Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

    Art. 79 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in quanto compatibili.

    2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. ((I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari)) .

    2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il ((6 per cento)) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta ((e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi)) .

    3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti; b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135 . b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

    4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore ((di natura non commerciale ai sensi del comma 5)) : a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all' articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

    5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

    5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente ((, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85)) e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

    5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. ((Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica)) .

    6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei, ((familiari conviventi)) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, ((familiari conviventi)) degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto ((, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis)) . Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

  • Art. 866 Codice della Navigazione – Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

    Art. 866 Codice della Navigazione – Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.

  • Art. 25 DPR 448/1988 – Procedimenti speciali

    Art. 25 DPR 448/1988 – Procedimenti speciali

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.

    2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall’articolo 9 e assicurare al minorenne l’assistenza prevista dall’articolo 12. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell’articolo 18-bis. 2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.

  • Art. 793 Codice della Navigazione – Divieti di sorvolo

    Art. 793 Codice della Navigazione – Divieti di sorvolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.

  • Art. 84 Codice del Processo Amministrativo – Rinuncia

    Art. 84 Codice del Processo Amministrativo – Rinuncia

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

    3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

  • Art. 17 D.Lgs. 148/2015 – Ricorsi

    Art. 17 D.Lgs. 148/2015 – Ricorsi

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, al comitato di cui all’ articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: orario di lavoro, turni a ciclo continuo e straordinario

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta prevede 40 ore settimanali di lavoro normale. Nelle cartiere a ciclo continuo vige il regime di turni avvicendati 3×8 con indennita specifiche. Lo straordinario e limitato a 200 ore annue individuali e retribuito con maggiorazioni percentuali variabili. Il lavoro notturno (22-06) beneficia di una maggiorazione contrattuale distinta dall’indennita di turno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni orario CCNL Carta e Cartotecnica
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno (feriale) +25% Oltre le 40 ore settimanali
    Straordinario notturno (22-06) +50% Non cumulabile con ind. turno
    Lavoro domenicale non in turno +30% Piu riposo compensativo
    Lavoro festivo non in turno +35% Festivi nazionali
    Indennita turno pomeridiano +8-10% quota oraria Turni avvicendati 2×8 o 3×8
    Indennita turno notturno fisso +30-35% quota oraria Ciclo continuo
    Indennita domenica in turno Quota fissa contrattuale Da accordo aziendale

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro; si applica la piu favorevole. Limite annuo straordinari: 200 ore per lavoratore.

    Orario normale e flessibilita

    L’orario ordinario di lavoro e fissato in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni (lunedi-venerdi) per gli impiegati e su turni avvicendati per gli operai di produzione.

    Il CCNL prevede la possibilita di adottare orari pluriperiodali (multiperiodo): l’orario medio di 40 ore e calcolato su un arco di piu settimane (fino a un anno), con settimane piu corte alternate a settimane piu lunghe in base alle esigenze produttive. Le ore eccedenti le 40 settimanali nel periodo di picco non sono straordinario se nella media non superano il limite contrattuale.

    Turni a ciclo continuo nelle cartiere

    Le cartiere di produzione carta e cartone sono impianti energivori ad alta automazione che non possono essere fermati agevolmente: la macchina continua (fourdrinier o varianti) lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo determina l’applicazione del regime di ciclo continuo con turni avvicendati 3×8.

    Il personale turnista e organizzato in piu squadre che si avvicendano su tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte). Il CCNL disciplina:

    • L’indennita di turno (pomeridiano e notturno), che compensa il disagio dell’orario irregolare.
    • Il riposo settimanale in turno: garantito mediamente una domenica ogni tre o quattro, con compenso specifico per le domeniche lavorate.
    • Il riposo tra turni: minimo 11 ore consecutive tra la fine di un turno e l’inizio del successivo (D.Lgs. 66/2003).

    Straordinario: limiti e procedure

    Il limite individuale annuo di straordinari e fissato a 200 ore. Il ricorso allo straordinario richiede in linea di principio l’accordo del lavoratore, salvo casi di necessita produttiva urgente. Le imprese comunicano preventivamente alla RSU le esigenze di straordinario collettivo.

    Il calcolo della quota oraria per le maggiorazioni avviene dividendo il minimo mensile per 173 (divisore convenzionale per 40h/settimana). Esempio per livello 5 (~1.800 €): 1.800 / 173 = 10,40 €/h. Straordinario diurno al 25%: 10,40 x 1,25 = 13,00 €/h.

    Lavoro notturno strutturale e tutele

    Il D.Lgs. 66/2003 definisce lavoratore notturno chi presta almeno tre ore tra le 22 e le 6 per almeno 80 giorni all’anno (o per accordo collettivo). Nelle cartiere a ciclo continuo la quasi totalita dei turnisti rientra in questa definizione.

    Le tutele specifiche includono: sorveglianza sanitaria obbligatoria, divieto di lavoro notturno per alcune categorie (donne nei primi sette mesi di gravidanza, minori), possibilita di trasferimento al turno diurno per motivi di salute documentati. Il CCNL Carta aggiunge l’indennita di turno notturno fisso, superiore a quella del notturno in rotazione.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario notturno in cartiera
    Tizio (livello 6, ~1.920 euro) viene chiamato a prolungare il turno di notte di 4 ore per un guasto. Quota oraria: 1.920 / 173 = 11,10 euro/h. Straordinario notturno (+50%): 11,10 x 1,50 x 4 = 66,60 euro lordi aggiuntivi, non cumulabili con l’indennita di turno gia percepita.
    Caia – Pluriperiodale con picco natalizio
    Caia (operaia livello 4, cartotecnica) lavora 44 ore a settimana per otto settimane di picco natalizio, poi 36 ore per otto settimane. Media: 40 ore/settimana. Le 4 ore settimanali eccedenti nel periodo di picco non costituiscono straordinario grazie all’accordo pluriperiodale aziendale. Nessuna maggiorazione dovuta.
    Sempronio – Domenica lavorata fuori turno
    Sempronio (livello 3, ~1.620 euro) viene eccezionalmente chiamato a lavorare una domenica al di fuori del suo turno programmato per sopperire a un’assenza. 8 ore x (1.620/173) x 1,30 = 8 x 9,36 x 1,30 = circa 97,40 euro lordi, piu diritto al riposo compensativo entro il mese successivo.

    Domande frequenti

    Cos'e il ciclo continuo nelle cartiere?
    E il regime di produzione ininterrotta 24h/7gg tipico delle cartiere industriali, che impone turni avvicendati 3×8 con indennita specifiche per il lavoro pomeridiano, notturno e domenicale.
    Quante ore di straordinario si possono fare?
    Il limite annuo individuale e 200 ore. Le ore eccedenti non possono essere imposte unilateralmente, salvo casi di necessita produttiva urgente.
    L'indennita di turno e cumulabile con la maggiorazione di straordinario?
    No: le maggiorazioni non sono cumulabili. In caso di straordinario notturno si applica la maggiorazione piu favorevole tra la percentuale di straordinario e l’indennita di turno.
    Quali tutele ha il lavoratore notturno?
    Sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria, possibilita di trasferimento al turno diurno per motivi di salute, divieti di adibizione per donne in gravidanza e minori.
    Come funziona l'orario pluriperiodale?
    L’orario medio di 40 ore e calcolato su un arco fino a un anno. Le settimane di picco possono superare le 40 ore senza costituire straordinario, purche la media nel periodo non le ecceda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 303 Cod. Amb. – esclusioni

    Art. 303 Cod. Amb. – esclusioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l’indennizzo rientrino nell’ambito d’applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell’allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito; c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988; d) non si applica ai rischi nucleari relativi all’ambiente né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica o causati da un incidente o un’attività per i quali la responsabilità o l’indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell’allegato 2 alla parte sesta del presente decreto; e) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali; f) non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto … ; g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent’anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato; h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori; i) LETTERA A BROGATA DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97 .

  • Art. 873 Codice della Navigazione – Vendita di quota dell’aeromobile a stranieri

    Art. 873 Codice della Navigazione – Vendita di quota dell’aeromobile a stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comproprietario dell'aeromobile non può, senza il consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri. DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE Dell'esercente

  • Definizioni consumatore: casi pratici art. 3 Cod. Consumo

    L’articolo 3 del Codice del Consumo è il punto di partenza di qualunque controversia consumeristica: senza sapere chi è consumatore e chi è professionista, nessuna tutela del Codice può scattare. Questa pagina analizza i casi pratici più frequenti sulla corretta qualificazione dei soggetti, con riferimento alla lettura integrale dell’articolo disponibile su leggeinchiaro.it – Art. 3 Codice del Consumo.

    Quadro normativo

    L’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) enuncia le definizioni fondamentali dell’intero impianto consumeristico: consumatore, professionista, produttore, associazioni di consumatori. La norma discende dalla Direttiva 93/13/CEE e dalle direttive successive, inclusa la Direttiva 2019/770/UE sui contenuti digitali, incorporata nel 2021 con il Titolo III-bis. Il principio cardine è la protezione dell’asimmetria informativa tra persona fisica e impresa organizzata. La corretta qualificazione è un passaggio logicamente preliminare: senza accertare la qualità di consumatore o di professionista, non è possibile stabilire quali diritti e obblighi si applichino al contratto.

    Ambito soggettivo: consumatore e professionista a confronto

    La lett. a) dell’art. 3 definisce il consumatore come la persona fisica che agisce «per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Il criterio è funzionale, non personale: ciò che conta è lo scopo dell’atto, non la qualità astratta del soggetto. Un libero professionista può essere consumatore quando acquista un bene per uso privato; una persona priva di qualunque attività economica può, in linea teorica, agire come non consumatore se lo scopo dell’atto è di natura speculativa o imprenditoriale.

    La lett. c) definisce il professionista come qualunque persona fisica o giuridica che agisce «nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale», inclusi gli intermediari. L’inclusione degli intermediari è rilevante: il gestore di una piattaforma di e-commerce, anche se non produce i beni venduti, è professionista rispetto al consumatore finale. Il contrasto tra qualificazione formale (il soggetto è imprenditore?) e qualificazione funzionale (il soggetto agisce come imprenditore in questo specifico atto?) è la principale fonte di contenzioso interpretativo.

    Profili operativi: il caso del soggetto «misto» e i prodotti digitali

    Il caso più delicato è quello dell’acquisto con finalità mista: il soggetto esercita un’attività economica, ma il bene o servizio ha un uso prevalentemente personale. La Corte di Giustizia UE (causa C-464/01, Gruber) ha chiarito che il criterio della prevalenza si applica quando lo scopo professionale è marginale rispetto al contesto complessivo del contratto. La qualificazione va operata caso per caso, guardando allo scopo dell’atto, non alla professione del soggetto.

    Sul fronte dei prodotti digitali, la nozione di «prodotto» è stata ampliata con il D.Lgs. 173/2021, che ha introdotto il Titolo III-bis dedicato alla fornitura di contenuti e servizi digitali. Rientrano oggi nella sfera di protezione dell’art. 3 anche abbonamenti a piattaforme streaming, software in cloud, archivi dati e qualunque contenuto digitale fornito contro corrispettivo o, in certi casi, contro cessione di dati personali. Questa evoluzione estende considerevolmente il campo applicativo delle definizioni originarie.

    Caso 1: L’avvocato che acquista un’auto a uso promiscuo

    Scenario. Tizio, avvocato iscritto all’albo, stipula un contratto di finanziamento con una società di credito al consumo per l’acquisto di un’autovettura. La vettura viene immatricolata a nome dello studio professionale e dedotta parzialmente ai fini fiscali come bene strumentale, ma è usata per il 70% degli spostamenti privati.

    Come si legge l’art. 3. La qualificazione di Tizio dipende dallo scopo prevalente dell’atto: se l’uso professionale è marginale rispetto a quello privato, la lett. a) include Tizio nella categoria dei consumatori ai fini del contratto di finanziamento. Il dato fiscale (deduzione parziale) non è dirimente: la norma guarda allo scopo dell’atto contrattuale, non al trattamento tributario del bene.

    • Verificare la percentuale effettiva di utilizzo privato rispetto a quello professionale.
    • Conservare documentazione (tabulati di percorrenza, diari di viaggio) che dimostri la prevalenza d’uso personale.
    • In caso di clausole abusive nel contratto di finanziamento, la parte interessata può invocare l’art. 33 e ss. del Codice del Consumo.
    • Rivolgersi a un professionista abilitato per la valutazione del caso concreto prima di avviare un’azione.

    Caso 2: La piccola SRL che acquista software gestionale

    Scenario. Caio è socio unico e amministratore di una SRL con un dipendente. Acquista online un abbonamento annuale a un software di fatturazione elettronica per uso esclusivo dello studio. Il fornitore è una piattaforma SaaS con sede in un altro Stato UE. Nel contratto sono presenti clausole che escludono qualunque rimborso in caso di malfunzionamento.

    Come si legge l’art. 3. La SRL è persona giuridica: la lett. a) riserva la qualità di consumatore alle sole persone fisiche. Caio-SRL è quindi professionista ai sensi della lett. c), indipendentemente dalla dimensione aziendale. Le clausole limitatrici di responsabilità, pur potenzialmente squilibrate, non possono essere contestate sotto il profilo consumeristico.

    • In assenza di tutele consumeristiche, valutare se le clausole siano nulle per altri motivi (abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998, o clausole vessatorie nei contratti B2B).
    • Verificare la legge applicabile al contratto con controparte estera (Reg. UE 593/2008 – Roma I).
    • Controllare se il fornitore SaaS ha sede in UE o fuori: incide sui rimedi disponibili.

    Caso 3: L’importatore europeo come «produttore»

    Scenario. Sempronia acquista online un elettrodomestico prodotto in Cina, importato e distribuito in Italia da una società con sede a Milano. Il prodotto causa un danno da difetto. La società produttrice cinese non ha rappresentanza in Italia.

    Come si legge l’art. 3. La lett. d) include nella nozione di produttore «chi importa un prodotto nell’Unione Europea». L’importatore milanese è quindi produttore ai fini del Codice e risponde in solido per eventuali danni da prodotto difettoso (art. 114 e ss.). Il fatto che il fabbricante originario sia fuori dall’UE non priva Sempronia della tutela: il Codice disegna espressamente questo meccanismo per evitare zone franche.

    • Identificare e documentare il soggetto che ha importato il prodotto nell’UE: è il responsabile primario.
    • Conservare scontrino, conferma d’ordine e documentazione del difetto (foto, video, perizia).
    • La domanda va proposta entro il termine di decadenza di tre anni dalla conoscenza del danno (art. 125 Cod. Consumo).
    • Valutare se procedere con organismo ADR (Arbitro Bancario Finanziario non applicabile qui; rivolgersi a sportelli conciliazione CCIAA) prima del contenzioso giudiziario.

    Caso 4: Abbonamento streaming e «prodotti digitali»

    Scenario. Tizio sottoscrive un abbonamento mensile a una piattaforma di video streaming. Il servizio si interrompe per quattro giorni senza preavviso. La piattaforma nega qualunque rimborso citando le condizioni generali.

    Come si legge l’art. 3. Tizio è persona fisica che agisce per scopi personali: è consumatore. Il servizio streaming è «contenuto digitale» ai sensi del Titolo III-bis del Codice (introdotto con D.Lgs. 173/2021), che a sua volta richiama le definizioni dell’art. 3. La piattaforma è professionista. L’interruzione del servizio integra un difetto di conformità del contenuto digitale (art. 135-octies): Tizio ha diritto al ripristino o, in mancanza, alla riduzione proporzionale del prezzo.

    • Documentare l’interruzione con screenshot, data e ora, comunicazioni ricevute.
    • Inviare reclamo scritto (PEC o email certificata) chiedendo rimborso pro-quota per i giorni di disservizio.
    • In caso di rifiuto, procedere con segnalazione all’AGCM o all’operatore ADR competente per il settore.

    Caso 5: L’associazione di consumatori e la legittimazione ad agire

    Scenario. Un’associazione di categoria degli esercenti commerciali al dettaglio propone un’azione inibitoria contro una grande catena di distribuzione per pratiche commerciali scorrette. La controparte eccepisce la carenza di legittimazione dell’associazione.

    Come si legge l’art. 3. La lett. b) definisce le «associazioni dei consumatori e degli utenti» come i soggetti «aventi come scopo esclusivo la tutela dei consumatori». Un’associazione di categoria degli esercenti non soddisfa il requisito dell’esclusività: il suo scopo è la tutela degli interessi economici dei propri associati (commercianti), non dei consumatori finali. L’eccezione della controparte è fondata: solo le associazioni iscritte nell’elenco ministeriale (art. 137 Cod. Consumo) soddisfano il requisito dell’art. 3.

    • Verificare l’iscrizione nell’elenco delle associazioni riconosciute (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
    • L’azione collettiva (class action italiana ex D.Lgs. 28/2010 riformato) ha presupposti di legittimazione distinti: valutare entrambe le vie.
    • In caso di dubbio sulla legittimazione, richiedere parere a un professionista abilitato prima di instaurare il giudizio.

    Quando intervenire

    La qualificazione ai sensi dell’art. 3 va verificata prima ancora di concludere il contratto. La parte interessata dovrebbe attivarsi: (a) quando riceve condizioni generali e vuole stabilire se siano applicabili le tutele inderogabili del Codice; (b) quando subisce un danno da prodotto o servizio e deve identificare il responsabile; (c) quando una clausola appare squilibrata e occorre valutarne la censurabilità ex art. 33 Cod. Consumo; (d) quando riceve un’offerta commerciale potenzialmente scorretta ex artt. 20-27 Cod. Consumo. Il mancato riconoscimento della propria qualità di consumatore è la principale causa di rinuncia a rimedi che la legge già riconosce.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo (definizioni)
    • Art. 33 D.Lgs. 206/2005 – Clausole abusive nei contratti del consumatore
    • Art. 114 D.Lgs. 206/2005 – Responsabilità del produttore per prodotti difettosi
    • Art. 125 D.Lgs. 206/2005 – Termini di decadenza per danni da prodotto
    • Art. 135-octies D.Lgs. 206/2005 – Rimedi per difetto di conformità dei contenuti digitali
    • Art. 137 D.Lgs. 206/2005 – Elenco delle associazioni dei consumatori riconosciute
    • Titolo III-bis D.Lgs. 206/2005 – Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali (introdotto con D.Lgs. 173/2021)
    • Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
    • Direttiva 2011/83/UE – Diritti dei consumatori (recepita con D.Lgs. 21/2014)
    • Direttiva 2019/770/UE – Fornitura di contenuti e servizi digitali
    • Reg. UE 593/2008 (Roma I) – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
    • Art. 9 L. 192/1998 – Abuso di dipendenza economica nei contratti B2B

    Domande frequenti

    Una persona fisica che gestisce un profilo social a pagamento è consumatore o professionista?

    Dipende dallo scopo dell’attività. Se il profilo è gestito come attività economica continuativa e organizzata (es. influencer con partita IVA, contratti di sponsorizzazione), il soggetto agisce come professionista ai sensi della lett. c). Se si tratta di un uso personale o ludico privo di scopo di lucro organizzato, il soggetto rimane consumatore. La mera ricezione di compensi occasionali non è di per sé sufficiente a far scattare la qualifica di professionista.

    Un ente del Terzo Settore (APS, ODV) può essere consumatore?

    No. La lett. a) riserva la qualità di consumatore alle sole persone fisiche. Un’associazione di promozione sociale o una ODV sono persone giuridiche (o enti di fatto) e rientrano nella categoria dei professionisti ogni volta che agiscono nell’esercizio della propria attività istituzionale. Possono tuttavia beneficiare di alcune tutele previste per i contratti B2B, come la disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1341-1342 c.c.

    Il consumatore che acquista un bene per poi rivenderlo perde la protezione del Codice?

    In linea generale, chi acquista un bene con l’intenzione di rivenderlo agisce per scopi imprenditoriali e non è consumatore ex art. 3. Tuttavia la qualificazione va fatta caso per caso: una vendita occasionale di un bene personale non trasforma il privato in imprenditore. Se la rivendita è sistematica e organizzata (es. vendite multiple su piattaforme online), l’orientamento delle Autorità di settore (AGCM, Commissione UE) è nel senso di qualificare il soggetto come professionista.

    Cosa cambia per i contratti conclusi tramite piattaforme online di e-commerce?

    L’art. 3 si applica invariato: la modalità di conclusione del contratto (online, in negozio, a distanza) non incide sulla qualificazione dei soggetti. Cambia invece la disciplina applicabile: i contratti a distanza ex art. 50 e ss. Cod. Consumo prevedono obblighi informativi aggiuntivi a carico del professionista e il diritto di recesso di 14 giorni a favore del consumatore. La piattaforma risponde come professionista quando è parte del contratto; se agisce da mero intermediario, occorre verificare le condizioni generali per stabilire chi è il venditore effettivo.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Come si struttura l’inquadramento professionale nel contratto collettivo del settore: le 5 aree, i 12 livelli, le declaratorie e le mansioni tipiche di cementerie, impianti di calce e stabilimenti di gesso.

    In sintesi

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso articola i lavoratori in 5 aree professionali (Direttiva, Concettuale, Specialistica, Qualificata, Esecutiva) per 12 livelli retributivi. L’inquadramento si basa sulle declaratorie di mansione ed è determinante per il minimo tabellare, il periodo di prova, il preavviso e gli scatti di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Aree professionali
    5 (Direttiva, Concettuale, Specialistica, Qualificata, Esecutiva)
    Livelli retributivi
    12

    Tabella riepilogativa delle aree e dei livelli

    Struttura dell’inquadramento – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Area Livello Caratteristica principale Profili tipici
    Direttiva AD3 Funzioni direttive; quadri ex L. 190/1985 Responsabile di stabilimento, direttore tecnico
    Direttiva AD2 Alta autonomia, responsabilità economico-gestionale Responsabile di reparto, capo-impianto senior
    Direttiva AD1 Autonomia operativa con coordinamento Capo-turno senior, responsabile qualità
    Concettuale AC3 Elevata autonomia e formazione qualificata Tecnico di processo senior, chimico di laboratorio
    Concettuale AC2 Autonomia consolidata, eventuale coordinamento Tecnico di laboratorio, impiegato amministrativo senior
    Concettuale AC1 Conoscenze specialistiche con autonomia operativa Impiegato tecnico, addetto controllo qualità
    Specialistica AS3 Conoscenze professionali specifiche, autonomia limitata Operatore impianti senior, capo-squadra operai
    Specialistica AS2 Livello di riferimento parametrale (140) Conduttore forni, meccanico manutentore qualificato
    Specialistica AS1 Conoscenze specialistiche base Addetto macinazione, operatore confezionamento
    Qualificata AQ2 Conoscenze professionali con autonomia esecutiva limitata Operaio qualificato generico, magazziniere
    Qualificata AQ1 Conoscenze di base, supervisione diretta Manovale specializzato, autista interno
    Esecutiva AE1 Capacità operativa generica; in formazione pratica Manovale, addetto pulizie impianto

    Le declaratorie dettagliate sono contenute nel testo del CCNL. I profili tipici riportati sono esemplificativi e non esauriscono le mansioni riconducibili a ciascun livello.

    Come funziona il sistema di classificazione

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso adotta un sistema di classificazione unico per operai, intermedi e impiegati. A differenza di contratti più vecchi che distinguevano operai e impiegati in tabelle separate, il contratto del settore valuta la mansione effettiva prescindendo dalla qualifica formale. Ciò significa che un operaio di forno altamente specializzato può essere inquadrato nella stessa area di un impiegato tecnico di pari complessità.

    Il criterio di attribuzione si basa su quattro dimensioni: grado di autonomia richiesto, complessità dei compiti, livello di formazione necessario e responsabilità verso persone o risorse economiche. Le declaratorie del CCNL descrivono in modo sintetico le caratteristiche di ogni area; l’azienda applica poi la declaratoria alle mansioni concrete.

    Specificità del settore cemento

    Il settore della produzione di cemento, calce e gesso presenta alcune mansioni peculiari che trovano collocazione nelle aree intermedie della scala contrattuale:

    • Conduttori di forno (forni rotativi, forni a calce): solitamente inquadrati AS2 o AS3, in ragione della specifica professionalità richiesta per la gestione del ciclo termico e la prevenzione degli incidenti.
    • Addetti al controllo ambientale e alla sicurezza impianti: la normativa sulle emissioni (D.Lgs. 152/2006) e sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ha accresciuto il peso di questi ruoli; vengono collocati generalmente nell’area Specialistica o Concettuale a seconda delle responsabilità.
    • Tecnici di laboratorio qualità: i laboratori interni alle cementerie (analisi chimica clinker, controllo resistenze) portano generalmente a un inquadramento AC1-AC2.
    • Lavoratori in sottosuolo o cave: il CCNL riconosce un’indennità specifica per i lavoratori addetti a lavori in sottosuolo; l’inquadramento dipende comunque dalle mansioni effettive.

    Progressione e cambio di livello

    Il CCNL non prevede una progressione automatica di livello per anzianità (a differenza degli scatti di anzianità economici). Il passaggio a un livello superiore avviene quando il lavoratore viene stabilmente adibito a mansioni della declaratoria superiore. In quel caso il datore è obbligato per legge (art. 2103 c.c.) ad adeguare il livello e il trattamento economico entro il termine previsto.

    Le parti hanno concordato nell’accordo dell’8 maggio 2025 l’avvio di un tavolo di confronto sull’inquadramento professionale, con l’obiettivo di aggiornare le declaratorie alle evoluzioni tecnologiche del settore (automazione, digitalizzazione degli impianti, figure della transizione ecologica).

    Quadri: l’area Direttiva di 3° livello

    I lavoratori inquadrati AD3 che svolgono, alle dirette dipendenze di un dirigente, funzioni direttive con elevata capacità organizzativa e autonomia gestionale possono essere qualificati come quadri ai sensi della legge n. 190/1985. La qualifica di quadro comporta:

    • Diritto alla polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nell’esercizio delle funzioni;
    • Accesso a trattamenti di preavviso e TFR peculiari previsti per la categoria;
    • Eventuale partecipazione a piani di incentivazione o MBO aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Conduttore forni in cerca di riqualificazione
    Tizio è da 8 anni operatore di forno rotativo in una cementeria, inquadrato AS1. Negli ultimi 18 mesi gestisce autonomamente il ciclo termico e supervisiona due colleghi. Il sindacato lo assiste nel richiedere il passaggio ad AS2 (operatore impianti senior), che corrisponde alla declaratoria delle sue mansioni effettive. L’azienda riconosce il nuovo livello con decorrenza dall’inizio dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
    Caio – Neolaureato assunto in laboratorio
    Caio viene assunto come tecnico di laboratorio in uno stabilimento produttore di gesso con laurea triennale in chimica dei materiali. Il CCNL prevede che i neoassunti con titolo di studio universitario pertinente siano inquadrati almeno in area Concettuale 2° livello (AC2). L’azienda lo inquadra correttamente AC2, riconoscendogli il minimo tabellare di 1.897,29 euro mensili (ottobre 2025).
    Sempronia – Responsabile QHSE promossa quadro
    Sempronia è responsabile Qualità-Ambiente-Sicurezza di un grande impianto di calce, con tre risorse alle sue dipendenze e firma autorizzativa su documenti normativi. L’azienda, su richiesta del sindacato, la riclassifica da AD2 ad AD3 con attribuzione della qualifica di quadro ex L. 190/1985, con accesso alla polizza RC e all’MBO annuale.

    Domande frequenti

    Quante aree professionali prevede il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Il contratto prevede 5 aree professionali: Direttiva (AD), Concettuale (AC), Specialistica (AS), Qualificata (AQ) ed Esecutiva (AE), per un totale di 12 livelli retributivi.
    Come viene determinato il livello di inquadramento?
    L’inquadramento si basa sulle declaratorie contrattuali: il datore confronta le mansioni effettive con la descrizione di ogni livello prevista dal CCNL. In caso di contestazione il lavoratore può rivolgersi al sindacato o, in ultima istanza, al Giudice del Lavoro.
    Un operaio di cementeria può essere inquadrato area direttiva?
    Sì, se svolge funzioni direttive o di alta responsabilità tecnica. L’area non dipende dalla qualifica formale (operaio/impiegato) ma dalle mansioni effettive e dall’autonomia decisionale richiesta dal ruolo.
    Cosa accade se il lavoratore svolge mansioni superiori al proprio livello?
    Ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile, l’assegnazione stabile a mansioni superiori obbliga il datore al riconoscimento del livello corrispondente. Il CCNL non deroga a questa regola.
    I quadri sono previsti nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Sì. I lavoratori inquadrati AD3 con funzioni direttive alle dipendenze di un dirigente possono essere qualificati come quadri ai sensi della legge n. 190/1985, con le relative tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Le declaratorie complete sono contenute nel testo ufficiale del CCNL Cemento, Calce e Gesso disponibile presso Federbeton e i sindacati firmatari (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 846 Codice della Navigazione

    Art. 846 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato