Testo dell'articoloVigente
Art. 53 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Funzionamento del Registro
In vigore dal 03/08/2017
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell' articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241 , con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Note all'art. 53: – Si riporta l' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 . «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). –
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e
3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
Commento
L'articolo 53 è la norma «ponte» che trasforma il RUNTS da istituto astratto a infrastruttura operativa. Il legislatore ha scelto di delegare la disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale, soluzione che consente adattamenti tecnici senza dover ricorrere a modifiche legislative. La concertazione con la Conferenza Stato-Regioni è obbligatoria, a tutela dell'autonomia regionale in materia di politiche sociali. Il decreto attuativo (D.M. 106/2020 e successive modificazioni) ha definito le sezioni del RUNTS, le modalità di gestione informatica e le competenze degli uffici regionali.
Il raccordo con il registro delle imprese, previsto espressamente per le imprese sociali e gli altri ETS iscritti come imprese, è di particolare rilievo: evita la duplicazione delle informazioni e assicura che le vicende societarie rilevanti siano automaticamente riflesse nel RUNTS. Sul piano fiscale, l'interoperabilità dei registri facilita i controlli dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS sulla corretta applicazione delle agevolazioni contributive e tributarie riservate agli ETS. Il D.Lgs. 105/2018 ha integrato alcune disposizioni attuative, in particolare in materia di comunicazione dati tra registro imprese e RUNTS per le imprese sociali.
Le risorse stanziate (25 milioni per il 2018, decrescenti fino a 20 milioni a regime) hanno finanziato sia l'infrastruttura informatica sia le attività di gestione affidate al Ministero del lavoro e alle Regioni attraverso accordi ex art. 15 della L. 241/1990, confermando il carattere cooperativo del modello organizzativo prescelto.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione al RUNTS secondo le regole del decreto attuativo
Caso 2: Comunicazione dati tra RUNTS e registro delle imprese per un'impresa sociale
Domande frequenti
Chi disciplina le modalità di funzionamento del RUNTS?
Le modalità operative del RUNTS sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il decreto stabilisce procedure di iscrizione, documenti richiesti, modalità di deposito degli atti e regole per la gestione informatica del Registro. Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del decreto ministeriale, disciplinano poi i procedimenti locali per i provvedimenti di iscrizione e cancellazione.
Come funziona il raccordo tra RUNTS e registro delle imprese?
L'articolo 53 prevede un sistema di comunicazione dei dati tra RUNTS e registro delle imprese per le imprese sociali e gli altri ETS registrati anche come imprese. Le modalità di questa comunicazione sono definite dal decreto ministeriale attuativo. L'obiettivo è evitare duplicazioni e garantire che le informazioni siano allineate tra i due registri, facilitando anche i controlli di conformità da parte delle autorità competenti.
Quali risorse sono state stanziate per l'avvio del RUNTS?
L'articolo 53, comma 3, ha stanziato 25 milioni di euro per il 2018, 20 milioni per il 2019 e 2020, 14,7 milioni per il 2021 e 20 milioni annui a decorrere dal 2022. Queste risorse finanziano l'infrastruttura informatica del Registro e le attività di gestione svolte dal Ministero del lavoro, dalle Regioni e dalle Province autonome, anche attraverso accordi di collaborazione ai sensi della L. 241/1990.
Vedi anche