- L'AGCOM può imporre obblighi regolamentari al dettaglio alle imprese dominanti quando il mercato retail non è effettivamente competitivo e gli obblighi wholesale non sono sufficienti a conseguire gli obiettivi del Codice.
- Gli obblighi possono includere divieti di prezzi eccessivi o predatori, di discriminazione tra utenti, di accorpamento indebito di servizi, massimali di prezzo, controllo delle singole tariffe o orientamento ai costi.
- Le imprese soggette a controllo delle tariffe devono adottare sistemi di contabilità dei costi adeguati, sottoposti a verifica da organismo indipendente.
- Il controllo normativo al dettaglio non si applica nei mercati geografici o al dettaglio dove esiste concorrenza effettiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 D.Lgs. 259/2003 — Controllo normativo sui servizi al dettaglio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 74, quando: a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 78, l’Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell’articolo 75, non è effettivamente competitivo; b) l’Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4.
2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L’Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.
3. L’Autorità provvede affinchè ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L’Autorità provvede affinchè ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.
4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l’Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere misure
- Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
- Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
Commento
La regolamentazione al dettaglio come misura eccezionale e sussidiaria
Il controllo normativo sui servizi al dettaglio è una misura di estrema eccezione nel sistema del Codice: può essere imposto solo come ultima ratio, quando due condizioni cumulative sono soddisfatte. Prima condizione: a seguito dell'analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, il mercato retail risulta non effettivamente competitivo. Seconda condizione: gli obblighi sulle imprese dominanti nel mercato wholesale (articoli 80-85) non sono sufficienti a conseguire gli obiettivi del Codice. La logica del legislatore europeo è che la regolamentazione wholesale è preferibile a quella retail, perché agisce a monte della catena della fornitura promuovendo la concorrenza tra operatori, mentre la regolamentazione retail si sostituisce alla concorrenza disciplinando direttamente le condizioni offerte ai consumatori.
Il contenuto degli obblighi al dettaglio
Il secondo comma elenca le tipologie di obblighi che l'AGCOM può imporre: divieto di prezzi eccessivi (anti-sfruttamento), divieto di prezzi predatori (anti-compressione/esclusione), divieto di discriminazione ingiustificata tra utenti finali, divieto di accorpamento indebito dei servizi. Gli strumenti positivi includono: massimali per i prezzi al dettaglio, controllo delle singole tariffe, orientamento delle tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. Quest'ultima opzione — il riferimento ai prezzi di mercati comparabili — è particolarmente rilevante per i mercati dei servizi di comunicazione in aree geografiche isolate dove la concorrenza è assente ma non esistono mercati comparabili concorrenziali nazionali: il confronto avviene con mercati simili di altri paesi o regioni.
La contabilità dei costi e la verifica indipendente
Il terzo comma impone alle imprese soggette a controllo delle tariffe retail di applicare sistemi di contabilità dei costi adeguati, con specificazione del formato e della metodologia da parte dell'AGCOM. La verifica della conformità al sistema di contabilità spetta a un organismo indipendente qualificato, che pubblica annualmente una dichiarazione di conformità. Questo meccanismo di audit esterno è essenziale per garantire la credibilità del controllo: senza una verifica indipendente, l'impresa potrebbe manipolare le proprie scritture contabili per giustificare prezzi elevati come «orientati ai costi».
I limiti del controllo al dettaglio
Il quarto comma stabilisce un limite geografico e materiale importante: il controllo al dettaglio non si applica nei mercati geografici o nei mercati al dettaglio dove l'AGCOM abbia accertato l'esistenza di concorrenza effettiva. Questa previsione è coerente con il principio di proporzionalità: dove la concorrenza funziona, la regolamentazione non è necessaria. Fatti salvi gli articoli 95 e 98 — che riguardano il servizio universale e il controllo delle spese — la presenza di concorrenza effettiva esclude automaticamente l'applicazione del controllo al dettaglio.
Casi pratici
Caso 1: Imposizione di massimali di prezzo al dettaglio in un'area a mercato non competitivo
In alcune province del Mezzogiorno, l'analisi di mercato rivela che né la concorrenza infrastrutturale né la regolamentazione wholesale hanno prodotto condizioni effettivamente competitive nel mercato retail della connettività a banda larga: Alfa S.p.A. detiene quote superiori all'80% e applica prezzi significativamente superiori alla media nazionale. L'AGCOM verifica che gli obblighi wholesale non sono stati sufficienti — gli operatori alternativi non riescono ad entrare efficacemente in queste aree — e impone massimali di prezzo al dettaglio per i servizi di accesso internet fisso, parametrati ai prezzi medi delle aree competitive del Nord Italia.
Caso 2: Contestazione di pratiche di accorpamento indebito dei servizi
Alfa S.p.A. offre esclusivamente bundle che combinano servizi di connettività, TV e telefonia, rendendo impossibile per gli utenti finali sottoscrivere il solo servizio di accesso internet senza i servizi aggiuntivi. L'AGCOM verifica che questa pratica di bundling indebito penalizza i consumatori che necessitano solo di connettività e riduce la possibilità degli operatori alternativi di competere su singoli componenti del pacchetto. Ai sensi del secondo comma, impone ad Alfa di offrire i servizi anche in modalità standalone a prezzi che non siano meno convenienti (in termini relativi) dei corrispondenti componenti del bundle.
Caso 3: Esclusione del controllo al dettaglio in aree con concorrenza effettiva
L'AGCOM, nell'aggiornare il quadro regolamentare per le grandi città, constata che nei principali centri urbani la concorrenza tra almeno tre operatori infrastrutturali in fibra ottica ha prodotto prezzi competitivi e ampia scelta per i consumatori. Ai sensi del quarto comma, esclude queste aree geografiche dall'applicazione di qualsiasi misura di controllo normativo al dettaglio, anche laddove uno degli operatori mantenga una quota di mercato formalmente significativa, poiché la concorrenza effettiva rende superflua la regolamentazione retail.
Domande frequenti
Quando l'AGCOM può imporre obblighi regolamentari al dettaglio?
Solo quando si verificano cumulativamente due condizioni: il mercato retail risulta non effettivamente competitivo dall'analisi di mercato; e gli obblighi wholesale (articoli 80-85) non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi del Codice. La regolamentazione retail è quindi una misura sussidiaria, attivabile solo quando quella wholesale si è dimostrata insufficiente.
Quali tipologie di comportamenti degli operatori possono essere vietate ai sensi dell'articolo 93?
L'articolo vieta: prezzi eccessivi (sfruttamento della posizione dominante), prezzi predatori (esclusione dei concorrenti), discriminazioni ingiustificate tra utenti finali, accorpamento indebito di servizi (bundling forzato). Permette all'AGCOM di imporre massimali di prezzo, controllo delle singole tariffe o orientamento ai costi o ai prezzi di mercati comparabili.
Il controllo delle tariffe al dettaglio si applica anche dove la concorrenza funziona?
No. Il quarto comma esclude espressamente l'applicazione del controllo al dettaglio nei mercati geografici o al dettaglio dove esista concorrenza effettiva accertata dall'AGCOM. La presenza di concorrenza è la condizione che rende superflua la regolamentazione dei prezzi retail.
Perché l'articolo 93 è considerato uno strumento eccezionale?
Perché la regolamentazione retail si sostituisce alla concorrenza piuttosto che promuoverla: fissa i prezzi invece di creare le condizioni per cui i prezzi si formino concorrenzialmente. Il Codice europeo privilegia la regolamentazione wholesale, che agisce a monte favorendo l'ingresso di nuovi operatori e la concorrenza effettiva, riservando quella retail ai casi in cui la concorrenza non è ottenibile attraverso la regolamentazione strutturale del mercato all'ingrosso.
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