Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 206 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 206 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 206 L. Fall. – Poteri del commissario

    Poteri del commissario

  • Art. 205 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 205 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 205 L. Fall. – Relazione del commissario

    Relazione del commissario

  • Art. 204 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 204 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 204 L. Fall. – Commissario liquidatore

    Commissario liquidatore

  • Operazioni non imponibili: esportazioni e art. 8 IVA

    In sintesi

    • Nessuna IVA addebitata al cliente, ma il fornitore conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti.
    • Rientrano qui: esportazioni (art. 8), servizi internazionali (art. 9), cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93).
    • Le operazioni non imponibili concorrono al plafond degli esportatori: chi supera certe soglie può acquistare senza IVA.
    • Sono profondamente diverse dalle esenti art. 10: le esenti limitano la detrazione, le non imponibili no.
    • Il quadro VE della dichiarazione IVA contiene una sezione specifica per le operazioni non imponibili.
    • La prevalenza di operazioni non imponibili può dar diritto al rimborso IVA annuale ai sensi dell’art. 30.

    Non imponibile non è uguale a esente: la distinzione che conta

    Nel linguaggio comune si dice spesso ‘senza IVA’ per indicare qualsiasi operazione che non espone l’imposta in fattura. Ma nella legge IVA italiana questa espressione nasconde situazioni molto diverse tra loro. Un’operazione può non addebitare IVA perché è esente (art. 10 DPR 633/1972), perché è non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9 dello stesso decreto e art. 41 del DL 331/1993), oppure perché è direttamente fuori campo IVA. Le conseguenze operative di queste tre categorie sono radicalmente diverse.

    Le operazioni non imponibili sono quelle che la legge esclude dall’applicazione dell’aliquota IVA non perché l’operazione sia ‘privilegiata’ in senso sociale o economico (come avviene per la sanità o l’istruzione), ma perché avvengono al di fuori del territorio italiano o hanno un collegamento con mercati esteri. La logica è quella del principio di destinazione: l’IVA si applica nel paese di consumo finale, non in quello di produzione. Quando si esporta, il bene sarà consumato all’estero e sarà lì che verrà eventualmente tassato.

    La conseguenza più importante per chi effettua queste operazioni è duplice: da un lato non si addebita IVA al cliente estero o comunitario; dall’altro si conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia per realizzare quelle stesse operazioni. Questo le rende radicalmente diverse dalle esenti art. 10, che invece limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi esporta molto può quindi accumulare un credito IVA significativo, che può essere rimborsato, compensato o riportato all’anno successivo.

    Un altro effetto specifico delle operazioni non imponibili è la formazione del plafond degli esportatori abituali. Chi effettua operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) acquisisce lo status di ‘esportatore abituale’ e può acquistare beni e servizi in Italia senza pagare IVA, presentando ai fornitori una dichiarazione d’intento. Questa possibilità non esiste per le operazioni esenti.

    Principali operazioni non imponibili IVA e riferimenti normativi
    Tipo di operazione Riferimento normativo Effetto sul plafond
    Esportazioni dirette di beni Art. 8, c. 1, lett. a) DPR 633/1972 Sì, concorre
    Cessioni a esportatori abituali (con dichiarazione d'intento) Art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972 No (per il fornitore)
    Servizi relativi a esportazioni e trasporti internazionali Art. 9 DPR 633/1972 Sì, concorre
    Cessioni intracomunitarie di beni a soggetti IVA UE Art. 41 DL 331/1993 Sì, concorre

    Esempio pratico

    • Beta Snc produce componenti meccanici e li vende a un’azienda tedesca registrata ai fini IVA in Germania. Si tratta di una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Beta Snc emette fattura senza IVA, indica il numero di identificazione IVA del cliente tedesco e compila il modello INTRA. Nell’anno, Beta Snc ha acquistato materie prime e macchinari pagando 18.000 euro di IVA. Poiché tutte le sue operazioni sono non imponibili, ha diritto a detrarre integralmente quei 18.000 euro. Se non li può compensare, può chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30 DPR 633, dato che c’è prevalenza di operazioni non imponibili.

    Documenti necessari

    • Fatture di vendita con indicazione ‘operazione non imponibile’ e riferimento normativo (art. 8 o art. 41 DL 331/93)
    • Documentazione doganale (bolletta di esportazione) per le esportazioni extra-UE
    • Modelli INTRA (INTRA 1-bis per le cessioni intracomunitarie) presentati all’Agenzia delle Dogane
    • Dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti esportatori abituali (se si è il fornitore)
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE sezione operazioni non imponibili, VF, VX)

    Caso 1 – Tizio, consulente IT con clienti extra-UE

    Scenario. Tizio è un consulente informatico italiano che fornisce servizi di sviluppo software a un’azienda negli Stati Uniti. Il cliente è una società commerciale americana, non registrata ai fini IVA in Italia.

    Come si applica. I servizi resi a soggetti non residenti al di fuori dell’Unione Europea rientrano, secondo le regole sulla territorialità dei servizi (art. 7 e seguenti DPR 633/1972), tra le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. Tuttavia, se il servizio è riconducibile alle prestazioni dell’art. 9 (servizi internazionali), potrebbe qualificarsi come non imponibile. In entrambi i casi Tizio non addebita IVA al cliente americano e conserva il diritto alla detrazione sull’IVA degli acquisti (hardware, software, abbonamenti professionali). Non subisce alcuna penalizzazione sulla detrazione, a differenza di chi effettua operazioni esenti art. 10.

    In pratica

    • Nessuna IVA in fattura al cliente estero: operazione non imponibile o fuori campo.
    • IVA sugli acquisti italiani (attrezzature, utenze studio) pienamente detraibile.
    • Nessun pro-rata: la detrazione non è limitata dalle operazioni con l’estero.
    • Se prevalgono le operazioni non imponibili, possibile credito IVA rimborsabile.

    Caso 2 – Caio, produttore agricolo che esporta in Francia

    Scenario. Caio possiede un’azienda agricola che produce vino. Vende partite di vino sia a ristoranti italiani (operazioni imponibili al 22% o con aliquota ridotta) sia a un importatore francese registrato ai fini IVA in Francia (cessione intracomunitaria).

    Come si applica. Le cessioni al ristoratore italiano sono imponibili: Caio addebita IVA. Le cessioni all’importatore francese sono operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Caio emette fattura senza IVA, verifica il numero IVA del cliente francese tramite il sistema VIES e compila il modello INTRA 1-bis. Per queste vendite Caio non perde il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (fertilizzanti, attrezzature, bottiglie). Se le vendite verso la Francia superano il 10% del volume d’affari annuo, Caio diventa esportatore abituale e può acquistare alcuni beni senza IVA presentando dichiarazioni d’intento ai fornitori.

    In pratica

    • Cessioni intracomunitarie all’importatore francese: non imponibili art. 41 DL 331/93, senza IVA.
    • Verifica obbligatoria del numero IVA del cliente UE tramite VIES prima di emettere senza IVA.
    • IVA sugli acquisti: pienamente detraibile anche per la quota relativa alle vendite in Francia.
    • Se le operazioni non imponibili superano il 10% del fatturato, si diventa esportatori abituali.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra non imponibile ed esente?

    È la più importante distinzione nella classificazione IVA. Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633, art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA ma limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi confonde le due categorie rischia di calcolare male l’IVA detraibile.

    Chi può acquistare senza IVA con la dichiarazione d'intento?

    I cosiddetti ‘esportatori abituali’: soggetti che nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) hanno effettuato operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari. Possono inviare ai fornitori una dichiarazione d’intento che autorizza la cessione senza applicazione dell’IVA, fino a concorrenza del plafond disponibile.

    Le operazioni non imponibili compaiono nella dichiarazione IVA annuale?

    Sì. Vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione specifica per le operazioni non imponibili, distinte dalle esenti. Concorrono alla formazione del volume d’affari e al calcolo del plafond. Non incidono negativamente sul pro-rata.

    Se ho solo operazioni non imponibili, posso chiedere il rimborso IVA?

    Sì. L’art. 30 del DPR 633/1972 prevede il diritto al rimborso tra i casi in cui si effettua prevalentemente operazioni non imponibili. Il credito IVA accumulato (perché si paga IVA sugli acquisti ma non se ne incassa sulle vendite) può essere chiesto a rimborso, compensato in F24 o riportato all’anno successivo.

    Le cessioni intracomunitarie sono sempre non imponibili?

    Le cessioni intracomunitarie di beni a soggetti passivi (cioè a imprese o professionisti registrati ai fini IVA in un altro Stato UE) sono non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, a condizione che il numero IVA del cliente sia valido e verificabile nel sistema VIES e che i beni siano fisicamente trasferiti in altro Stato UE. Le cessioni a privati consumatori nell’UE seguono regole diverse.

    Cosa succede se emetto una fattura non imponibile senza avere i requisiti?

    Se si emette una fattura senza IVA quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere imponibile, si risponde delle sanzioni previste dalla legge IVA. Il cessionario o committente potrebbe essere chiamato a pagare l’IVA non addebitata, salvo rivalsa. È fondamentale verificare sempre la correttezza della classificazione prima di emettere la fattura.

    Le operazioni non imponibili aumentano il credito IVA?

    Indirettamente sì. Chi effettua operazioni non imponibili non incassa IVA dai clienti ma paga IVA sui propri acquisti italiani. Poiché questa IVA è interamente detraibile, il risultato è un credito IVA (IVA a credito superiore a IVA a debito) che si può riportare, compensare o rimborsare.

    Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni esenti IVA, Base imponibile IVA, art. 6 T.U.IVA e Cessioni di beni IVA.

  • CCNL Gas-Acqua: apprendistato tecnici, patentini

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni, durata 36-60 mesi. Sottoinquadramento 2 livelli sotto la qualifica finale. Formazione 80h annue include conseguimento patentini UNI 11352 (saldatori PE gas), PE acqua, D.M. 37/08. Forte uso per tecnici reti, operatori impianti, ingegneri energetici. Contributi azienda 10%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Caratteristica Valore
    Età 18-29 anni
    Durata professionalizzante 36-60 mesi
    Sottoinquadramento 2 livelli sotto
    Formazione 80h annue + patentini
    Contributi INPS azienda 10% ridotto

    Tipologie apprendistato

    Qualifica/diploma (15-25 anni IeFP), professionalizzante (18-29 anni, più diffuso), alta formazione (Ingegneria Energetica/Ambientale).

    Sottoinquadramento

    Per tecnico reti livello 4 finale: primo anno livello 2 (€1.620), poi 3 (€1.820), poi 4 (€2.020).

    Formazione + patentini

    80h annue + conseguimento patentini: UNI 11352 saldatori PE gas, PE acqua, D.M. 37/08 impiantistica, corsi sicurezza scavi/spazi confinati.

    Contributi ridotti

    10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni per piccole aziende. Aliquota ridotta 12 mesi post-conferma.

    Alta formazione utilities

    Apprendistato per Ingegneria Energetica/Ambientale/Gestione Acque combinato con lavoro in multiutility regionali (A2A, Hera, Iren, Acea).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista tecnico reti 21 anni
    Tizio (21 anni) apprendista tecnico reti gas, 36 mesi. Conseguimento UNI 11352 durante formazione. Primi 12 mesi livello 2, poi 3, poi 4.
    Caia – Apprendista impianti 24 anni
    Caia (24 anni) apprendista operatrice depuratore, 48 mesi. Formazione HACCP + sicurezza chimica + corsi spazi confinati.
    Sempronio – Alta formazione Ingegneria Ambientale
    Sempronio (25 anni) studia Ingegneria Ambientale Politecnico + apprendistato Hera 60 mesi. Al termine: laurea + qualifica 7.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato nel Gas-Acqua?
    Professionalizzante 36 mesi (tecnici base), 48 mesi (operatori impianti complessi), 60 mesi (con patentini specialistici). Alta formazione 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista tecnico reti?
    Sottoinquadrato 2 livelli sotto. Per tecnico livello 4 finale: primo anno livello 2 (~€1.620), poi 3 (€1.820), poi 4 (€2.020).
    La formazione include i patentini?
    Sì, UNI 11352 (saldatori PE gas), PE acqua, D.M. 37/08, corsi spazi confinati e sicurezza scavi. Costo a carico azienda + ore retribuite.
    Posso studiare ingegneria con apprendistato?
    Sì, alta formazione. Combinazione Ingegneria Ambientale/Energetica + lavoro 30h/sett in multiutility (A2A, Hera, Iren, Acea). Al termine: laurea + qualifica.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 203 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 203 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 203 L. Fall. – Effetti dell’accertamento giudiziario dello

    Effetti dell’accertamento giudiziario dello

  • Art. 202 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 202 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 202 L. Fall. – Accertamento giudiziario dello stato

    Accertamento giudiziario dello stato

  • Art. 201 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 201 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 201 L. Fall. – Effetti della liquidazione per i creditori e sui

    Effetti della liquidazione per i creditori e sui

  • Art. 200 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 200 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 200 L. Fall. – Effetti del provvedimento di liquidazione per

    Effetti del provvedimento di liquidazione per

  • CCNL Gas-Acqua: maternità, paternità, congedi

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua integra INPS al 100% per i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per tecniche reti/impianti: esonero immediato da scavi, spazi confinati, esposizione gas/sostanze chimiche. Paternità 10 gg al 100%. Congedo parentale 9 mesi totali. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi
    Voce Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Maternità anticipata rischi Fino al parto 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale 9 mesi coppia 30% INPS
    Allattamento 2h/giorno 100%

    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%

    5 mesi (2+3) o flessibilizzato 1+4. INPS 80% + integrazione datore 20%.

    Esonero da rischi gravidanza

    Esonero immediato da: scavi, spazi confinati (cisterne, pozzetti), esposizione gas (metano, idrogeno solforato H2S), esposizione reagenti chimici depuratori, lavori in quota, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione (ufficio, dispatching, contabilità) o maternità anticipata.

    Paternità 10 gg

    10 giorni lavorativi al 100%, nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in squadre.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia (max 6 singolo), fino a 12 anni del figlio. INPS 30% (80% primi 3 mesi se entro 6 anni).

    Allattamento e post-parto

    2h/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero scavi/spazi confinati.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità tecnico reti
    Tizio (tecnico) fruisce 10 gg paternità. Sostituzione organizzata in squadra reperibilità.
    Caia – Operatrice impianto maternità anticipata
    Caia (operatrice depuratore) incinta: subito spostamento a controllo qualità laboratorio. Mantenimento retribuzione.
    Sempronio – Allattamento moglie tecnica
    Sempronio (Quadro) non ha allattamento. La moglie (livello 4 tecnica) fruisce 2h/giorno + esonero notti.

    Domande frequenti

    Una tecnica incinta può continuare nel ruolo?
    No, gravidanza esonero immediato da scavi, spazi confinati, esposizione gas/chimici, lavori in quota, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione o maternità anticipata.
    Quanto dura la maternità?
    5 mesi obbligatori al 100%. Per esonero rischi: maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri hanno paternità?
    Sì, 10 giorni al 100% dal 2024. Fruibili nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in squadre reperibilità.
    Posso allattare se lavoro su impianti?
    Sì, 2h retribuite/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero scavi/spazi confinati.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 199 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 199 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 199 L. Fall. – Responsabilità del commissario liquidatore

    Responsabilità del commissario liquidatore

  • Art. 1225 Codice della Navigazione – Omissione di provvedimenti profilattici

    Art. 1225 Codice della Navigazione – Omissione di provvedimenti profilattici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.