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Art. 13 D.Lgs. 201/2022 — Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi

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Art. 13 D.Lgs. 201/2022 — Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. L’attribuzione di diritti speciali o esclusivi è ammessa, in conformità al diritto dell’Unione europea, solo se indispensabile all’adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d’impresa e sulla base di un’adeguata analisi economica. L’ente locale dà conto dell’analisi e della valutazione circa la necessità di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5. articolo precedente articolo successivo