Art. 206 L. Fall. – Poteri del commissario
Poteri del commissario
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Poteri del commissario

Relazione del commissario

Commissario liquidatore
Nel linguaggio comune si dice spesso ‘senza IVA’ per indicare qualsiasi operazione che non espone l’imposta in fattura. Ma nella legge IVA italiana questa espressione nasconde situazioni molto diverse tra loro. Un’operazione può non addebitare IVA perché è esente (art. 10 DPR 633/1972), perché è non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9 dello stesso decreto e art. 41 del DL 331/1993), oppure perché è direttamente fuori campo IVA. Le conseguenze operative di queste tre categorie sono radicalmente diverse.
Le operazioni non imponibili sono quelle che la legge esclude dall’applicazione dell’aliquota IVA non perché l’operazione sia ‘privilegiata’ in senso sociale o economico (come avviene per la sanità o l’istruzione), ma perché avvengono al di fuori del territorio italiano o hanno un collegamento con mercati esteri. La logica è quella del principio di destinazione: l’IVA si applica nel paese di consumo finale, non in quello di produzione. Quando si esporta, il bene sarà consumato all’estero e sarà lì che verrà eventualmente tassato.
La conseguenza più importante per chi effettua queste operazioni è duplice: da un lato non si addebita IVA al cliente estero o comunitario; dall’altro si conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia per realizzare quelle stesse operazioni. Questo le rende radicalmente diverse dalle esenti art. 10, che invece limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi esporta molto può quindi accumulare un credito IVA significativo, che può essere rimborsato, compensato o riportato all’anno successivo.
Un altro effetto specifico delle operazioni non imponibili è la formazione del plafond degli esportatori abituali. Chi effettua operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) acquisisce lo status di ‘esportatore abituale’ e può acquistare beni e servizi in Italia senza pagare IVA, presentando ai fornitori una dichiarazione d’intento. Questa possibilità non esiste per le operazioni esenti.
| Tipo di operazione | Riferimento normativo | Effetto sul plafond |
|---|---|---|
| Esportazioni dirette di beni | Art. 8, c. 1, lett. a) DPR 633/1972 | Sì, concorre |
| Cessioni a esportatori abituali (con dichiarazione d'intento) | Art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972 | No (per il fornitore) |
| Servizi relativi a esportazioni e trasporti internazionali | Art. 9 DPR 633/1972 | Sì, concorre |
| Cessioni intracomunitarie di beni a soggetti IVA UE | Art. 41 DL 331/1993 | Sì, concorre |
Beta Snc produce componenti meccanici e li vende a un’azienda tedesca registrata ai fini IVA in Germania. Si tratta di una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Beta Snc emette fattura senza IVA, indica il numero di identificazione IVA del cliente tedesco e compila il modello INTRA. Nell’anno, Beta Snc ha acquistato materie prime e macchinari pagando 18.000 euro di IVA. Poiché tutte le sue operazioni sono non imponibili, ha diritto a detrarre integralmente quei 18.000 euro. Se non li può compensare, può chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30 DPR 633, dato che c’è prevalenza di operazioni non imponibili.
Scenario. Tizio è un consulente informatico italiano che fornisce servizi di sviluppo software a un’azienda negli Stati Uniti. Il cliente è una società commerciale americana, non registrata ai fini IVA in Italia.
Come si applica. I servizi resi a soggetti non residenti al di fuori dell’Unione Europea rientrano, secondo le regole sulla territorialità dei servizi (art. 7 e seguenti DPR 633/1972), tra le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. Tuttavia, se il servizio è riconducibile alle prestazioni dell’art. 9 (servizi internazionali), potrebbe qualificarsi come non imponibile. In entrambi i casi Tizio non addebita IVA al cliente americano e conserva il diritto alla detrazione sull’IVA degli acquisti (hardware, software, abbonamenti professionali). Non subisce alcuna penalizzazione sulla detrazione, a differenza di chi effettua operazioni esenti art. 10.
Scenario. Caio possiede un’azienda agricola che produce vino. Vende partite di vino sia a ristoranti italiani (operazioni imponibili al 22% o con aliquota ridotta) sia a un importatore francese registrato ai fini IVA in Francia (cessione intracomunitaria).
Come si applica. Le cessioni al ristoratore italiano sono imponibili: Caio addebita IVA. Le cessioni all’importatore francese sono operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Caio emette fattura senza IVA, verifica il numero IVA del cliente francese tramite il sistema VIES e compila il modello INTRA 1-bis. Per queste vendite Caio non perde il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (fertilizzanti, attrezzature, bottiglie). Se le vendite verso la Francia superano il 10% del volume d’affari annuo, Caio diventa esportatore abituale e può acquistare alcuni beni senza IVA presentando dichiarazioni d’intento ai fornitori.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
È la più importante distinzione nella classificazione IVA. Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633, art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA ma limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi confonde le due categorie rischia di calcolare male l’IVA detraibile.
I cosiddetti ‘esportatori abituali’: soggetti che nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) hanno effettuato operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari. Possono inviare ai fornitori una dichiarazione d’intento che autorizza la cessione senza applicazione dell’IVA, fino a concorrenza del plafond disponibile.
Sì. Vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione specifica per le operazioni non imponibili, distinte dalle esenti. Concorrono alla formazione del volume d’affari e al calcolo del plafond. Non incidono negativamente sul pro-rata.
Sì. L’art. 30 del DPR 633/1972 prevede il diritto al rimborso tra i casi in cui si effettua prevalentemente operazioni non imponibili. Il credito IVA accumulato (perché si paga IVA sugli acquisti ma non se ne incassa sulle vendite) può essere chiesto a rimborso, compensato in F24 o riportato all’anno successivo.
Le cessioni intracomunitarie di beni a soggetti passivi (cioè a imprese o professionisti registrati ai fini IVA in un altro Stato UE) sono non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, a condizione che il numero IVA del cliente sia valido e verificabile nel sistema VIES e che i beni siano fisicamente trasferiti in altro Stato UE. Le cessioni a privati consumatori nell’UE seguono regole diverse.
Se si emette una fattura senza IVA quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere imponibile, si risponde delle sanzioni previste dalla legge IVA. Il cessionario o committente potrebbe essere chiamato a pagare l’IVA non addebitata, salvo rivalsa. È fondamentale verificare sempre la correttezza della classificazione prima di emettere la fattura.
Indirettamente sì. Chi effettua operazioni non imponibili non incassa IVA dai clienti ma paga IVA sui propri acquisti italiani. Poiché questa IVA è interamente detraibile, il risultato è un credito IVA (IVA a credito superiore a IVA a debito) che si può riportare, compensare o rimborsare.
Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni esenti IVA, Base imponibile IVA, art. 6 T.U.IVA e Cessioni di beni IVA.
Il CCNL Gas-Acqua consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni, durata 36-60 mesi. Sottoinquadramento 2 livelli sotto la qualifica finale. Formazione 80h annue include conseguimento patentini UNI 11352 (saldatori PE gas), PE acqua, D.M. 37/08. Forte uso per tecnici reti, operatori impianti, ingegneri energetici. Contributi azienda 10%.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Età | 18-29 anni |
| Durata professionalizzante | 36-60 mesi |
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Per tecnico reti livello 4 finale: primo anno livello 2 (€1.620), poi 3 (€1.820), poi 4 (€2.020).
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Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Effetti dell’accertamento giudiziario dello

Accertamento giudiziario dello stato

Effetti della liquidazione per i creditori e sui

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Il CCNL Gas-Acqua integra INPS al 100% per i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per tecniche reti/impianti: esonero immediato da scavi, spazi confinati, esposizione gas/sostanze chimiche. Paternità 10 gg al 100%. Congedo parentale 9 mesi totali. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno.
| Voce | Durata | Indennità |
|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi | 100% |
| Maternità anticipata rischi | Fino al parto | 80% INPS |
| Paternità obbligatoria | 10 gg | 100% |
| Congedo parentale | 9 mesi coppia | 30% INPS |
| Allattamento | 2h/giorno | 100% |
5 mesi (2+3) o flessibilizzato 1+4. INPS 80% + integrazione datore 20%.
Esonero immediato da: scavi, spazi confinati (cisterne, pozzetti), esposizione gas (metano, idrogeno solforato H2S), esposizione reagenti chimici depuratori, lavori in quota, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione (ufficio, dispatching, contabilità) o maternità anticipata.
10 giorni lavorativi al 100%, nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in squadre.
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Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Responsabilità del commissario liquidatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.