi quelli tributari (che si collocano più in basso nella graduatoria). In un fallimento o in una liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi), questo posizionamento può fare la differenza tra il recupero pieno o parziale del credito.

Il perimetro soggettivo (solo OdV e APS) e oggettivo (solo crediti da attività ex art. 5) del privilegio è delimitato: non si estende alle fondazioni del Terzo settore, alle imprese sociali o ad altri ETS, e non copre crediti derivanti da attività commerciali o da raccolta fondi. Il collegamento con l'art. 5 è essenziale: il privilegio è riconosciuto perché le attività di interesse generale meritano protezione particolare, non perché l'ente è iscritto al RUNTS.

Casi pratici

Caso 1: OdV creditrice in una liquidazione giudiziale

Caso 2: Accertamento della natura del credito per il riconoscimento del privilegio

Domande frequenti

Il privilegio dell'art. 68 vale anche per i crediti di un'impresa sociale?

No. L'art. 68 attribuisce il privilegio generale mobiliare esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. Le imprese sociali, le fondazioni del Terzo settore e gli altri ETS non rientrano nell'ambito soggettivo della norma. Per questi enti si applica la disciplina generale dei privilegi del codice civile, senza la posizione preferenziale riconosciuta alle OdV e alle APS.

Tutti i crediti di un'OdV beneficiano del privilegio?

No. Il privilegio si applica solo ai crediti «inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5», cioè alle attività di interesse generale. I crediti derivanti da eventuali attività economiche diverse (es. vendita di beni, prestazioni commerciali), non classificabili come attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, non godono del privilegio e sono trattati come crediti chirografari.

Come si fa valere il privilegio in sede concorsuale?

In caso di apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo) a carico del debitore, l'OdV o l'APS deve presentare domanda di ammissione al passivo presso il tribunale fallimentare, indicando l'importo del credito e la sua natura privilegiata ai sensi degli artt. 68 CTS e 2751-bis c.c. Il curatore o il commissario verifica la fondatezza del credito e la spettanza del privilegio e, in caso di riconoscimento, colloca il credito nella graduatoria privilegiata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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