Autore: Andrea Marton

  • Art. 798 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    Art. 798 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria. Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili

  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: apprendistato 2024

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: apprendistato

    Durata, livelli retributivi, formazione e specificità dell’apprendistato nel contratto collettivo dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi, inclusa la tipologia speciale per giovani atleti introdotta con il rinnovo 2024.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Lavoratori dello Sport dura 36 mesi per i livelli 2°-5° e 24 mesi per il 6° livello. Il trattamento retributivo parte da 2 livelli sotto quello finale nella prima metà e scende a 1 livello sotto nella seconda metà. Il CCNL prevede anche l’apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis) con età minima a 14 anni.

    Dati contrattuali

    Riferimento CCNL
    Artt. 22-43 CCNL Lavoratori dello Sport 2024 (Capo I – Apprendistato)
    Base legale
    D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 81 (artt. 41-46); D.Lgs. 36/2021 (per giovani atleti)
    Tipologie previste
    Apprendistato professionalizzante (art. 36-40); per qualifica/diploma (art. 41); alta formazione (art. 42); giovani atleti (art. 42-bis)
    Percentuale di conferma
    20% degli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti (art. 36 CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante per livello – artt. 30 e 37 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
    Livello finale Durata totale Prima metà (livello retributivo) Seconda metà (livello retributivo)
    2° livello 36 mesi 4° livello 3° livello
    3° livello 36 mesi 5° livello 4° livello
    4° livello 36 mesi 6° livello 5° livello
    5° livello 36 mesi 6° livello 6° livello
    6° livello 24 mesi 7° livello (regime applicativo da verificare) 6° livello

    Nota sul 7° livello: il CCNL 2024 ha soppresso il 7° livello promuovendo i lavoratori al 6°. Per gli apprendisti avviati al 6° livello, nella prima metà si applicava il 7° livello. Occorre verificare in sede applicativa come l’Ente bilaterale gestisce questo aspetto dopo la soppressione. Contattare SLC-CGIL, FISASCAT-CISL o UILCOM-UIL territoriali.

    L’apprendistato professionalizzante: struttura e formazione

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 22-43 del CCNL e dal D.Lgs. 81/2015. Le caratteristiche principali:

    • Finalità: consentire al datore di avviare un giovane lavoratore alla qualifica professionale finale, con progressione retributiva graduale;
    • Piano formativo individuale (PFI): il contratto deve allegare il PFI, che definisce gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione (in azienda, on the job, FAD/e-learning) e il referente per la formazione;
    • Ore di formazione: comprese nell’orario normale di lavoro; la formazione può essere anticipata in tutto o in parte;
    • Periodo di prova: può essere previsto, con durata massima pari a quella del livello iniziale di assunzione (art. 28 CCNL);
    • Riconoscimento periodi precedenti: i periodi di apprendistato svolti presso altri datori (per le stesse attività) si cumulano, purché non sia intercorsa una interruzione superiore a un anno (art. 33 CCNL).

    La percentuale di conferma (art. 36 CCNL)

    Il datore non può assumere nuovi apprendisti se non ha mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Non si computano:

    • lavoratori che si siano dimessi;
    • lavoratori licenziati per giusta causa;
    • lavoratori che al termine abbiano esercitato il diritto di recesso;
    • rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

    La limitazione non si applica se nei 36 mesi precedenti sono venuti a scadere al massimo 5 contratti di apprendistato.

    L’apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis): una specificità del settore

    Il rinnovo del 2024, raccordandosi con il D.Lgs. 36/2021, ha introdotto una disciplina speciale per i giovani atleti nelle società e associazioni sportive. Questa tipologia permette di integrare la formazione sportiva con una preparazione professionale che prepara il giovane atleta al mercato del lavoro anche dopo la carriera sportiva.

    Caratteristiche principali:

    • Età minima: 14 anni per le tipologie di qualifica/diploma (in deroga al D.Lgs. 81/2015 che fissa 15 anni); 15 anni per le società professionistiche;
    • Età massima: 23 anni per le società professionistiche (L. 234/2021);
    • Inquadramento retributivo: 2 livelli sotto quello finale per tutta la durata (non la progressione 2+1 dell’apprendistato professionalizzante ordinario);
    • Formazione: conseguibile con lauree in Scienze Motorie (L-22, LM-47, LM-67, LM-68);
    • Premio di formazione tecnica: se al termine l’atleta firma con una società diversa senza soluzione di continuità, quest’ultima deve corrispondere il premio di formazione tecnica alla società formativa (art. 31, co. 2, D.Lgs. 36/2021).

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista avviato al 3° livello come istruttore

    Tizio ha 20 anni e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di istruttore (3° livello). Durata: 36 mesi. Nei primi 18 mesi è retribuito al 5° livello (minimo 1.385 €); negli ultimi 18 mesi al 4° livello (minimo 1.476 €). Al termine, se confermato, entra al 3° livello (1.603 €). Attenzione: dopo il 3° livello, l’istruttore deve comunque trascorrere 18 mesi al 4° in caso di prima assunzione; qui invece il percorso apprendistato lo porta direttamente al 3°.

    Caia — Palestra che non rispetta la percentuale di conferma

    La palestra di Caia aveva 6 apprendisti scaduti negli ultimi 36 mesi e ne ha confermati solo 0 (0%). Vuole assumere un nuovo apprendista. Poiché ha confermato meno del 20% (almeno 1 su 6 avrebbe dovuto essere confermato) e ha superato la soglia di 5 contratti scaduti, non può stipulare nuovi contratti di apprendistato fino a quando non raggiunge la percentuale minima.

    Sempronio — Giovane atleta con contratto di apprendistato

    Sempronio ha 16 anni ed è un nuotatore promettente. La piscina sportiva lo assume con contratto di apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis CCNL). Sempronio viene inquadrato 2 livelli sotto il livello finale per tutta la durata. La formazione si integra con il percorso scolastico e con le ore di allenamento. Al termine del contratto, se passa a un’altra società senza interruzione, la nuova società deve corrispondere il premio di formazione tecnica alla piscina.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL sport?
    36 mesi per i livelli 2°-5° e 24 mesi per il 6° livello (art. 37 CCNL). L’apprendistato per qualifica/diploma e quello di alta formazione hanno durate diverse definite dalla normativa di legge e dai decreti ministeriali.
    Quale stipendio riceve un apprendista?
    Nella prima metà del contratto è retribuito al livello corrispondente a 2 livelli sotto il finale; nella seconda metà a 1 livello sotto (art. 30 CCNL). Il minimo è quello tabellare del livello di inquadramento applicato.
    Esistono requisiti di forma per il contratto di apprendistato?
    Sì. Il contratto deve essere in forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale (PFI). È necessario nominare un referente per l’apprendistato (art. 32 CCNL) e ottenere il parere di conformità dall’Ente bilaterale.
    Esiste un tetto al numero di apprendisti assumibili?
    Sì. Almeno il 20% degli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti deve essere stato confermato, salvo che siano scaduti al massimo 5 contratti nel triennio (art. 36 CCNL).
    Cos’è l’apprendistato per giovani atleti?
    È una tipologia speciale (art. 42-bis CCNL) per giovani atleti in ASD/SSD e società professionistiche, con età minima 14 anni, che integra formazione sportiva e preparazione professionale. L’inquadramento è 2 livelli sotto per tutta la durata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 9 L. 68/1999 – Richieste di avviamento

    Art. 9 L. 68/1999 – Richieste di avviamento

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

    3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

    4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

    6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma. 6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’ articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’ articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’ articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.

    7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della presente legge.

    8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: ferie, permessi e ROL

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: ferie, permessi e ROL

    Quattro settimane di ferie all’anno, tredici giorni di permessi retribuiti, il congedo matrimoniale e la banca ore solidale tra colleghi: ecco tutto ciò che il contratto garantisce ai lavoratori del settore orafo in termini di riposo e assenze retribuite.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce 4 settimane di ferie annue (più 5 giorni aggiuntivi per gli impiegati con oltre 18 anni di anzianità) e 13 giorni di permessi retribuiti (104 ore). Il preavviso per chiedere i permessi è stato ridotto a 10 giorni con il rinnovo 2026. È prevista la banca ore solidale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Ferie annue
    4 settimane (operai e impiegati <18 anni anzianità)
    Permessi retribuiti
    13 giorni/anno (104 ore)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Istituto Operai Impiegati Note
    Ferie annue 4 settimane 4 sett. (<18 anni anzianità) / 4 sett.+5 gg. (>18 anni) Min. 2 sett. consecutive per legge
    Permessi retribuiti 13 giorni (104 ore) 13 giorni (104 ore) Preavviso: 10 giorni (ridotto nel 2026)
    Congedo matrimoniale 15 giorni 15 giorni Retribuito; non deducibile dalle ferie
    Banca ore solidale Cessione volontaria permessi tra colleghi
    Permessi sindacali Fino a 24 ore trimestrali per i componenti organi direttivi CCNL + L. 300/1970

    Ferie: maturazione, fruizione e preavviso

    Le ferie maturano in misura proporzionale ai mesi lavorati nell’anno di riferimento: ogni mese intero di servizio corrisponde a 1/12 delle ferie annue. Per un lavoratore che inizia il rapporto il 1° luglio, a dicembre avrà maturato 2 settimane di ferie (6/12 di 4).

    La legge (D.Lgs. 66/2003, art. 10) impone che il lavoratore goda di almeno due settimane consecutive di ferie entro l’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono essere frazionate e fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto devono essere liquidate come indennità sostitutiva.

    Il datore fissa il calendario delle ferie con ragionevole anticipo, tenendo conto sia delle esigenze produttive sia degli interessi del lavoratore. In presenza di accordo aziendale, può essere stabilita una chiusura collettiva (tipicamente nel mese di agosto).

    Permessi retribuiti (ROL): 13 giorni l’anno

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce 13 giorni di permesso retribuito all’anno (pari a 104 ore per un lavoratore a tempo pieno). Questi permessi, spesso chiamati ROL (riduzione orario di lavoro) o ex festivi, si accumulano nel corso dell’anno e possono essere fruiti a giornata intera o a ore, secondo le intese aziendali.

    Con il rinnovo del 10 febbraio 2026, il preavviso minimo richiesto per la fruizione di tali permessi è stato ridotto da 15 a 10 giorni: una modifica che aumenta la flessibilità del lavoratore nella gestione del proprio tempo libero. I permessi non fruiti entro l’anno non possono essere monetizzati (salvo clausole aziendali specifiche) ma possono essere accantonati nella banca ore.

    Congedo matrimoniale e permessi per eventi familiari

    Il CCNL prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni, retribuito alla normale retribuzione e non computabile come ferie ordinarie. Il congedo spetta sia in caso di matrimonio sia di costituzione di unione civile ai sensi della L. 76/2016.

    Ulteriori permessi retribuiti sono previsti per:

    • Lutti familiari: la legge (L. 297/1990) prevede 3 giorni per il decesso di coniuge, figlio o genitore; il CCNL o accordi aziendali possono estendere tale diritto.
    • Visite mediche e donazione sangue: le assenze per visite mediche specialistiche e per la donazione di sangue sono retribuite nei termini di legge.
    • Permessi per lavoratori studenti: previsti dalla legge (L. 300/1970, art. 10) per sostenere esami e frequentare corsi.

    La banca ore solidale

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri ha introdotto la banca ore solidale: un meccanismo attraverso il quale i lavoratori possono cedere volontariamente, a titolo gratuito e in modo anonimo, quote dei propri permessi o ore di ROL a favore di colleghi che si trovino in particolari situazioni di difficoltà (es. necessità di assistere un familiare gravemente malato, trattamenti sanitari prolungati, situazioni di crisi personale). Il collegamento avviene attraverso una piattaforma gestita dall’azienda, che garantisce l’anonimato del cedente.

    Casi pratici

    Tizio — Ferie frazionate e chiusura collettiva
    L’azienda di Tizio prevede una chiusura collettiva di 2 settimane ad agosto (definita nel calendario aziendale entro giugno). Tizio ha un’ulteriore settimana di ferie: la richiede per ottobre, con preavviso di almeno 2 settimane al responsabile. La quarta settimana la fraziona in singole giornate distribuite nel corso dell’anno. Alla fine del 2026 non ha ferie arretrate, quindi non deve preoccuparsi della decadenza del diritto.
    Caia — Permesso ROL con preavviso ridotto
    Caia deve accompagnare il figlio a una visita medica specialistica. Con le nuove regole del rinnovo 2026, può richiedere un giorno di permesso ROL con soli 10 giorni di anticipo (invece dei 15 precedenti). Invia la richiesta scritta al responsabile il 5 giugno per il 15 giugno. L’azienda può negare il permesso solo per comprovate esigenze produttive eccezionali, proponendo una data alternativa.
    Sempronio — Cessione ore solidali a un collega
    Il collega di Sempronio ha un figlio gravemente malato e ha esaurito i propri permessi. Sempronio cede anonimamente 3 giorni di ROL accumulati tramite la banca ore solidale aziendale. Il collega può utilizzare quei giorni senza impatto sulla propria retribuzione. Sempronio non riceve alcun compenso economico ma la cessione è volontaria e documentata nell’accordo aziendale.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Orafi Argentieri?
    Spettano 4 settimane di ferie annue sia agli operai sia agli impiegati con meno di 18 anni di anzianità. Gli impiegati con oltre 18 anni di servizio continuativo maturano 4 settimane più 5 giorni aggiuntivi.
    Quanti giorni di permesso retribuito sono previsti?
    Il contratto garantisce 13 giorni (104 ore per un lavoratore a tempo pieno) di permessi retribuiti annui, da fruire con un preavviso ridotto a 10 giorni dal rinnovo del 2026.
    È previsto il congedo matrimoniale nel CCNL Orafi?
    Sì, il CCNL prevede 15 giorni di congedo retribuito in occasione del matrimonio o dell’unione civile. Il congedo non rientra nel computo delle ferie ordinarie.
    Cosa è la banca ore solidale?
    I lavoratori possono cedere volontariamente quote dei propri permessi o ore di ROL a colleghi in difficoltà. La cessione è anonima e a titolo gratuito.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No. Il D.Lgs. 66/2003 vieta la monetizzazione delle ferie, salvo il caso di cessazione del rapporto in cui le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 CAD – Libri e scritture

    Art. 39 D.Lgs. 82/2005 CAD – Libri e scritture

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le ((Linee guida)) .

  • Art. 126 L. 689/1981 – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

    Art. 126 L. 689/1981 – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 162 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

    162-bis. – (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). – Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

  • Art. 99 CTS – Modifiche normative

    Art. 99 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Modifiche normative

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383 » sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse; c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383 » sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    2. All' articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    3. ((A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all' articolo 102, comma 2, lettera h) ,)) all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10, commi 1 , 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall' articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ,». ((1))

  • CCNL Gomma Plastica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica fissa periodi di preavviso che variano da 10 giorni per gli operai con meno di 5 anni di anzianità fino a 4 mesi per gli impiegati direttivi con oltre 10 anni. Il licenziamento disciplinare richiede contestazione formale e contraddittorio. Le tutele contro il licenziamento illegittimo variano in base alla data di assunzione e alle dimensioni aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso indicativi – CCNL Gomma Plastica
    Categoria Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
    Operaio (OC, OQ, OS) 10 giorni di calendario 15 giorni di calendario 20 giorni di calendario
    Impiegato di 3° cat. 20 giorni di calendario 30 giorni di calendario 40 giorni di calendario
    Impiegato di 2° cat. 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario 60 giorni di calendario
    Impiegato di 1° cat. 45 giorni di calendario 60 giorni di calendario 90 giorni di calendario
    Quadro / Direttivo 60 giorni di calendario 90 giorni di calendario 120 giorni di calendario

    Periodi indicativi basati sulle tipiche disposizioni del CCNL Gomma Plastica; verificare il testo contrattuale vigente per i valori esatti. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva (pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato).

    Il preavviso: funzione e calcolo

    Il preavviso è il periodo di anticipo con cui sia il datore (in caso di licenziamento) sia il lavoratore (in caso di dimissioni) devono comunicare la risoluzione del contratto. Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore lavora normalmente e percepisce la retribuzione piena.

    Il datore può esonerare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, ma deve comunque corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso (ISP), pari alla retribuzione del periodo di preavviso. Allo stesso modo, il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso deve corrispondere l’ISP al datore, che può trattenerla dal TFR.

    Dimissioni: forma, effetti e dimissioni per giusta causa

    Le dimissioni volontarie devono essere presentate telematicamente attraverso il portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico, introdotto dal D.Lgs. 151/2015) tramite patronato o direttamente. Le dimissioni verbali o su carta semplice non hanno efficacia giuridica dal 12 marzo 2016.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, modifiche unilaterali delle mansioni) consentono al lavoratore di recedere senza preavviso e con diritto all’indennità sostitutiva di preavviso da parte del datore, oltre alla NASpI (se i requisiti contributivi sono soddisfatti).

    Licenziamento individuale: tipologie e tutele

    Il licenziamento può essere:

    • Per giusta causa (senza preavviso): grave inadempimento che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto (es. furto, violenza, assenze ingiustificate prolungate);
    • Per giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento contrattuale, con preavviso;
    • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche o organizzative (riduzione del personale, soppressione della mansione), con preavviso e obbligo di repechage.

    Il licenziamento disciplinare (giusta causa o g.m.s.) richiede obbligatoriamente la contestazione scritta degli addebiti e il rispetto del contraddittorio (difesa scritta o orale del lavoratore entro 5 giorni).

    Tutele reintegratorie e indennitarie post-Jobs Act

    Le tutele contro il licenziamento illegittimo dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni aziendali:

    • Assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti: art. 18 Statuto Lavoratori (reintegrazione obbligatoria per licenziamenti discriminatori o nulli; scelta tra reintegrazione o indennità per altri casi);
    • Assunti dal 7 marzo 2015: D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti): indennità di 2-12 mensilità per vizi formali, 4-24 mensilità per difetto di giustificazione, reintegrazione solo per licenziamenti discriminatori o nulli.

    In caso di licenziamento collettivo, si applicano le procedure della L. 223/1991 (comunicazioni sindacali, criteri di scelta, mobilità).

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Tizio (OS, 8 anni, preavviso 20 giorni) viene licenziato per soppressione della linea di produzione. Il datore deve provare l’impossibilità di reimpiego (repechage) su altre mansioni compatibili. Se il repechage è possibile ma non offerto, il licenziamento è illegittimo. Se Tizio è assunto ante-2015 in azienda > 15 dip: art. 18, possibile reintegra. Se assunto post-2015: indennità 4-24 mensilità (D.Lgs. 23/2015).
    Caia – Dimissioni per giusta causa
    Caia (imp. 2° cat.) non percepisce lo stipendio da 3 mesi nonostante solleciti scritti. Rassegna dimissioni per giusta causa senza preavviso. Ha diritto a: indennità sostitutiva di preavviso (60 giorni di retribuzione) + TFR + eventuali ferie non fruite + NASpI (se ha 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti). La giusta causa deve essere documentata e non contestata dal datore.
    Sempronio – Mancato preavviso dimissioni
    Sempronio (OQ1, preavviso 10 giorni) si dimette con 3 giorni di anticipo anziché 10. Il datore trattiene dalla liquidazione finale 7 giorni di retribuzione come indennità sostitutiva di preavviso (a favore del datore). Sempronio riceve il TFR maturato al netto di questa trattenuta.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto come operaio?
    Da 10 a 20 giorni di calendario a seconda dell’anzianità (fino a 5 anni: 10 giorni; 5-10 anni: 15 giorni; oltre 10 anni: 20 giorni). I valori esatti sono fissati dal CCNL vigente.
    Il licenziamento per giusta causa deve essere scritto?
    Sì. Qualsiasi licenziamento deve essere comunicato in forma scritta (art. 2 L. 604/1966). Il licenziamento disciplinare richiede inoltre preventiva contestazione scritta degli addebiti e rispetto del contraddittorio.
    Cos'è il repechage?
    L’obbligo del datore, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di verificare l’esistenza di posizioni disponibili in azienda in cui ricollocare il lavoratore prima di procedere al licenziamento. La mancata offerta di posizioni disponibili rende il licenziamento illegittimo.
    Posso ricevere la NASpI se mi dimetto?
    Di norma no: la NASpI spetta ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Eccezione: dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento, modifiche peggiorative unilaterali, molestie) danno accesso alla NASpI con i normali requisiti contributivi.
    Qual è la differenza tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo?
    La giusta causa è così grave da non consentire neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto: nessun preavviso. Il giustificato motivo soggettivo è un notevole inadempimento contrattuale meno grave: richiede preavviso. In entrambi i casi è necessario il procedimento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 85-bis TULPS – Divieto di registrazione abusiva in luoghi di spettacolo

    Art. 85-bis TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

    2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico. L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero .

    3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.

  • Art. 13 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione

    Art. 13 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. A carico delle imprese di cui all’articolo 10 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di: a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile; d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei; e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

    2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L’impresa è tenuta a fornire all’INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

    3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all’articolo 5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 D.Lgs. 201/2022 – Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

    Art. 15 D.Lgs. 201/2022 – Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: ferie, permessi e ROL

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione (art. 36) e dal D.Lgs. 66/2003, che fissa un minimo di 4 settimane l’anno. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) aggiunge permessi, ROL e riposi individuali, tenendo conto della stagionalità tipica del turismo. Questa guida illustra tutti i diritti in materia di riposo nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue (22 con settimana corta), 40 ore di ROL più 2 giornate, e 3 giorni di permesso per ex festività soppresse. Le ferie maturano per dodicesimi. La stagionalità turistica impone una programmazione flessibile. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro in corso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    Art. 30-32 CCNL 6 ottobre 2022 (ferie, permessi, ROL)
    Riferimento legge
    Art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003; D.Lgs. 151/2001
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Istituto Durata / Quantità Note
    Ferie annue (settimana lunga) 26 giorni lavorativi Maturano per dodicesimi; minimo 2 settimane consecutive
    Ferie annue (settimana corta) 22 giorni lavorativi Applicabile laddove l’orario è distribuito su 5 giorni
    ROL (Riduzione Orario di Lavoro) 40 ore annue + 2 giornate Da fruire tenendo conto delle esigenze aziendali
    Permessi ex festività soppresse 3 giorni In sostituzione delle festività civili soppresse
    Permessi per lutto 3 giorni lavorativi Coniuge, convivente, figli, genitori, suoceri, fratelli/sorelle
    Permessi per nascita figlio 5 giorni lavorativi Legge e CCNL; periodo intorno alla nascita

    Le ferie: maturazione, programmazione e fruizione

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente riconosce a ogni lavoratore 26 giorni lavorativi di ferie per anno di servizio (in caso di settimana corta, 22 giorni). Le ferie maturano progressivamente nel corso dell’anno e vengono conteggiate in dodicesimi: in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, spettano ferie proporzionali ai mesi lavorati.

    Il diritto al godimento delle ferie non può essere sostituito dall’indennità sostitutiva durante il rapporto di lavoro in corso (art. 10, D.Lgs. 66/2003). Le ferie vanno effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto le ferie residue vengono liquidate in denaro.

    Il diritto alle ferie appartiene al lavoratore, ma la programmazione spetta al datore di lavoro, che può fissare i periodi di godimento tenendo conto delle esigenze produttive. Nel settore del noleggio autobus turistici, la bassa stagione (autunno-inverno) è generalmente il periodo preferito per la concessione delle ferie estese.

    ROL: le ore di riduzione dell’orario di lavoro

    Il CCNL riconosce 40 ore annue di ROL più 2 giornate lavorative di riposi individuali, da fruire tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. Il ROL è una forma di riduzione dell’orario maturata collettivamente e fruibile su richiesta individuale, generalmente con un preavviso minimo concordato a livello aziendale.

    Le ore di ROL non fruite entro l’anno possono essere accantonate (entro certi limiti) e fruite successivamente. In caso di mancata fruizione imputabile al datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla corrispondente indennità sostitutiva.

    Permessi speciali: lutto, nascita, matrimonio e assistenza

    Il CCNL e la legge riconoscono una serie di permessi retribuiti per eventi familiari rilevanti:

    • Permessi per lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso del coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori, suoceri, fratelli e sorelle. Il periodo decorre dalla comunicazione del decesso.
    • Permessi per nascita: 5 giorni lavorativi al padre (o genitore non gestante) nei primi 5 mesi dalla nascita o dall’adozione. È un diritto di legge (D.Lgs. 105/2022) aggiuntivo al congedo di paternità.
    • Permessi per matrimonio: 15 giorni di calendario retribuiti, da fruire continuativamente in occasione del matrimonio del lavoratore.
    • Permessi L. 104/1992: 3 giorni al mese per assistenza a familiare con handicap grave, o 2 ore al giorno in alternativa. Si tratta di un diritto di legge, non contrattuale.

    La stagionalità nel noleggio autobus: aspetti particolari

    Il noleggio autobus turistici è un settore con forte stagionalità: l’alta stagione (aprile-ottobre) concentra la maggior parte dei servizi, i ponti festivi generano picchi di domanda, e le gite scolastiche si concentrano in primavera e autunno. Questo crea una tensione naturale tra il diritto alle ferie e le esigenze operative.

    Il CCNL permette all’impresa di programmare le ferie nei periodi di minore attività, ma deve garantire almeno due settimane consecutive di ferie in un unico periodo. I lavoratori stagionali (assunti con contratto a termine per la stagione) maturano ferie proporzionate alla durata del rapporto, che devono essere godute prima della scadenza del contratto o liquidate all’atto della cessazione.

    Casi pratici

    Tizio – Autista con ferie programmate in bassa stagione
    Tizio lavora tutto l’anno per un’impresa di noleggio gran turismo. Il datore di lavoro programma le ferie di Tizio a novembre-dicembre, periodo di bassa stagione. Tizio gode di 2 settimane consecutive (10 giorni lavorativi) a novembre e 8 giorni restanti a gennaio dell’anno successivo, entro i termini contrattuali. Il datore rispetta il requisito delle 2 settimane consecutive e la programmazione annuale.
    Caia – Autista stagionale, ferie alla fine del contratto
    Caia è assunta con contratto stagionale dal 1° aprile al 30 settembre (6 mesi). Matura 13 giorni di ferie (26/12 × 6). Non riuscendo a fruire le ferie durante il servizio per l’alta stagione turistica, alla scadenza del contratto riceve l’indennità sostitutiva corrispondente a 13 giorni di retribuzione lorda.
    Sempronio – ROL e permessi ex festività
    Sempronio ha accumulato 40 ore di ROL e 3 giorni di permesso per ex festività soppresse. Richiede 2 giorni di ROL (16 ore) per un motivo personale con preavviso di 3 giorni. L’azienda accetta, purché sia garantita la copertura del servizio. Le ore rimanenti vengono programmate nei mesi successivi. Se non fruite entro l’anno, maturano il diritto all’indennità sostitutiva.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un autista di autobus turistici?
    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (22 giorni con la settimana corta). Le ferie maturano per dodicesimi in caso di rapporto iniziato o cessato nel corso dell’anno.
    Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Noleggio Autobus?
    Il ROL corrisponde a 40 ore annue più 2 giornate lavorative di riposo individuale, fruibili tenendo conto delle esigenze aziendali, generalmente con preavviso. Se non fruite, maturano il diritto all’indennità sostitutiva.
    Le ferie possono essere godute in estate anche nel settore noleggio autobus?
    La programmazione delle ferie spetta al datore di lavoro. Il settore del noleggio autobus turistici ha la propria alta stagione in estate, quindi le ferie estese vengono spesso programmate in bassa stagione (autunno-inverno). Va garantito almeno un periodo di 2 settimane consecutive.
    Le ferie non godute si perdono a fine anno?
    No. Le ferie non possono essere perse automaticamente. Se il lavoratore non ha potuto fruirne per cause imputabili al datore, mantiene il diritto. Le ferie residue devono essere programmate nell’anno successivo entro i termini contrattuali. Solo alla cessazione del rapporto si liquidano in denaro.
    Il lavoratore può rinunciare alle ferie in cambio di denaro?
    No. La monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro in corso è vietata dal D.Lgs. 66/2003. Le ferie si liquidano in denaro solo alla cessazione del rapporto, per la quota non goduta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.