Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 D.Lgs. 201/2022 – Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Gli enti locali affidano i SIEG locali secondo la disciplina sui contratti pubblici, privilegiando ove possibile la concessione di servizi rispetto all'appalto pubblico di servizi.
  • La preferenza per la concessione è motivata dalla necessità di assicurare il trasferimento effettivo del rischio operativo all'operatore privato, a garanzia dell'efficienza della gestione.
  • La norma rinvia alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per le modalità procedurali della gara.
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La gara come soluzione preferita

L'articolo 15 del D.Lgs. 201/2022 disciplina la prima e principale modalità di affidamento dei servizi pubblici locali: la procedura a evidenza pubblica. La norma è concisa ma densa di implicazioni sistematiche, perché richiama integralmente la disciplina dei contratti pubblici e introduce una preferenza esplicita per lo strumento concessorio rispetto all'appalto di servizi.

Il rinvio alla disciplina dei contratti pubblici

La disposizione rinvia alla «disciplina in materia di contratti pubblici» per le modalità di affidamento. Questo rinvio richiama il Codice dei contratti pubblici (attualmente il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che disciplina in modo analitico le procedure di selezione del contraente (procedura aperta, ristretta, negoziata, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione), i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, criterio del prezzo) e i requisiti di qualificazione degli operatori economici. La scelta della procedura specifica spetta all'ente affidante, che deve giustificarla nella documentazione di gara sulla base delle caratteristiche del servizio da affidare.

La preferenza per la concessione: il trasferimento del rischio operativo

La norma prevede che gli enti locali favoriscano, «ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare», il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, «in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore». La distinzione tra concessione e appalto è fondamentale nel diritto europeo: nell'appalto, il rischio economico resta in capo all'ente appaltante (che remunera l'appaltatore indipendentemente dall'andamento del servizio); nella concessione, il rischio operativo è trasferito al concessionario, che trae i propri ricavi principalmente dagli utenti o dal mercato. Il trasferimento del rischio operativo è il principale incentivo all'efficienza nella gestione: il concessionario che ha investito capitale proprio nella gestione del servizio ha un interesse diretto a ottimizzare i costi e a migliorare la qualità per trattenere gli utenti. L'appalto, invece, espone l'ente al rischio di un gestore non sufficientemente motivato all'efficienza. La preferenza per la concessione non è assoluta: dipende dalle «caratteristiche del servizio da erogare». Per i servizi in cui la domanda è incerta o i ricavi da utenza sono insufficienti a coprire i costi (servizi con forti connotati di interesse sociale), l'appalto con compensazione pubblica può essere più appropriato. Per i servizi a domanda stabile e tariffe sufficienti (parcheggi, alcune reti di trasporto), la concessione è preferibile.

Il rapporto con il Codice dei contratti pubblici

Il D.Lgs. 36/2023 dedica il Libro IV alle concessioni e ai partenariati pubblico-privati. La disciplina delle concessioni di servizi è contenuta negli artt. 174 ss., che fissano i requisiti minimi del trasferimento del rischio operativo, le procedure di selezione del concessionario, i criteri di aggiudicazione e la durata massima delle concessioni. Il D.Lgs. 201/2022 rinvia a questa disciplina senza riprodurla, lasciando all'ente locale la flessibilità di applicare le procedure più adeguate alle specifiche caratteristiche del servizio. Ciò significa che gli enti possono ricorrere, ad esempio, al dialogo competitivo per servizi di particolare complessità tecnica, o al partenariato per l'innovazione quando si vogliono sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate. Il rispetto del diritto dell'Unione europea è ribadito anche in questo contesto: la direttiva concessioni 2014/23/UE - recepita nel Codice dei contratti - costituisce il quadro di riferimento inderogabile per gli affidamenti sopra soglia comunitaria.

Casi pratici

Caso 1: Scelta tra concessione e appalto per la gestione di una piscina comunale

Il Comune di Torregrande deve rinnovare l'affidamento della gestione della piscina comunale. Il responsabile del procedimento valuta se ricorrere a un appalto di servizi (con corrispettivo fisso annuale pagato dal Comune) o a una concessione (con corrispettivo derivante dalle tariffe degli utenti). L'analisi del servizio rivela che la domanda degli utenti è stabile, le tariffe sono già sufficienti a coprire i costi di gestione e vi è spazio per investimenti privati nelle attrezzature. Ai sensi dell'art. 15, si sceglie la concessione: il rischio operativo è trasferito al concessionario, che ha incentivo a massimizzare la qualità e l'attrattiva della piscina per aumentare i ricavi da utenza.

Caso 2: Appalto per la gestione di un servizio sociale con forte componente di sussidio pubblico

Il Comune di Bassa Pianura deve affidare il servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti. L'analisi rivela che le tariffe a carico degli utenti coprono solo il 30% dei costi, il restante 70% è finanziato con fondi pubblici. In questo caso il rischio operativo non può essere trasferito al gestore privato in modo significativo: il gestore dipende per la sopravvivenza finanziaria principalmente dai trasferimenti pubblici. Ai sensi dell'art. 15, l'appalto di servizi è lo strumento più appropriato, con corrispettivo pubblico che copre i costi non recuperati dalle tariffe degli utenti.

Caso 3: Procedura di dialogo competitivo per la mobilità elettrica integrata

La Città Metropolitana di Grandepiano vuole affidare un servizio integrato di mobilità sostenibile (bike-sharing elettrico, car-sharing e ricarica veicoli) che richiede soluzioni tecnologiche innovative non ancora standardizzate. Ai sensi dell'art. 15, in combinato con il Codice dei contratti pubblici, la Città Metropolitana avvia una procedura di dialogo competitivo con tre operatori preselezionati, discutendo le soluzioni tecniche possibili prima di definire il capitolato definitivo. La procedura consente di valorizzare le proposte innovative degli operatori e di strutturare la concessione in modo da trasferire il rischio operativo al concessionario che investirà nella tecnologia prescelta.

Domande frequenti

Qual è la differenza pratica tra una concessione di servizi e un appalto pubblico di servizi?

Nell'appalto, l'ente remunera direttamente il gestore con un corrispettivo fisso o variabile, indipendentemente dai ricavi del servizio: il rischio economico resta in capo all'ente. Nella concessione, il gestore trae i propri ricavi principalmente dagli utenti (tariffe) o dal mercato: il rischio operativo è sostanzialmente trasferito al concessionario, che ha incentivo diretto all'efficienza e alla qualità. La concessione comporta tipicamente maggiore libertà gestionale e maggiore responsabilità finanziaria per il concessionario.

La preferenza per la concessione è vincolante per l'ente locale?

No, è condizionata alle 'caratteristiche del servizio da erogare'. Se le caratteristiche del servizio (domanda incerta, ricavi da utenza insufficienti, forte componente sociale) non consentono un effettivo trasferimento del rischio operativo, l'appalto è lo strumento appropriato. L'ente deve motivare la scelta tra concessione e appalto nella relazione prevista dall'art. 14, comma 3.

Le soglie comunitarie si applicano agli affidamenti di servizi pubblici locali?

Sì. Gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie - fissate dalla normativa UE e periodicamente aggiornate dalla Commissione europea - sono soggetti alle procedure del Codice dei contratti pubblici con le garanzie di pubblicità europea. Sotto soglia, si applicano comunque i principi del decreto e le procedure semplificate del Codice, nel rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e non discriminazione.

Il rischio operativo deve essere sempre trasferito integralmente al concessionario?

No. La direttiva concessioni 2014/23/UE e il Codice dei contratti pubblici richiedono che il concessionario assuma una parte 'non trascurabile' del rischio operativo, ma non necessariamente la totalità del rischio. Sono ammissibili meccanismi di equilibrio economico-finanziario - come revisioni tariffarie o contributi pubblici - purché non eliminino sostanzialmente il rischio in capo al concessionario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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