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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze collettive senza protezione per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio (SRD), incluse reti DECT/UMTS private nel proprio fondo, RLAN/HiperLAN, sistemi ferroviari, allarmi, radiocomandi, radiomicrofoni non professionali, ausilii per disabili, apriporta, radiogiocattoli e apparati CB.
  • Sono inoltre di libero uso i collegamenti fisici, a onde convogliate e ottici nel proprio fondo e gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per cui non sono previste assegnazione di frequenze né protezione.
  • Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di libero uso sono definite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 D.Lgs. 259/2003 — Libero uso

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l’individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB” o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76.

2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

Commento

La categoria del libero uso: ratio e perimetro

L'articolo 105 definisce la categoria del «libero uso», cioè l'insieme delle apparecchiature che possono essere impiegate senza necessità di alcuna autorizzazione e senza adempimenti amministrativi. La ratio è tecnica: si tratta di dispositivi che per la loro brevissima portata, bassissima potenza irradiata e mancanza di protezione reciproca non sono in grado di causare interferenze significative con altri servizi radio o con altri utenti della stessa banda. Il legislatore ha ritenuto che il costo burocratico di un'autorizzazione per queste apparecchiature sarebbe sproporzionato rispetto al beneficio della gestione coordinata.

Il primo comma: le apparecchiature a corto raggio senza protezione

Il primo comma elenca le categorie principali di apparecchiature di libero uso del primo tipo: quelle che impiegano frequenze collettive senza alcuna protezione per collegamenti a brevissima distanza. L'elenco è molto ampio: reti locali DECT o UMTS nell'ambito del proprio fondo; reti radiolan e hiperlan (le moderne reti WiFi rientrano in questa categoria); sistemi per applicazioni ferroviarie; sistemi di rilevamento movimenti e allarme; allarmi generici e sociali; telecomandi per modellismo; applicazioni induttive (es. sistemi antitaccheggio); radiomicrofoni a banda stretta e non professionali; ausilii per handicappati; applicazioni medicali di debolissima potenza; sistemi audio senza fili; apriporta automatici; radiogiocattoli; apparati per la ricerca di persone sotto valanghe; apparati generici non destinati a impieghi specifici; apparati CB con le specifiche limitazioni della norma. L'uso delle apparecchiature CB è espressamente vietato per comunicazioni internazionali o trasmissioni destinate a una pluralità indifferenziata di ascoltatori.

Il secondo comma: il libero uso per i sistemi fisici e i soli riceventi

Il secondo comma estende il libero uso a due ulteriori categorie. La prima comprende i collegamenti su supporto fisico, a onde convogliate e sistemi ottici realizzati nel proprio fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5: questi sono già esenti dall'autorizzazione generale in base all'articolo 99, ma la norma li richiama per chiarezza sistematica. La seconda categoria comprende gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze né protezione: antenne satellite, ricevitori radiofonici, ricevitori GPS, ricevitori meteo. L'eccezione esplicita riguarda gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione (radio e televisione): questi, pur essendo solo riceventi, non rientrano nel libero uso dell'articolo 105 ma sono soggetti al canone RAI e alle disposizioni specifiche del settore radiotelevisivo.

Il ruolo del piano nazionale di ripartizione delle frequenze

Il terzo comma ribadisce che le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Questo rinvio è fondamentale: i limiti tecnici del libero uso (portata, potenza, banda di frequenza) non sono fissati direttamente dalla norma ma dal piano, che può essere aggiornato in via amministrativa per adeguarsi all'evoluzione tecnologica e alle norme europee di armonizzazione (in particolare la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 citata nel primo comma, che armonizza le condizioni delle apparecchiature a corto raggio in tutta Europa).

Casi pratici

Caso 1: Installazione di una rete WiFi aziendale senza autorizzazione

Beta S.r.l. intende installare una rete WiFi (WLAN 802.11) nei propri uffici per consentire la connessione wireless dei dispositivi dei dipendenti. La rete WiFi opera nella banda 2,4 GHz e 5 GHz con tecnologia radiolan/WLAN, rientrante nell'articolo 105, primo comma, lettera b). Non è necessaria alcuna autorizzazione né SCIA: l'attività è di libero uso. Beta può acquistare i router e gli access point e installarli immediatamente. Non è necessario il rispetto di alcun obbligo burocratico specifico, salvo il rispetto delle norme tecniche dei prodotti (marcatura CE ai sensi della direttiva Radio Equipment Directive).

Caso 2: Uso di apparati CB per comunicazioni di un'organizzazione di volontariato

Un'associazione di volontariato intende usare apparati CB (27 MHz) per le comunicazioni tra i volontari durante le attività di assistenza sul territorio nazionale. Gli apparati CB rientrano nell'articolo 105, primo comma, lettera p): sono di libero uso. Tuttavia la norma vieta le comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. L'associazione può usare gli apparati CB senza autorizzazione purché rispetti queste limitazioni e non effettui trasmissioni destinate al pubblico generico, limitandosi alle comunicazioni operative interne all'organizzazione.

Caso 3: Installazione di un apparato di ricerca persone sotto valanga

La stazione sciistica montana di Sempronio intende dotare il proprio servizio di sicurezza piste di apparati ARVA (Appareil de Recherche de Victimes en Avalanche) per la ricerca di persone sepolte da valanghe. Gli ARVA operano nella banda 457 kHz con trasmissione a bassissima potenza e sono espressamente inclusi nell'elenco del primo comma, lettera n) dell'articolo 105 tra le apparecchiature di libero uso. La stazione può acquistare e utilizzare gli ARVA senza necessità di alcuna autorizzazione, semplicemente acquistandoli certificati CE da distributori autorizzati.

Domande frequenti

Il WiFi domestico è di libero uso ai sensi dell'articolo 105?

Sì. I router WiFi e gli access point che operano nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz con tecnologia WLAN/radiolan rientrano nell'articolo 105, comma 1, lettera b). Non è necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione al Ministero. L'unico requisito è che i dispositivi abbiano la marcatura CE e rispettino i limiti tecnici di potenza e banda previsti dalla normativa europea sulle apparecchiature radio.

I ricevitori GPS sono di libero uso?

Sì. I ricevitori GPS sono solo riceventi e non trasmettono segnali radio: rientrano nell'articolo 105, comma 2, seconda parte, che esenta i dispositivi solo riceventi privi di assegnazione di frequenze e di protezione. Non c'è alcun obbligo di autorizzazione o comunicazione per il loro utilizzo.

Perché i televisori e le radio non rientrano nel libero uso dell'articolo 105?

Perché pur essendo solo riceventi, gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione sono esclusi espressamente dall'articolo 105, comma 2. Questi dispositivi sono soggetti a una disciplina speciale, che include in Italia il pagamento del canone di abbonamento RAI, e seguono le norme del settore radiotelevisivo.

Quali limitazioni si applicano agli apparati CB in libero uso?

L'articolo 105, comma 1, lettera p), dispone che gli apparati CB non possono essere utilizzati per comunicazioni internazionali, per la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori, e non possono disporre di sistemi di chiamata selettiva o di dispositivi che rendano non intercettabili le comunicazioni. I CB sono destinati a comunicazioni punto-punto di tipo personale o operativo, non a trasmissioni di tipo broadcast.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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