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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per conseguire l'autorizzazione generale per stazioni radioelettriche ex art. 104, lettera a), occorre presentare al Ministero una dichiarazione con i dati del richiedente, impegno a rispettare gli obblighi (contributi, sicurezza, protezione ambientale e urbanistica) e la domanda di diritto d'uso delle frequenze con progetto tecnico firmato da soggetto abilitato.
  • Il Ministero ha sei settimane per conferire il diritto d'uso delle frequenze; l'autorizzazione generale è operativa dalla comunicazione al richiedente.
  • Le autorizzazioni generali per le attività di cui all'articolo 104, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi previa comunicazione al Ministero, che ha sei settimane per comunicare eventuale diniego.
  • Dall'autorizzazione non discende alcun diritto individuale esclusivo sulle frequenze assegnate, per garantire una gestione efficiente dello spettro radio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 D.Lgs. 259/2003 — Autorizzazione generale

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l’ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l’utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell’allegato n. 17.

6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello dell’osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente: a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) gli attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.

7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell’autorizzazione generale.

8. Qualora il Ministero ravvisi che l’attività oggetto dell’autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l’interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.

10. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell’interessato.

14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

15. Il titolare dell’autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. articolo precedente articolo successivo

Commento

La procedura di autorizzazione generale per stazioni radioelettriche

L'articolo 107 disciplina in modo dettagliato la procedura per ottenere l'autorizzazione generale per le stazioni radioelettriche che richiedono assegnazione di frequenza ai sensi dell'articolo 104, lettera a). Si tratta della procedura più complessa nell'ambito delle reti private, perché richiede non solo la SCIA ma anche una specifica procedura per la concessione del diritto d'uso delle frequenze, che implica la verifica tecnica del progetto di collegamento e il coordinamento con gli altri utenti dello spettro. Il progetto tecnico, che deve essere elaborato e sottoscritto da un «soggetto abilitato», deve descrivere in dettaglio il tipo e la posizione delle stazioni, le frequenze proposte, la potenza irradiata, la larghezza di banda, il numero di ripetitori e altri parametri tecnici previsti dagli allegati 15 e 16 al Codice.

I tempi procedimentali e il principio di silenzio-assenso limitato

Il terzo comma stabilisce che il Ministero ha sei settimane per conferire il diritto d'uso delle frequenze e comunicarlo al richiedente, che è abilitato all'esercizio «in concomitanza con l'intervenuta comunicazione». Non si tratta di silenzio-assenso: se il Ministero non risponde entro sei settimane, il diritto d'uso non è automaticamente conferito (diversamente da quanto previsto per la semplice SCIA del comma 4). Il procedimento per l'assegnazione delle frequenze richiede un atto espresso del Ministero perché implica la verifica tecnica della compatibilità dell'impianto proposto con gli altri utenti già presenti e futuri dello stesso segmento di spettro. Il termine dei sei mesi può essere interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore.

L'assenza di diritti esclusivi sulle frequenze

Il quarto comma introduce un principio fondamentale della gestione dello spettro radio: dall'autorizzazione generale non discende «al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate». Le frequenze assegnate nell'ambito delle autorizzazioni generali per reti private sono condivise con altri utenti che hanno ricevuto le stesse assegnazioni: il titolare non può pretendere che nessun altro utilizzi le stesse frequenze nello stesso territorio. Questo principio è coerente con la natura delle bande collettive dell'articolo 104, lettera c), dove per definizione non c'è protezione reciproca tra utenti della stessa banda.

La cedibilità delle autorizzazioni

Il sedicesimo comma disciplina la cedibilità delle autorizzazioni generali per le attività di cui all'articolo 104, lettere a) e b): possono essere cedute a terzi, anche parzialmente, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero ha sei settimane per comunicare il proprio diniego se il cessionario non ha i requisiti oggettivi e soggettivi per rispettare le condizioni dell'autorizzazione. Questa disposizione consente la trasferibilità delle autorizzazioni nell'ambito di operazioni societarie (fusioni, cessioni di ramo d'azienda) senza necessità di una nuova procedura di autorizzazione, semplificando le operazioni di riorganizzazione aziendale.

Casi pratici

Caso 1: Procedura di autorizzazione per un ponte radio aziendale

Alfa S.p.A. intende realizzare un ponte radio in microonde per collegare due stabilimenti distanti quindici chilometri. Un ingegnere telecomunicazioni abilitato elabora il progetto tecnico ai sensi degli allegati 15 e 16: stima la potenza necessaria, calcola il percorso radio privo di ostacoli, sceglie la frequenza nella banda 18 GHz e verifica la compatibilità con gli altri ponti radio già presenti nella zona tramite il database del Ministero. Alfa presenta al Ministero la dichiarazione SCIA con la domanda di diritto d'uso delle frequenze. Il Ministero, entro sei settimane, comunica il conferimento del diritto d'uso; Alfa avvia immediatamente l'installazione del collegamento.

Caso 2: Cessione dell'autorizzazione generale in occasione di una cessione di ramo d'azienda

Beta S.r.l. cede la propria divisione logistica — che include una rete radio privata per la gestione dei trasporti — a Gamma S.p.A. L'autorizzazione generale per la rete radio è associata alla divisione ceduta. Beta e Gamma comunicano congiuntamente la cessione al Ministero, allegando la documentazione che attesta i requisiti di Gamma per assumere l'autorizzazione. Il Ministero verifica che Gamma ha i requisiti soggettivi e oggettivi necessari e, non comunicando diniego entro sei settimane, l'autorizzazione è considerata ceduta a Gamma, che può continuare a operare la rete radio senza interruzioni di servizio.

Caso 3: Integrazione della documentazione richiesta dal Ministero

Il Ministero, esaminando la domanda di diritto d'uso presentata da Tizio per una rete radio privata in VHF, constata che il progetto tecnico allegato non specifica le modalità di coordinamento con le frequenze già assegnate ad altri operatori nella stessa area geografica. Entro trenta giorni dalla presentazione, richiede a Tizio le integrazioni necessarie. Tizio, tramite il proprio progettista, elabora uno studio di coordinamento e lo trasmette entro trenta giorni. Il Ministero riprende l'esame e conclude il procedimento entro sei settimane dalla ricezione delle integrazioni, comunicando il conferimento del diritto d'uso.

Domande frequenti

Chi può firmare il progetto tecnico per la domanda di diritto d'uso delle frequenze?

Un «soggetto abilitato» ai sensi della normativa vigente. Tipicamente si tratta di ingegneri o periti iscritti all'albo professionale con competenze in telecomunicazioni e radio propagazione. Il progetto deve essere elaborato in conformità alle normative tecniche vigenti e ai modelli degli allegati 15 e 16 al Codice.

Se non ricevo risposta dal Ministero entro sei settimane, posso iniziare a usare le frequenze?

No. Per la concessione del diritto d'uso delle frequenze è necessario un atto espresso del Ministero: non si applica il silenzio-assenso come per la SCIA ordinaria. Se il Ministero non risponde entro il termine, è consigliabile inviare un sollecito formale. Solo con la comunicazione del diritto d'uso il titolare è abilitato all'esercizio.

Le frequenze assegnate con l'autorizzazione generale sono esclusive?

No. Il quarto comma prevede espressamente che dall'autorizzazione non discenda nessun diritto individuale di uso esclusivo delle frequenze. Le frequenze possono essere usate da altri titolari nella stessa area, senza che il primo assegnatario possa pretendere l'esclusiva. Questo è diverso dalle licenze per gli operatori pubblici che spesso includono diritti esclusivi.

È possibile trasferire l'autorizzazione generale a un'altra impresa?

Sì, previa comunicazione al Ministero del cedente e del cessionario. Il Ministero ha sei settimane per comunicare il diniego se il cessionario non ha i requisiti. Se non interviene entro il termine con un diniego motivato, la cessione si consolida. La cedibilità facilita le operazioni di riorganizzazione aziendale senza necessità di ricominciare il procedimento da zero.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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