Testo dell'articoloVigente
Art. 54 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Trasmigrazione dei registri esistenti
In vigore dal 03/08/2017
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. ((Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022)) .
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Commento
L'articolo 54 ha costituito il cardine della fase transitoria di avvio del RUNTS, avviata operativamente il 23 novembre 2021 con il D.M. 561/2021. La trasmigrazione ha interessato migliaia di OdV e APS iscritte nei registri regionali, comunali e provinciali preesistenti, trasferendone i dati verso il nuovo sistema unificato gestito dal Ministero del lavoro.
La previsione del comma 4 — che garantisce la continuità dei diritti durante il periodo di verifica — ha avuto rilievo fiscale diretto: le OdV già iscritte nei registri regionali hanno continuato ad applicare il regime fiscale agevolato previsto dalla L. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) fino al completamento della procedura di trasmigrazione, evitando che l'avvio del nuovo sistema determinasse una soluzione di continuità nelle agevolazioni. Il coordinamento con il D.Lgs. 105/2018 ha precisato i termini procedurali, inclusa la sospensione del termine di centottanta giorni nel periodo estivo 2022 (1° luglio – 15 settembre 2022), come risulta dall'inciso inserito al comma 2.
La trasmigrazione ha rappresentato anche un'occasione di «pulizia» dei registri: enti inattivi, quiescenti o privi dei requisiti sostanziali che non hanno risposto alle richieste di documentazione non sono stati iscritti nel RUNTS, con consequenziale perdita delle agevolazioni previgenti. Questo ha determinato una riduzione del numero complessivo di enti formalmente riconosciuti rispetto ai registri preesistenti.
Casi pratici
Caso 1: Trasmigrazione di una OdV regionale nel RUNTS
Caso 2: Mancata risposta e perdita delle agevolazioni
Domande frequenti
Come avveniva la trasmigrazione delle OdV e APS preesistenti al RUNTS?
Gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) che gestivano i registri preesistenti trasmettevano all'ufficio del RUNTS i dati degli enti già iscritti. L'ufficio del RUNTS aveva poi centottanta giorni per verificare la sussistenza dei requisiti e richiedere eventuali documenti mancanti. Se l'ente non forniva la documentazione richiesta entro sessanta giorni, non veniva iscritto nel nuovo Registro.
Le OdV e APS preesistenti potevano continuare a operare durante la trasmigrazione?
Sì. Il comma 4 dell'articolo 54 prevede una clausola di continuità: durante il periodo delle verifiche di trasmigrazione, gli enti iscritti nei registri preesistenti continuano a beneficiare di tutti i diritti derivanti dalla rispettiva qualifica (OdV o APS). Questo include le agevolazioni fiscali previste dalla normativa previgente, evitando un vuoto di tutela durante la fase transitoria.
Cosa succede agli enti che non hanno risposto alle richieste di documentazione in fase di trasmigrazione?
L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti dall'ufficio del RUNTS entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ente che non viene iscritto perde la qualifica di ETS e, con essa, tutte le agevolazioni fiscali riservate agli enti del Terzo settore dalla normativa vigente.
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