Testo dell'articoloVigente
Art. 50 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Cancellazione e migrazione in altra sezione
In vigore dal 03/08/2017
1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Commento
L'articolo 50 affronta le vicende «in uscita» dal RUNTS con un'articolazione che distingue tre scenari: la cancellazione volontaria, quella d'ufficio e la migrazione tra sezioni. La norma più rilevante sul piano pratico è quella del comma 2: l'ente che viene cancellato per carenza di requisiti e intende proseguire l'attività come ente di diritto comune deve prima devolvere l'incremento patrimoniale maturato durante l'iscrizione. Ciò significa che il patrimonio iniziale può essere conservato, ma la parte accumulata grazie (anche indirettamente) al regime agevolato deve essere destinata ad altri ETS o a finalità di pubblica utilità.
Sul piano fiscale, questo meccanismo si raccorda con la disciplina del riallineamento del regime: l'ente che fuoriesce dal RUNTS rientra nell'imposizione ordinaria IRES, perdendo i benefici del Titolo X CTS. L'Agenzia delle Entrate può verificare se le agevolazioni siano state fruite legittimamente nei periodi di iscrizione; eventuali irregolarità nei requisiti sostanziali possono dar luogo a recuperi d'imposta con le relative sanzioni. Il raccordo con il D.Lgs. 105/2018 (correttivo del CTS) ha chiarito alcuni profili procedurali relativi ai termini per la cancellazione d'ufficio.
La migrazione tra sezioni è uno strumento di flessibilità: un'organizzazione di volontariato che sviluppi attività commerciali in misura tale da non poter più mantenere quella qualifica può richiedere la migrazione verso la sezione degli enti filantropici o delle imprese sociali, conservando l'iscrizione al RUNTS e le relative agevolazioni fiscali, a condizione di soddisfare i requisiti della sezione di destinazione.
Casi pratici
Caso 1: Cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti
Caso 2: Migrazione dalla sezione OdV alla sezione APS
Domande frequenti
Un ente cancellato dal RUNTS può continuare a operare?
Sì, ma con limitazioni rilevanti. L'ente cancellato per carenza di requisiti può proseguire l'attività come ente di diritto comune (associazione o fondazione non ETS), ma deve prima devolvere l'incremento patrimoniale realizzato durante il periodo di iscrizione al RUNTS. Dalla cancellazione in poi perde tutte le agevolazioni fiscali riservate agli ETS e non può più utilizzare la denominazione di ente del Terzo settore.
Cos'è la migrazione tra sezioni del RUNTS e quando è possibile?
La migrazione è il trasferimento dell'ente da una sezione del RUNTS a un'altra quando vengono meno i requisiti per la prima sezione ma permangono quelli per una diversa sezione del Registro. Ad esempio, un'organizzazione di volontariato che non soddisfi più i requisiti di quella categoria può richiedere la migrazione verso la sezione delle associazioni di promozione sociale, seguendo la procedura ordinaria di iscrizione.
Come si impugna un provvedimento di cancellazione dal RUNTS?
Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro unico nazionale è ammesso ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) competente per territorio. Si tratta di un atto amministrativo soggetto al regime di impugnazione previsto dal codice del processo amministrativo, con il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento.
Vedi anche