Testo dell'articoloVigente
Art. 70 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
In vigore dal 03/08/2017
1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell' articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 , in deroga al possesso dei requisiti di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 . Note all'art. 70: – Il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, è pubblicato nella GUUE n. L. 139/1 del 30 aprile
2004. «Art. 6 (Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento). –
1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.
2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinchè gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto: a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato; b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 ; o c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 14, paragrafo
3. Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.». – Si riporta l' art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno): «Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali). –
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale ; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 . In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell' art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e l' art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 .».
Commento
L’art. 70 CTS affronta un tema pratico di frequente rilevanza per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale: la possibilità di svolgere manifestazioni pubbliche utilizzando spazi pubblici e di somministrare alimenti e bevande senza le ordinarie autorizzazioni commerciali. Il primo comma ha natura programmatica e si colloca nel solco dell’art. 71 CTS (locali utilizzati), che disciplina più in generale la concessione di beni pubblici agli ETS. La condizione di gratuità («non onerosa») è qualificante: in assenza di controprestazione, non si configura una fattispecie commerciale rilevante ai fini IVA o IRES.
Il secondo comma è la disposizione di maggiore interesse operativo. La deroga ai requisiti professionali di cui all’art. 71 D.Lgs. 59/2010 si applica esclusivamente «per il periodo di svolgimento» della manifestazione e «per i locali o gli spazi cui si riferiscono». Il perimetro temporale e spaziale è tassativo. La SCIA e la comunicazione sanitaria ex art. 6 Reg. CE 852/2004 rimangono comunque obbligatorie, a garanzia della sicurezza alimentare.
Sul piano fiscale, i proventi derivanti da attività di somministrazione durante manifestazioni occasionali degli ETS rientrano nella decommercializzazione ex art. 84, comma 2, CTS, che estende ai ricavi delle «manifestazioni pubbliche a carattere occasionale» il regime di esclusione dalla base imponibile IRES, purché le raccolte fondi siano occasionali e non si superino i limiti quantitativi e qualitativi fissati dal decreto. Va inoltre considerato il coordinamento con l’art. 143, comma 3, lett. a) TUIR per gli enti non commerciali che non rientrano ancora pienamente nel regime CTS.
Casi pratici
Caso 1: OdV e somministrazione di alimenti durante una raccolta fondi pubblica
Caso 2: Concessione di spazio pubblico a un’APS per un festival culturale
Domande frequenti
Un’organizzazione di volontariato può vendere cibo e bevande a una sagra senza aprire un’attività commerciale?
Sì, ai sensi dell’art. 70, comma 2 CTS. L’OdV può somministrare alimenti e bevande durante la manifestazione, previa SCIA e comunicazione sanitaria, senza possedere i requisiti professionali dell’art. 71 D.Lgs. 59/2010. La deroga vale solo per la durata e il luogo dell’evento.
I proventi della sagra sono tassabili per un ETS?
In genere no, se l’attività è occasionale. L’art. 84, comma 2 CTS esclude dalla base imponibile IRES i proventi delle manifestazioni pubbliche a carattere occasionale, purché rispettino le condizioni di legge (numero massimo di eventi annui, destinazione delle entrate alle finalità istituzionali).
Cosa si intende per «uso non oneroso» dei beni pubblici ex art. 70, comma 1?
Significa che l’ente pubblico mette a disposizione i beni senza richiedere un canone o corrispettivo economico. Il requisito è legato alle finalità istituzionali dell’evento: la manifestazione deve rientrare nelle attività di interesse generale dell’ETS.
Vedi anche