leggeinchiaro.it

Art. 114 D.Lgs. 259/2003 — Requisiti

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 D.Lgs. 259/2003 — Requisiti

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. articolo precedente articolo successivo