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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 67 del Codice del Terzo settore estende alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale le provvidenze creditizie e fideiussorie originariamente previste per le cooperative e i loro consorzi. L'estensione opera a determinate condizioni: gli ETS beneficiari devono aver ottenuto, nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 56 del CTS, l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali. La norma precisa che l'estensione avviene «senza ulteriori oneri per lo Stato», il che esclude la creazione di nuovi fondi o garanzie pubbliche aggiuntive: si tratta di un'estensione soggettiva dell'accesso agli strumenti già esistenti. Le provvidenze creditizie agevolate sono strumenti — finanziamenti a tassi ridotti, garanzie pubbliche, accesso a fondi rotativi — che consentono agli ETS di sostenere investimenti e attività senza ricorrere al mercato del credito a condizioni di mercato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 67 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Accesso al credito agevolato

In vigore dal 03/08/2017

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

Commento

L'art. 67 introduce una misura di sostegno finanziario indiretto a favore delle OdV e delle APS, costruita per rinvio alle agevolazioni già previste per il settore cooperativo. La scelta di assimilare queste due tipologie di ETS alle cooperative — almeno ai fini creditizi — riflette una valutazione di analogia funzionale: sia le cooperative che le OdV e le APS operano con finalità mutualistiche o solidaristiche, non lucrative, e presentano profili di rischio simili per il sistema bancario.

Il presupposto dell'«approvazione di uno o più progetti nell'ambito delle convenzioni ex art. 56» è un filtro selettivo importante: non tutte le OdV e le APS possono accedere alle agevolazioni, ma solo quelle che abbiano già stretto un rapporto convenzionale con enti pubblici e abbiano ottenuto l'approvazione formale di specifici progetti. Questo meccanismo lega l'accesso al credito agevolato alla capacità progettuale e alla fiducia istituzionale già acquisita, riducendo il rischio di credito per i soggetti erogatori.

Dal punto di vista fiscale, i finanziamenti agevolati ricevuti da OdV e APS ai sensi dell'art. 67 non configurano di per sé ricavi imponibili: si tratta di passività (debiti verso istituti di credito) che non incidono sul regime fiscale dell'ente. Tuttavia la gestione delle risorse così ottenute deve essere coerente con l'utilizzo istituzionale: impieghi in attività commerciali potrebbero attrarre il regime ordinario previsto dall'art. 79, comma 2 del CTS per i proventi di attività diverse da quelle di interesse generale.

Casi pratici

Caso 1: OdV che accede a un mutuo agevolato per attrezzature

Caso 2: APS che accede a fideiussione per contratto di locazione

Domande frequenti

Quali enti possono beneficiare delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 67?

Possono beneficiarne le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 56 del CTS con enti pubblici, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività o servizi di interesse generale coerenti con le proprie finalità istituzionali. Non basta essere iscritti al RUNTS: occorre soddisfare la condizione progettuale prevista dalla norma.

Quali provvidenze creditizie sono estese da questa norma?

La norma rinvia alle «provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi», senza elencarle espressamente. Si tratta di strumenti che nel tempo hanno incluso accesso a fondi rotativi regionali, garanzie dei confidi cooperativi e finanziamenti agevolati da Mediocredito Centrale. Il perimetro esatto degli strumenti disponibili dipende dalla normativa di settore vigente al momento della richiesta.

Le risorse ottenute con il credito agevolato possono essere usate liberamente dall'ETS?

No. Le agevolazioni dell'art. 67 sono legate all'approvazione di specifici progetti di attività o servizi di interesse generale nell'ambito delle convenzioni ex art. 56. Le risorse ottenute devono essere destinate a quei progetti. Un utilizzo per scopi diversi — ad esempio attività commerciali o spese di funzionamento non legate al progetto convenzionato — sarebbe incompatibile con le condizioni che hanno giustificato l'accesso all'agevolazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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