Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Contenuto e aggiornamento
In vigore dal 03/08/2017
1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ((ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione)) . Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine ((non inferiore a trenta giorni e)) non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l' articolo 2630 del codice civile .
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.
Commento
L'articolo 48 CTS definisce il contenuto del RUNTS come strumento di trasparenza non solo verso le istituzioni ma verso l'intero pubblico: il registro è consultabile liberamente e le informazioni in esso contenute hanno valore di pubblicità legale. La norma individua un set minimo di informazioni obbligatorie che garantisce ai donatori, ai beneficiari, ai creditori e all'Agenzia delle Entrate la possibilità di verificare lo stato giuridico e patrimoniale dell'ente prima di compiere qualsiasi operazione.
L'obbligo di deposito annuale dei bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio — ridotto a 60 giorni per gli enti iscritti anche nel registro delle imprese — si coordina con gli obblighi di rendicontazione degli artt. 13 e 14 CTS e con le norme fiscali che condizionano il regime agevolato del Titolo X alla regolarità contabile dell'ente. Un bilancio non depositato nel RUNTS non solo espone l'ente al rischio di cancellazione, ma può essere considerato dall'Agenzia delle Entrate un elemento indiziario di irregolarità nella gestione, con conseguente avvio di controlli fiscali.
Il termine di 30 giorni per l'aggiornamento delle modifiche è particolarmente rilevante per le variazioni che incidono sui requisiti di iscrizione: un cambio di sede legale che sposti l'ente in un'altra regione, una modifica statutaria che alteri l'oggetto dell'attività di interesse generale o una variazione della governance devono essere comunicati tempestivamente all'ufficio RUNTS competente. Il mancato aggiornamento non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali, ma crea una situazione di opacità che può essere invocata dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento per contestare la sussistenza dei requisiti agevolativi nel periodo di interesse.
Casi pratici
Caso 1: Deposito del bilancio e controllo dell'Agenzia delle Entrate
Caso 2: Modifica della sede legale e aggiornamento RUNTS
Domande frequenti
Quali informazioni devono obbligatoriamente risultare dal RUNTS per ciascun ente iscritto?
L'art. 48 CTS richiede almeno: denominazione e forma giuridica, sede legale e sedi secondarie, data di costituzione, oggetto dell'attività di interesse generale, codice fiscale o partita IVA, eventuale personalità giuridica e patrimonio minimo, generalità dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
Entro quando devono essere depositati i bilanci nel RUNTS?
Ai sensi dell'art. 48, comma 3 CTS, i bilanci e i rendiconti devono essere depositati nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per gli enti iscritti anche nel registro delle imprese, il termine è di 60 giorni dall'approvazione del bilancio. Le modifiche devono essere pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione.
Cosa succede se un ente non aggiorna le proprie informazioni nel RUNTS?
Il mancato o incompleto deposito degli atti e delle informazioni obbligatorie espone l'ente a un'intimazione dell'ufficio RUNTS a regolarizzare la propria posizione. In caso di persistente inadempimento, l'ufficio può procedere alla cancellazione dell'ente dal registro, con conseguente perdita della qualifica di ETS e delle relative agevolazioni fiscali del Titolo X CTS.
Vedi anche