Testo dell'articoloVigente
Art. 56 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Convenzioni
In vigore dal 03/08/2017
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. ((
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . ))
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
Commento
L'articolo 56 costituisce uno strumento specifico del Terzo settore, distinto dalla co-progettazione (art. 55) e dagli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023). La sua caratteristica fondamentale è il principio del rimborso spese: le OdV e APS non ricevono un corrispettivo ma il rimborso delle spese documentate, in coerenza con la natura non lucrativa di questi enti. Questo meccanismo ha conseguenze fiscali rilevanti: i rimborsi spese ricevuti nell'ambito di convenzioni ex art. 56 non costituiscono reddito imponibile ai fini IRES, in quanto non rappresentano corrispettivi per prestazioni ma meri indennizzi di costi sostenuti.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea e il Consiglio di Stato hanno chiarito che le convenzioni ex art. 56 sono compatibili con il diritto europeo degli appalti pubblici quando siano riservate a enti senza scopo di lucro che operino su base volontaristica e di solidarietà, a condizione che il regime di rimborso spese escluda qualsiasi elemento di profitto. La giurisprudenza amministrativa italiana ha precisato che la clausola «più favorevole rispetto al mercato» richiede una valutazione comparativa concreta, non una presunzione astratta di convenienza.
Sul piano pratico, la convenzione ex art. 56 è lo strumento più diffuso per la gestione di servizi di trasporto sociale, assistenza domiciliare leggera, vigilanza scolastica e simili, dove la componente volontaristica è prevalente e il costo per l'amministrazione è sensibilmente inferiore rispetto all'appalto di mercato. L'articolo 57 ne prevede un'applicazione specifica per il trasporto sanitario di emergenza e urgenza.
Casi pratici
Caso 1: Convenzione per il trasporto sociale degli anziani
Caso 2: Procedura comparativa per la selezione dell'OdV
Domande frequenti
Quali enti possono stipulare convenzioni con la PA ai sensi dell'articolo 56 CTS?
Possono stipulare convenzioni ex art. 56 solo le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel RUNTS da almeno sei mesi. Le convenzioni sono riservate a questi due tipi di ETS: le fondazioni, le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore non accedono a questo specifico strumento, ma possono partecipare a co-progettazioni (art. 55) o alle ordinarie procedure di gara.
Cosa si può rimborsare a una OdV nell'ambito di una convenzione ex art. 56?
Le convenzioni ex art. 56 possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'organizzazione di volontariato o dall'associazione di promozione sociale. Non è ammesso alcun elemento di utile o margine commerciale: la convenzione non è un contratto di appalto ma uno strumento di collaborazione basato sul rimborso dei costi reali. Spese tipicamente rimborsabili includono carburante, manutenzione veicoli, materiali, formazione dei volontari e costi assicurativi.
Quando è legittimo ricorrere alla convenzione invece che all'appalto?
La convenzione ex art. 56 è legittima solo quando risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato». Questa valutazione deve essere effettuata caso per caso dall'amministrazione procedente, tenendo conto del costo effettivo del servizio convenzionato rispetto al costo stimato di un appalto di mercato. La giurisprudenza amministrativa richiede una motivazione concreta nella documentazione della scelta, non una presunzione astratta di convenienza del Terzo settore.
Vedi anche