Autore: Andrea Marton

  • Art. 46 L. 218/1995 – Successione per causa di morte

    Art. 46 L. 218/1995 – Successione per causa di morte

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

    2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

    3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d’accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d’apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 41 T.U. Espropriazione – Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva

    Art. 41 T.U. Espropriazione – Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

    a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato; c) dall’ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; d) dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

    2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

    3. La commissione ha sede presso l’ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell’Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l’assegnazione del personale necessario.

    4. Nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

  • Art. 86 Reg. (UE) 2023/1114 – Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato

    Art. 86 Reg. (UE) 2023/1114 – Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente titolo si applica agli atti compiuti da qualsiasi persona in relazione a cripto-attività ammesse alla negoziazione o in relazione alle quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione.

    2. Il presente titolo si applica a qualsiasi operazione, ordine o condotta relativi alle cripto-attività di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una piattaforma di negoziazione.

    3. Il presente titolo si applica alle azioni e alle omissioni, nell’Unione e nei paesi terzi, riguardanti le cripto-attività di cui al paragrafo 1.

  • Art. 249 DPR 495/1992 – Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori

    Art. 249 DPR 495/1992 – Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

    2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.

  • Livelli, qualifiche e mansioni CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL UNEBA: guida all'inquadramento

    Il CCNL UNEBA classifica il personale socio-sanitario-assistenziale-educativo in 11 livelli, dal 6 al Q. Con il rinnovo del gennaio 2025 il sistema è stato semplificato: il livello 7 è abolito, gli OSS sono unificati al 4S e gli educatori professionali qualificati al 3S.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA articola l'inquadramento in 11 livelli (da 6 a Q). Con il rinnovo 2025 il livello 7 è stato abolito, gli OSS unificati al livello 4S e gli educatori professionali qualificati al 3S. Ogni livello corrisponde a declaratorie di mansione specifiche per il settore socio-sanitario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Enti ecclesiastici e privati no-profit: RSA, comunità alloggio, servizi educativi, centri diurni

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento e mansioni tipo nel CCNL UNEBA
    Livello Profilo/mansione tipo Titolo richiesto Note rinnovo 2025
    Q Direttore/responsabile di struttura Laurea + esperienza gestionale Indennità funzione 100 €/mese
    Coordinatore di area, responsabile qualità Laurea specialistica  
    Assistente sociale, psicologo, infermiere coordinatore Laurea + iscrizione Albo  
    3S Educatore professionale qualificato Laurea in Scienze Educazione Unificato dal rinnovo 2025
    Educatore senza titolo specifico, fisioterapista, terapista occupazionale Diploma o laurea triennale  
    4S Operatore Socio-Sanitario (OSS) Qualifica OSS Inquadramento unificato 2025
    Operatore assistenziale qualificato, animatore Diploma  
    5S Operatore socio-assistenziale generico Formazione interna  
    Ausiliario qualificato, cuoco Esperienza settore  
    6S Addetto servizi generali qualificato    
    Addetto pulizie, mensa, portineria   Assorbe ex livello 7 dal 1/2/2025

    Le declaratorie complete sono contenute nel testo contrattuale CCNL UNEBA. La tabella riporta i profili tipo più ricorrenti; l'inquadramento effettivo va sempre verificato sulle declaratorie contrattuali e sulle mansioni concrete svolte.

    Il principio delle declaratorie e come si applica

    L'inquadramento nel CCNL UNEBA segue il principio delle declaratorie di mansione: il livello assegnato deve corrispondere alle attività concretamente svolte, non solo al titolo di studio posseduto. Questo significa che:

    • Un lavoratore con laurea in Scienze dell'Educazione ma assegnato a mansioni di livello 4S non può pretendere automaticamente l'inquadramento al 3S, se le mansioni svolte non corrispondono alle declaratorie del livello superiore.
    • Al contrario, se un lavoratore svolge in modo prevalente e continuativo mansioni di livello superiore rispetto al proprio inquadramento, matura il diritto all'inquadramento nel livello più elevato (art. 2103 c.c., principio di adibizione).
    • Il datore di lavoro è tenuto a indicare nella lettera di assunzione il livello di inquadramento e la relativa qualifica.

    Le novità del rinnovo 2023-2025 sull'inquadramento

    Il rinnovo del 24 gennaio 2025 ha introdotto modifiche significative al sistema di classificazione:

    1. Abolizione del livello 7: i lavoratori già inquadrati al 7° livello (mansioni elementari) sono stati reinquadrati al 6° dal 1° febbraio 2025, con automatico adeguamento del minimo tabellare.
    2. Unificazione OSS al livello 4S: il rinnovo ha eliminato la distinzione tra OSS che lavorano con utenti autosufficienti e non autosufficienti, uniformando tutti al livello 4S.
    3. Educatori professionalizzati al 3S: l'educatore professionale con titolo universitario riconosciuto è collocato al livello 3S, quello senza il titolo specifico al livello 3.
    4. Abolizione del Trattamento Economico Progressivo (TEP): il meccanismo che legava la maturazione di ROL, quattordicesima e scatti a un periodo progressivo di 36 mesi è stato soppresso. Dal 1° febbraio 2025 tutti i lavoratori maturano questi istituti al 100% dall'inizio del rapporto.

    Indennità di funzione e coordinamento

    Il CCNL UNEBA prevede indennità aggiuntive per specifiche funzioni:

    • Indennità di coordinamento: 50 €/mese (su 14 mensilità) per chi svolge funzioni di coordinamento di un'équipe o di un servizio, anche se non inquadrato al livello Q. È erogata in aggiunta al minimo tabellare del livello di appartenenza.
    • Indennità di funzione dirigenziale: 100 €/mese per il livello Q, che affianca il minimo tabellare di 2.057,15 €, portando la retribuzione base a 2.157,15 € lordi mensili.

    Queste indennità si computano su 14 mensilità (sono comprese nelle basi di calcolo di tredicesima e quattordicesima) e influiscono sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali.

    Mobilità interna e mansioni promiscue

    Nel settore socio-sanitario è frequente la situazione in cui un lavoratore svolge mansioni di livelli diversi nel corso della giornata (cosiddette «mansioni promiscue»). Il CCNL UNEBA prevede che:

    • Se la mansione superiore è svolta in modo prevalente e continuativo (criterio qualitativo e quantitativo), il lavoratore ha diritto all'inquadramento al livello superiore.
    • L'adibizione temporanea a mansioni superiori (es. sostituzione per ferie) non determina automaticamente un diritto all'inquadramento, ma dà diritto alla retribuzione del livello superiore per il periodo di svolgimento.
    • Il passaggio di livello per anzianità non è automatico nel CCNL UNEBA: è necessaria una valutazione delle mansioni svolte e una decisione formalizzata dal datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, verifica del livello dopo il rinnovo 2025
    Tizio è OSS in una comunità per anziani. Prima del rinnovo era inquadrato al livello 4 (per utenti autosufficienti). Dopo il 24 gennaio 2025 ha verificato la propria lettera di assunzione e il cedolino: il datore di lavoro aveva già aggiornato l'inquadramento a 4S, con il conseguente aumento del minimo tabellare. In caso contrario avrebbe dovuto segnalare la difformità alla propria organizzazione sindacale (FP-CGIL, FP-CISL o UIL-FPL).
    Caia — Educatrice professionale, laurea e inquadramento
    Caia ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell'Educazione e lavora in un centro diurno per disabili. In sede di assunzione le era stato offerto il livello 3, ma con il rinnovo 2023-2025 le è stato chiarito che l'educatore professionale qualificato è collocato al livello 3S (1.689,78 € dal marzo 2026). Ha presentato copia del diploma di laurea al datore e richiesto il corretto inquadramento, ottenendolo con decorrenza 1° febbraio 2025.
    Sempronio — Coordinatore senza inquadramento al livello 1
    Sempronio è infermiere coordinatore in una RSA, inquadrato al livello 2 con l'indennità di coordinamento di 50 €/mese. Ritiene di dover essere inquadrato al livello 1 perché coordina l'intera area sanitaria. Richiede una valutazione formale al datore, che verifica le declaratorie: il livello 1 richiede responsabilità su più aree o sull'intero servizio. Il datore riconosce che Sempronio soddisfa i criteri e formalizza il passaggio di livello.

    Domande frequenti

    A quale livello va inquadrato un OSS nel CCNL UNEBA?
    L'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è inquadrato al livello 4S in modo uniforme, indipendentemente dal fatto che operi con utenti autosufficienti o non autosufficienti. Il rinnovo 2023-2025 ha eliminato la distinzione precedente, semplificando l'inquadramento.
    Qual è il livello di un educatore professionale con laurea?
    L'educatore professionale con titolo universitario (laurea triennale o magistrale in Scienze dell'Educazione o equipollente) è inquadrato al livello 3S. Chi svolge funzioni educative senza il titolo specifico è inquadrato al livello 3.
    Il livello 7 esiste ancora nel CCNL UNEBA?
    No. Dal 1° febbraio 2025 il livello 7 è stato soppresso: i lavoratori già inquadrati al 7° livello sono stati automaticamente reinquadrati al 6° livello, con adeguamento del minimo tabellare.
    Come si inquadra un assistente sociale nel CCNL UNEBA?
    L'assistente sociale iscritto all'Albo professionale è inquadrato al livello 2°. Stessa collocazione per altri professionisti con laurea specialistica che svolgono funzioni tecniche di elevata specializzazione (psicologo, infermiere con funzioni di coordinamento).
    Chi viene inquadrato al livello Q?
    Il livello Q è riservato ai responsabili di struttura (direttori, coordinatori generali) con ampia autonomia gestionale, responsabilità di budget e coordinamento di personale multiprofessionale. È il livello più alto del contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 807 Codice della Navigazione – Utilizzazione degli aeroporti coordinati

    Art. 807 Codice della Navigazione – Utilizzazione degli aeroporti coordinati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi. Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.

  • Art. 27 D.Lgs. 1/2018 – Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale

    Art. 27 D.Lgs. 1/2018 – Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale ( Articoli 5 legge 225

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Per l’attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

    2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall’articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all’articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell’emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all’attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

    3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

    4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’ articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l’attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l’indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all’uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall’ articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’ articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

    5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

    6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all’articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall’ articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

    7. Fermo quanto previsto dall’ articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

    8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

    9. Le controversie relative all’esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all’articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.

    10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi o per l’espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, sono nulli.

    11. Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all’esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall’ articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 41 CAD – Procedimento e fascicolo informatico

    Art. 41 D.Lgs. 82/2005 CAD – Procedimento e fascicolo informatico

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità ((o integrazione)) , ai sensi di quanto previsto ((dagli articoli 12 e 64-bis)) .

    1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 . (28)

    2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento ((e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)) . ((Le Linee guida)) per la costituzione, l'identificazione ((, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi)) e l'utilizzo del fascicolo ((sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e)) sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e ((dell'integrazione)) .

    2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma

    2-quater. e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo ((apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida)) .

    2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, ((dei singoli documenti. Il fascicolo informatico)) è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 ((e dall' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)) .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 42 CAD – Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche am…

    Art. 42 D.Lgs. 82/2005 CAD – Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle ((Linee guida)) .

  • Art. 84 CTS – Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato…

    Art. 84 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. ((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società)) ((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))

  • Art. 90 CTS – Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

    Art. 90 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25 , 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore. Note all'art. 90: – Per il testo dell' art. 25 del codice civile , si veda nelle note all'art.

    64. – Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile : «Art. 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione). – L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.». «Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). – Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.».

  • Art. 53 CAD – Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

    Art. 53 D.Lgs. 82/2005 CAD – Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo

    54. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , anche il catalogo dei dati e dei metadati ((…)) , nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

    1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .