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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 55 del Codice del Terzo settore introduce il principio della co-programmazione e co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore nell'organizzazione degli interventi e dei servizi sociali. La norma si fonda sui principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) e impone alle amministrazioni pubbliche di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione territoriale delle attività di interesse generale. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione dei bisogni sociali, degli interventi necessari e delle risorse disponibili, con una funzione prevalentemente pianificatoria. La co-progettazione riguarda invece la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, con una funzione più operativa. L'accreditamento è il terzo strumento previsto per selezionare gli ETS partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. La norma ha assunto particolare rilevanza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale degli istituti della co-programmazione e co-progettazione, affermando che la relazione tra PA e ETS in questi ambiti non è una relazione di mercato ma una forma di «amministrazione condivisa» fondata sul principio di sussidiarietà.

Testo dell'articoloVigente

Art. 55 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

In vigore dal 03/08/2017

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma

2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Note all'art. 55: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nelle note all'art.

4. – Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990 , si veda nelle note all'art. 53.

Commento

L'articolo 55 ha profondamente innovato il quadro dei rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, introducendo strumenti che vanno oltre la tradizionale logica dell'appalto di servizi. La co-programmazione e la co-progettazione non sono procedure di gara né forme di finanziamento pubblico, ma modalità di coinvolgimento degli ETS nella definizione e realizzazione delle politiche sociali territoriali. La sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 ha chiarito che questi istituti, operando al di fuori del mercato e in attuazione del principio di sussidiarietà, non sono soggetti al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Sul piano operativo, le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito indicazioni pratiche per l'attuazione dell'articolo 55, distinguendo le fasi della co-programmazione (consultazione e pianificazione partecipata) da quelle della co-progettazione (selezione del partner ETS e definizione del progetto). L'accreditamento è concepito come strumento alternativo alle procedure comparative, utile quando l'amministrazione intende coinvolgere più soggetti contemporaneamente in un sistema di erogazione di servizi.

La norma non ha implicazioni fiscali dirette per gli ETS partecipanti, ma incide indirettamente sul profilo tributario: i corrispettivi ricevuti nell'ambito di co-progettazioni rientrano nelle «entrate da attività di interesse generale» (art. 79 CTS) e, se nei limiti di legge, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES. La qualificazione corretta del titolo giuridico del rapporto (co-progettazione vs. appalto) è quindi rilevante anche fiscalmente.

Casi pratici

Caso 1: Co-progettazione per la gestione di un centro diurno

Caso 2: Accreditamento di ETS per servizi di prossimità

Domande frequenti

Qual è la differenza tra co-programmazione e co-progettazione?

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione, dei bisogni sociali, degli interventi necessari e delle risorse disponibili: è una fase di pianificazione partecipata. La co-progettazione riguarda invece la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti o servizi per soddisfare bisogni già individuati: è una fase più operativa che può sfociare nella gestione diretta del servizio da parte dell'ETS partner.

Gli ETS che partecipano a co-progettazioni sono soggetti al Codice dei contratti pubblici?

No. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131/2020, ha chiarito che le procedure di co-programmazione e co-progettazione ex art. 55 CTS non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, poiché non costituiscono relazioni di mercato ma forme di «amministrazione condivisa» ispirate al principio di sussidiarietà orizzontale. Le risorse eventualmente trasferite all'ETS nell'ambito della co-progettazione non sono corrispettivi di un appalto ma contributi per la realizzazione di un progetto condiviso.

Quali ETS possono partecipare alle procedure di co-programmazione e co-progettazione?

Possono partecipare tutti gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che operino nei settori di attività di interesse generale elencati all'articolo 5 CTS. La norma non pone limitazioni di forma giuridica o di dimensione. La selezione del partner ETS avviene mediante procedure comparative o accreditamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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