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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’articolo 69 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina il diritto degli enti del Terzo settore ad accedere ai finanziamenti europei, in particolare al Fondo sociale europeo (FSE) e agli altri strumenti di finanziamento dell’Unione europea. La norma attribuisce allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome il compito di promuovere iniziative volte a facilitare tale accesso, coerentemente con gli obiettivi istituzionali degli ETS. La disposizione si inserisce nel più ampio quadro delle misure di sostegno previste dal CTS, che mira a potenziare la capacità degli enti non profit di intercettare risorse pubbliche nazionali ed europee. Il FSE rappresenta uno strumento finanziario cruciale per progetti nel campo dell’inclusione sociale, dell’occupazione e della formazione, ambiti in cui gli ETS operano in modo strutturale. La norma ha carattere programmatico: non istituisce un diritto soggettivo in capo ai singoli enti, ma impone alle pubbliche amministrazioni competenti un obbligo di attivazione e promozione. In chiave pratica, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS possono candidarsi a bandi co-finanziati dal FSE, purché i progetti siano coerenti con le finalità statutarie e le attività di interesse generale elencate all’articolo 5 CTS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 69 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Accesso al Fondo sociale europeo

In vigore dal 03/08/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Commento

L’articolo 69 si colloca nella Parte VI del Codice del Terzo settore, dedicata alle misure di sostegno. La norma ha una struttura semplice ma assume rilievo sistematico: impone alle istituzioni pubbliche — Stato, Regioni, Province autonome — di adottare le «opportune iniziative» per favorire l’accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri fondi europei. La locuzione è volutamente ampia e riconosce un margine discrezionale alle amministrazioni nella scelta degli strumenti, fermo restando l’obbligo di risultato implicito nella formulazione.

Il collegamento con il RUNTS è rilevante: gli ETS devono essere iscritti nel Registro unico nazionale per beneficiare del sistema di agevolazioni e promozione previsto dal Codice, ivi compresa la facilitazione nell’accesso ai fondi europei. Dal punto di vista fiscale, i contributi e le sovvenzioni europee ricevuti dagli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale rientrano nel perimetro delle entrate non commerciali (art. 79 CTS), a condizione che siano rispettati i requisiti di istituzionalità e non lucratività. Va coordinato con l’art. 143 TUIR per gli enti non commerciali, che esclude dalla base imponibile i contributi destinati allo svolgimento di attività istituzionali.

La norma si raccorda funzionalmente con l’art. 72 CTS (Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale) e con il sistema europeo dei fondi strutturali. È prassi consolidata che i bandi FSE vengano gestiti in forma di partenariato pubblico-privato, con enti del Terzo settore in qualità di capofila o partner. In tal caso, le procedure di rendicontazione europea richiedono che gli ETS mantengano una contabilità separata per i fondi ricevuti, anche ai fini del controllo antifrode e della verifica della corretta imputazione dei costi.

Domande frequenti

Gli ETS hanno un diritto soggettivo ad accedere al FSE?

No. L’art. 69 CTS attribuisce alle istituzioni pubbliche un obbligo di promozione, non agli ETS un diritto soggettivo azionabile. L’accesso al FSE avviene tramite procedure concorsuali (bandi) gestite dalle autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali.

I contributi FSE ricevuti da un ETS sono tassabili?

In linea generale no: se destinati allo svolgimento di attività istituzionali di interesse generale, rientrano nelle entrate decommercializzate ex art. 79 CTS e art. 143 TUIR. È necessario verificare caso per caso che l’attività finanziata non abbia natura commerciale.

Un’associazione di promozione sociale non ancora iscritta al RUNTS può accedere ai finanziamenti europei tramite questo articolo?

L’art. 69 si rivolge agli «enti del Terzo settore», qualifica che il CTS riserva agli enti iscritti al RUNTS. Prima dell’iscrizione, l’ente può comunque partecipare a bandi europei in base alla normativa ordinaria, ma senza usufruire delle misure promozionali specifiche previste dal Codice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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