Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 121 L. 633/1941

    Art. 121 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art.

    23.

    Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Ravvedimento operoso: come si calcolano sanzioni e interessi

    In sintesi

    • Meno aspetti, meno paghi: la sanzione ridotta dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza – si va da 1/10 a 1/5 del minimo edittale.
    • Sei fasce temporali: la legge prevede sei finestre di ravvedimento, dalla più breve (entro 30 giorni) alla più ampia (dopo la constatazione della violazione).
    • Interessi legali giorno per giorno: oltre alla sanzione ridotta si pagano gli interessi al tasso legale vigente nell’anno, calcolati sui giorni di ritardo.
    • Tre codici tributo diversi: imposta, sanzione e interessi vanno versati con codici tributo separati nello stesso modello F24.
    • Nessuna autorizzazione necessaria: il ravvedimento è spontaneo, basta pagare e conservare la documentazione.

    Cos'è il ravvedimento operoso e quando conviene

    Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è lo strumento che permette a chiunque di regolarizzare spontaneamente un pagamento tardivo o omesso, versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In pratica: se ti sei dimenticato di versare un’imposta o l’hai versata in ritardo, puoi ‘rimediare’ da solo, senza aspettare che l’Agenzia delle Entrate ti mandi una comunicazione.

    Il vantaggio è concreto: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024) la sanzione ‘piena’ per omesso versamento è del 25% dell’importo non pagato, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni. Con il ravvedimento paghi solo una frazione di queste misure – si parte da 1/10 (cioè l’1,25% dell’imposta) se agisci entro 30 giorni. Più aspetti, più la frazione aumenta, ma resta comunque molto sotto la sanzione piena. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 valgono le vecchie misure (base 30%, ridotta al 15% entro 90 giorni).

    Oltre alla sanzione ridotta devi versare anche gli interessi legali, calcolati giorno per giorno sul tasso legale fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia. Il tasso varia di anno in anno, quindi verifica quello vigente prima di fare il calcolo. Il tutto va versato con il modello F24, usando codici tributo distinti per imposta, sanzione e interessi.

    Frazioni del ravvedimento operoso (violazioni commesse dal 1° settembre 2024)
    Quando ti ravvedi Frazione della sanzione minima Sanzione effettiva
    Entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve/sprint) 1/10 (su base 12,5%) 1,25%
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 (su base 12,5%) 1,39% circa
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o entro 1 anno) 1/8 (su base 25%) 3,13%
    Oltre, fino alla comunicazione dello schema di atto 1/7 (su base 25%) 3,57% circa
    Dopo lo schema di atto (senza PVC) 1/6 4,17% circa
    Dopo la constatazione della violazione (processo verbale – PVC) 1/5 5%

    Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 le stesse frazioni si applicano alle vecchie basi (30%, ridotta al 15% entro 90 giorni): 1,5% entro 30 giorni, 1,67% circa entro 90 giorni, 3,75% entro l’anno, poi 4,29%, 5% e 6%.

    Esempio pratico

    • Esempio: Caio doveva versare 1.000 euro di IRPEF entro il 30 giugno e se ne accorge il 20 luglio (20 giorni di ritardo). Siamo entro 30 giorni: la sanzione è 1/10 del 12,5% (la base ridotta per i versamenti entro 90 giorni), cioè l’1,25% = 12,50 euro. Aggiunge gli interessi legali: il tasso legale va verificato per l’anno in corso (è fissato con decreto MEF), ma per 20 giorni su 1.000 euro l’importo è in genere pochi centesimi o pochi euro. Versa in F24: 1.000 euro con il codice tributo dell’imposta, 12,50 euro con il codice della sanzione (es. 8901 per sanzioni IRPEF persone fisiche), e gli interessi con il codice 1989 (interessi sul ravvedimento). Totale circa 1.013 euro invece di 1.250 euro con la sanzione piena.

    Documenti necessari

    • Ricevuta dell’F24 originale (o documentazione dell’omesso versamento)
    • Calcolo degli importi: imposta da versare, sanzione ridotta, interessi legali
    • Tabella dei codici tributo aggiornata (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Tasso legale vigente per l’anno (decreto MEF, reperibile sul sito del Ministero)
    • Eventuale documentazione a supporto (dichiarazione, CU, cedolino)

    Caso 1 – Tizio dimentica il saldo IRPEF e si ravvede entro 90 giorni

    Scenario. Tizio ha presentato il 730 e risulta un saldo IRPEF da versare di 500 euro entro il 31 luglio. Se ne dimentica e se ne accorge a ottobre, quando sono passati 65 giorni dalla scadenza.

    Come si applica. Siamo entro 90 giorni dalla scadenza: la frazione applicabile è 1/9 della base del 12,5% (versamento entro 90 giorni), cioè circa l’1,39%. La sanzione ridotta è 500 × 1,39% = 6,95 euro. Tizio calcola poi gli interessi legali al tasso vigente per i 65 giorni di ritardo (importo esiguo: qualche euro). Versa in F24: 500 euro di imposta (codice tributo 4001), 6,95 euro di sanzione (codice 8901), e gli interessi con il codice 1989. Agisce prima che arrivi qualsiasi comunicazione dall’Agenzia: il ravvedimento è valido.

    In pratica

    • Controlla il tasso legale vigente sul sito del MEF o dell’Agenzia delle Entrate prima di calcolare gli interessi.
    • I codici tributo per sanzioni e interessi da ravvedimento sono specifici: non usare quelli dell’imposta principale.
    • Conserva la ricevuta dell’F24 del ravvedimento: è la prova della regolarizzazione spontanea.

    Caso 2 – Caio scopre un errore nell'anno precedente e si ravvede oltre i 2 anni

    Scenario. Caio si accorge di aver omesso di dichiarare e versare 800 euro di imposta sostitutiva relativi a due anni fa. Non ha ancora ricevuto alcun atto dall’Agenzia, ma sono passati più di 2 anni dalla scadenza originaria.

    Come si applica. La violazione risale a prima del 1° settembre 2024, quindi si applicano le vecchie misure: passati più di 2 anni, senza atti notificati, la frazione è 1/6 del minimo del 30%, cioè il 5%. La sanzione ridotta è 800 × 5% = 40 euro (per le violazioni successive a quella data, oltre il termine della dichiarazione dell’anno si applica 1/7 del 25%, circa il 3,57%). Caio calcola gli interessi legali per i giorni esatti di ritardo al tasso vigente nell’anno di competenza (va verificato anno per anno). Versa l’imposta, la sanzione e gli interessi con i codici tributo corretti in un unico F24. Documentare bene l’operazione è fondamentale.

    In pratica

    • Se la violazione riguarda anni diversi, il calcolo degli interessi usa il tasso legale vigente in ciascun anno: verifica i tassi storici sul sito MEF.
    • Se hai già ricevuto un processo verbale di constatazione (PVC), la frazione sale a 1/5: agisci prima che arrivi.
    • Dopo la notifica di un atto di accertamento il ravvedimento non è più ammesso: l’unica strada è l’acquiescenza o il ricorso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa 'ravvedimento breve' o 'ravvedimento sprint'?

    È il ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza, che permette di pagare la sanzione minima di 1/10 del 12,5%, cioè l’1,25% dell’imposta (per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024: 1/10 del 15%, cioè l’1,5%). È la soluzione più conveniente se ti accorgi dell’errore in tempi rapidi.

    Come si calcola la sanzione ridotta?

    Si prende la sanzione base (25% dell’imposta non versata, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni) e si moltiplica per la frazione prevista dalla tempistica. Per esempio: entro 30 giorni si paga 1/10 di 12,5% = 1,25%; entro 90 giorni si paga 1/9 di 12,5%, circa l’1,39%.

    Come si calcolano gli interessi nel ravvedimento?

    Gli interessi si calcolano giorno per giorno sull’importo dell’imposta non versata, usando il tasso legale vigente nell’anno. Il tasso è fissato ogni anno con decreto del MEF: prima di fare il calcolo verifica quello in vigore.

    Quali codici tributo si usano nell'F24 per il ravvedimento?

    Servono tre codici distinti: uno per l’imposta principale (es. 4001 per IRPEF), uno per la sanzione da ravvedimento (es. 8901) e uno per gli interessi (es. 1989). I codici esatti dipendono dal tributo: consulta la tabella aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Il ravvedimento mi protegge da controlli futuri?

    Il ravvedimento regolarizza la posizione per la violazione specifica che stai sanando. Non impedisce eventuali controlli su altri aspetti della dichiarazione, ma elimina la sanzione piena per il versamento tardivo che stai regolarizzando.

    Posso fare il ravvedimento anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance?

    Sì. La lettera di compliance non è un atto impositivo: puoi ancora ravvederti pagando il dovuto con le sanzioni ridotte. Se invece hai già ricevuto un avviso di accertamento, il ravvedimento non è più ammesso.

    C'è un limite di tempo per il ravvedimento?

    Il ravvedimento è possibile fino alla notifica dell’atto di accertamento. Più aspetti, più alta è la frazione di sanzione: si va da 1/10 (entro 30 giorni) fino a 1/5 dopo il processo verbale di constatazione. Non esiste un termine massimo assoluto, ma una volta ricevuto l’accertamento non si può più ravvedere.

  • Art. 228 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 228 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 228 L. Fall. – Interesse privato del curatore negli atti del

    Interesse privato del curatore negli atti del

  • Art. 227 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 227 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 227 L. Fall. – Reati dell’institore

    Reati dell’institore

  • Dimissioni in bianco: la convalida introdotta dalla Legge Fornero

    Le dimissioni in bianco sono una pratica illecita: il datore di lavoro fa firmare al lavoratore, al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni priva di data, da usare poi quando vuole liberarsi di lui, per esempio in caso di gravidanza o di malattia. La Legge Fornero (L. 92/2012) e intervenuta con decisione su questo fenomeno introducendo l’obbligo di convalida delle dimissioni. Quella regola e stata poi superata da un sistema ancora piu efficace, le dimissioni telematiche, ma la Fornero ne e stata l’antecedente diretto.

    Il problema delle dimissioni in bianco

    Una lettera di dimissioni firmata in bianco mette il lavoratore in una posizione di totale ricatto: poiche le dimissioni sono un atto volontario, formalmente e il lavoratore ad andarsene, e questo gli preclude tra l’altro l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per la perdita involontaria del lavoro (oggi la NASpI). Chi «si dimette» non percepisce l’indennita di disoccupazione, non matura preavviso a proprio favore e perde gran parte delle tutele. Il fenomeno colpiva soprattutto le donne, attraverso le dimissioni fatte scattare in caso di maternita, ma riguardava anche chi si assentava per malattia o semplicemente diventava «scomodo».

    La risposta della Fornero: la convalida

    Per spezzare questo meccanismo, la Legge 92/2012, all’art. 4 commi 16 e seguenti, ha previsto che le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventassero efficaci solo dopo una convalida che ne attestasse l’effettiva volonta del lavoratore. La convalida poteva avvenire presso le sedi competenti (come la Direzione territoriale del lavoro, oggi Ispettorato territoriale del lavoro) oppure tramite la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione apposta su documenti ufficiali (ad esempio la comunicazione di cessazione). In assenza di convalida o di regolarizzazione entro i termini, le dimissioni non producevano effetto: il rapporto si considerava ancora in piedi.

    La legge costruiva inoltre un meccanismo a tutela del lavoratore silente: se il datore invitava il dipendente a convalidare e questi non si presentava ne revocava, scattava una sanatoria; ma il lavoratore poteva sempre revocare le dimissioni entro il termine previsto, recuperando il posto. La logica era ribaltare l’onere: non bastava piu una firma, serviva una conferma successiva e verificabile.

    La Fornero rafforzava anche la tutela specifica della lavoratrice e del lavoratore neogenitore: in caso di dimissioni presentate nel periodo di gravidanza e nei primi anni di vita del figlio, era richiesta una convalida presso l’Ispettorato del lavoro a garanzia della genuinita della scelta. E una tutela tuttora vigente e particolarmente robusta, perche e proprio nei periodi protetti che il rischio di pressioni e maggiore.

    Le tappe del contrasto alle dimissioni in bianco

    Fase Strumento Norma
    Prima del 2012 Nessun filtro generale, firma in bianco possibile
    2012 Obbligo di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali L. 92/2012, art. 4 c. 16 ss.
    Dal 2016 Dimissioni telematiche obbligatorie, revocabili D.Lgs. 151/2015
    Oggi Convalida ITL per i neogenitori + telematica per gli altri Regime combinato vigente

    L’evoluzione: le dimissioni telematiche

    La procedura di convalida introdotta dalla Fornero e stata poi sostituita, in un’ottica di maggiore semplicita ed efficacia, dalle dimissioni telematiche previste dal Jobs Act (D.Lgs. 151/2015) ed entrate a regime nel 2016. Oggi, in via generale, le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate con una procedura informatica, tramite un modulo online trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato, che il lavoratore puo anche revocare entro un breve termine. Il modulo riporta data certa e identificativo del lavoratore: questo rende di fatto impossibile la firma «in bianco», perche la data e l’autenticita della volonta sono garantite dalla piattaforma e non piu da un foglio firmato all’assunzione.

    Cosa resta oggi

    La modalita tecnica e cambiata, ma il principio introdotto dalla Fornero e rimasto e si e rafforzato: le dimissioni devono essere genuine, datate e verificabili. Restano inoltre regimi speciali per i rapporti non coperti dalla procedura telematica (ad esempio il lavoro domestico) e la tutela rafforzata per i neogenitori, che passa ancora dalla convalida all’Ispettorato. Il contrasto alle dimissioni in bianco e uno dei lasciti piu duraturi della riforma del 2012.

    Spunti pratici

    • Non firmare mai fogli senza data all’assunzione: una lettera di dimissioni firmata in bianco e illecita, ma puo creare contenzioso. Conserva copia di tutto cio che firmi.
    • Le dimissioni oggi si danno online, salvo i casi esclusi: una «lettera di dimissioni» cartacea non basta piu nel regime generale.
    • Hai un diritto di revoca entro un breve termine dopo l’invio telematico: se ci hai ripensato, agisci subito.
    • Se sei neogenitore, le dimissioni nei periodi protetti vanno convalidate all’Ispettorato: e una garanzia a tuo favore, non un ostacolo.

    Esempio. Tizia, assunta nel 2013, scopre di essere incinta; il datore tira fuori la lettera firmata all’assunzione. Grazie alla convalida obbligatoria, quelle dimissioni non producono effetto senza la sua conferma davanti all’Ispettorato. Caio, assunto oggi, vuole davvero dimettersi: compila il modulo telematico, ma il giorno dopo ci ripensa e lo revoca nei termini, restando al lavoro. Sempronio, colf con contratto di lavoro domestico, rientra in un regime particolare e segue le regole specifiche del suo settore, non la procedura telematica ordinaria.

    Errori frequenti

    • Credere che basti ancora una lettera cartacea: nel regime generale servono le dimissioni telematiche.
    • Pensare che la convalida Fornero sia stata semplicemente abolita: e stata superata e potenziata dalla procedura online, e sopravvive per i neogenitori.
    • Ignorare il termine di revoca: passato quello, tornare indietro e molto piu difficile.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.

  • Art. 226 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 226 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 226 L. Fall. – Denuncia di crediti inesistenti

    Denuncia di crediti inesistenti

  • Art. 43 TUPI: Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

    Art. 43 TUPI: Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva ( Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998 , come modificato dall' art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

    Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

    Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

    Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

    L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

    L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

    I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti , dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

    Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

    La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN.

    I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

    Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.

    Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

    Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

    Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe.

    Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

    10.

    Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe.

    Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.

    La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

    11.

    Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

    12.

    A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive disposizioni correttive ed integrative.

    13.

    Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto.

    Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 79 L. 633/1941

    Art. 79 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo: a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore … qualora ritrasmetta semplicemente … le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.

    Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

    I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

    L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

    L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

    La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 201 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Art. 201 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 225 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 225 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 225 L. Fall. – Ricorso abusivo al credito

    Ricorso abusivo al credito

  • Art. 224 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 224 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 224 L. Fall. – Fatti di bancarotta semplice

    Fatti di bancarotta semplice

  • Art. 223 L. Fall. – Bancarotta impropria

    Art. 223 L. Fall. – Bancarotta impropria

    Art. 223 L. Fall. – Fatti di bancarotta fraudolenta

    Fatti di bancarotta fraudolenta

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