Autore: Andrea Marton

  • Art. 90 D.Lgs. 259/2003 – Procedura relativa agli impegni

    Art. 90 D.Lgs. 259/2003 – Procedura relativa agli impegni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro: a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 79; b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’articolo 87; c) l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.

    2. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 78, comma 7.

    3. Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

    4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 79, comma 6, l’Autorità tiene conto, in particolare: a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti; b) dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato; c) della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.

    5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonché della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’Autorità comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89.

    6. Fatto salvo l’articolo 87 comma 3, l’Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78 comma 7, l’Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l’articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 78 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’Autorità valuta, ai sensi dell’articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 79 in conformità dell’articolo 33, l’Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

    7. L’Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l’Autorità può comminare sanzioni in conformità dell’articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 32 l’Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 comma 6. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 41 D.Lgs. 171/2005 – Assicurazione obbligatoria

    Art. 41 D.Lgs. 171/2005 – Assicurazione obbligatoria

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall’articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

    2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.

    3. L’ articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’articolo 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 9 D.Lgs. 175/2016 – Gestione delle partecipazioni pubbliche

    Art. 9 D.Lgs. 175/2016 – Gestione delle partecipazioni pubbliche

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

    2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

    3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

    4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente.

    5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

    6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l’esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

    7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell’ articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell’atto di nomina o di revoca. È fatta salva l’applicazione dell’ articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

    8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell’atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell’atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

    9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

    10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

  • Art. 111 D.Lgs. 259/2003 – Revoca

    Art. 111 D.Lgs. 259/2003 – Revoca

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 857 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

    Art. 857 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.

  • Art. 80 D.Lgs. 231/2001 – Articolo abrogato

    Art. 80 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

  • Art. 126 D.Lgs. 174/2016 – Fissazione dell’udienza di trattazione

    Art. 126 D.Lgs. 174/2016 – Fissazione dell’udienza di trattazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione, dispone l’acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d’ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

    2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza, comunica all’ente che ha emesso l’atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

  • Art. 80 Reg. (UE) 2023/1114 – Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti

    Art. 80 Reg. (UE) 2023/1114 – Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti istituiscono e attuano procedure e dispositivi che consentono la trasmissione tempestiva e corretta degli ordini dei clienti ai fini dell’esecuzione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti non ricevono alcuna remunerazione né alcuno sconto o beneficio non monetario per il fatto di canalizzare gli ordini dei clienti ricevuti dai clienti verso una specifica piattaforma di negoziazione di cripto-attività o verso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono ordini di cripto-attività per conto di clienti non abusano delle informazioni relative agli ordini pendenti dei clienti e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso improprio di tali informazioni da parte dei loro dipendenti.

  • Art. 85 RD 12/1941

    Art. 85 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 96 CTS – Disposizioni di attuazione

    Art. 96 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Disposizioni di attuazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno

    2019. Note all'art. 96: – Per il testo dell' art. 7 della legge n. 106 del 2016 , si vedano note alle premesse.

  • Art. 39 CTS – Bilancio sociale

    Art. 39 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Bilancio sociale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

  • Lodi arbitrali stranieri: casi pratici art. 839 c.p.c.

    L’art. 839 c.p.c. regola la fase introduttiva del procedimento con cui una parte ottiene il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di un lodo arbitrale reso all’estero. Per un inquadramento completo del testo normativo si rinvia alla scheda Art. 839 c.p.c. – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri. I casi qui illustrati mostrano come la norma opera nella pratica, dalla scelta del foro alla documentazione necessaria fino ai rimedi esperibili in caso di diniego.

    Quadro normativo

    L’art. 839 c.p.c. apre un procedimento bifasico completato dall’art. 840 c.p.c., che regola l’opposizione e i motivi di rifiuto del riconoscimento. La norma attua la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (ratificata con L. 19 gennaio 1968, n. 62), che impone agli Stati contraenti di riconoscere i lodi arbitrali stranieri senza riesame nel merito. La competenza spetta al presidente della corte d’appello del distretto di domicilio della controparte; se questa non è domiciliata in Italia, la norma attribuisce competenza esclusiva alla corte d’appello di Roma. Il controllo presidenziale è meramente formale: verifica la completezza della documentazione, non il merito del lodo né i motivi di rifiuto, riservati alla fase di opposizione.

    Competenza territoriale e documentazione richiesta

    Il criterio di competenza è fondato sul domicilio della controparte, non della parte istante: scelta che tutela il convenuto, consentendogli di difendersi nella sede a lui più vicina. Se la controparte è domiciliata all’estero o non ha domicilio stabile in Italia, la competenza spetta in via esclusiva alla corte d’appello di Roma.

    Il ricorso deve contenere: (i) il lodo in originale o copia conforme, con traduzione giurata in italiano; (ii) la convenzione arbitrale nelle medesime forme; (iii) un’attestazione di vincolatività del lodo, rilasciata dall’istituzione arbitrale o dall’autorità competente del Paese d’origine. La vincolatività è distinta dall’esecutività estera: basta che il lodo abbia acquistato forza obbligatoria tra le parti, senza che sia necessario un previo exequatur estero. La parte istante deve eleggere domicilio nel circondario del tribunale capoluogo del distretto.

    Il decreto presidenziale e i rimedi

    Il presidente emette un decreto che dichiara il lodo esecutivo o ne nega il riconoscimento. Il decreto favorevole vale come titolo esecutivo e abilita il pignoramento di beni e conti correnti in Italia. Il decreto è impugnabile con reclamo ex artt. 737 e ss. c.p.c. – limitato ai vizi formali della procedura – distinto dall’opposizione ex art. 840 c.p.c., che consente invece l’esame dei motivi sostanziali di rifiuto tassativamente elencati dalla Convenzione di New York.

    Caso 1: Lodo ICC contro società italiana con sede a Milano

    Scenario. Tizio, imprenditore tedesco, ottiene un lodo favorevole dalla Camera di commercio internazionale (ICC) di Parigi in una controversia contrattuale contro Caio S.r.l., con sede legale a Milano. Il lodo è dichiarato definitivo dal segretariato ICC. Tizio vuole aggredire i conti correnti di Caio S.r.l. presso banche italiane.

    Come si legge l’art. 839. Caio S.r.l. ha domicilio in Italia (Milano, distretto della corte d’appello di Milano): la competenza spetta al presidente della corte d’appello di Milano. Tizio deve presentare ricorso in quella sede, eleggere domicilio nel circondario del tribunale di Milano e produrre la documentazione ICC.

    • Ottenere dall’ICC il certificato di definitività del lodo (equivale all’attestazione di vincolatività).
    • Procurarsi traduzione giurata italiana del lodo e della clausola compromissoria del contratto originario.
    • Depositare il ricorso al presidente della corte d’appello di Milano con la documentazione completa.
    • Attendere il decreto presidenziale; una volta ottenuto, procedere al pignoramento presso terzi (banche).
    • In caso di opposizione di Caio S.r.l. ex art. 840 c.p.c., il procedimento prosegue in contraddittorio.

    Caso 2: Lodo ICSID contro lo Stato italiano – controparte senza domicilio nel distretto

    Scenario. Sempronia S.A., società spagnola, ottiene un lodo ICSID nei confronti della Repubblica italiana per violazione di un trattato bilaterale di investimento. Vuole ottenere l’exequatur in Italia per aggredire beni dello Stato.

    Come si legge l’art. 839. La controparte è lo Stato italiano, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato con sede a Roma. Il domicilio della controparte è quindi a Roma, distretto della corte d’appello di Roma. La competenza spetta al presidente della corte d’appello di Roma. Non si applica la clausola residuale della competenza romana per mancanza di domicilio, perché la controparte ha domicilio proprio a Roma.

    • Verificare che il lodo ICSID sia dichiarato definitivo dal Centro (la Convenzione ICSID ha un sistema autonomo, ma in Italia l’exequatur avviene tramite art. 839 c.p.c.).
    • Predisporre traduzione giurata italiana del lodo e della convenzione arbitrale (clausola del trattato BIT).
    • Depositare il ricorso al presidente della corte d’appello di Roma, eleggendo domicilio nel circondario.
    • Valutare l’immunità statale: la questione non è risolta nella fase ex art. 839, ma può essere sollevata in opposizione.

    Caso 3: Lodo ad hoc tra due privati – controparte senza domicilio in Italia

    Scenario. Tizio, residente a Londra, e Caio, residente a Buenos Aires, hanno inserito in un contratto una clausola arbitrale. Il lodo è stato reso a Zurigo in favore di Tizio, che vuole aggredire un immobile di Caio situato a Roma. Caio non ha domicilio né residenza in Italia.

    Come si legge l’art. 839. La controparte (Caio) non ha domicilio in Italia. Si applica la regola residuale: competenza esclusiva del presidente della corte d’appello di Roma, indipendentemente dalla collocazione del bene da pignorare.

    • Ottenere dalla competente autorità svizzera (ad esempio il cancelliere del tribunale arbitrale o il notaio) un’attestazione che il lodo è divenuto vincolante.
    • Predisporre traduzione in italiano giurata del lodo e della convenzione arbitrale (redatta in lingua inglese o tedesca).
    • Depositare ricorso al presidente della corte d’appello di Roma, eleggendo domicilio nel circondario di Roma.
    • Dopo il decreto, notificare il titolo esecutivo a Caio all’estero secondo le norme di notificazione internazionale (Convenzione dell’Aia 1965) prima di avviare l’esecuzione immobiliare.

    Caso 4: Documentazione incompleta – lodo privo di attestazione di vincolatività

    Scenario. Sempronio deposita ricorso ex art. 839 c.p.c. presso la corte d’appello di Torino, allegando il lodo con traduzione giurata e la clausola compromissoria, ma dimentica di produrre l’attestazione di vincolatività del lodo. Il presidente fissa l’udienza camerale.

    Come si legge l’art. 839. Il presidente verifica la regolarità formale della documentazione. L’attestazione di vincolatività è requisito documentale espresso dalla norma (riprendendo l’art. IV della Convenzione di New York): la sua mancanza comporta il diniego del decreto di esecutività. Sempronio può sanare il vizio ottenendo l’attestazione e depositando un nuovo ricorso, salvo valutare se proporre reclamo camerale sostenendo la regolarità sostanziale.

    • Contattare l’istituzione arbitrale (es. CCI, LCIA, SCC) per richiedere il certificato di definitività o vincolatività del lodo.
    • Se il lodo è ad hoc, rivolgersi all’autorità giudiziaria del Paese di sede dell’arbitrato per ottenere la certificazione equivalente.
    • Depositare la documentazione mancante in udienza, se il presidente concede un termine a sanatoria.
    • In alternativa, proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto di diniego, argomentando che la vincolatività risulta dal testo stesso del lodo.

    Caso 5: Reclamo avverso il decreto presidenziale di diniego

    Scenario. Il presidente della corte d’appello di Genova nega il decreto di esecutività a Tizio perché la traduzione giurata del lodo non risulta asseverata da traduttore iscritto all’albo dei periti. Tizio ritiene la motivazione eccessivamente formalistica e vuole contestarla.

    Come si legge l’art. 839. Il decreto è soggetto a reclamo nelle forme camerali degli artt. 737 e ss. c.p.c. Il reclamo non è un secondo esame nel merito del lodo, ma un controllo sulla correttezza della fase formale. Tizio può sostenere che la traduzione asseverata da traduttore non albo-iscritto soddisfi comunque il requisito di autenticità richiesto dalla Convenzione di New York, che non impone uno specifico regime di abilitazione professionale del traduttore.

    • Proporre reclamo entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto (art. 739 c.p.c.).
    • Produrre documentazione che attesti la competenza del traduttore (curriculum, eventuali certificazioni internazionali) a supporto dell’autenticità della traduzione.
    • In parallelo, valutare di procurarsi una nuova traduzione da traduttore iscritto all’albo e depositare un ricorso parallelo per prevenire il rischio di rigetto del reclamo.
    • Se il reclamo è accolto, il presidente emette il decreto di esecutività; se è respinto, resta possibile avviare una nuova procedura con documentazione sanata.

    Quando intervenire

    La parte che ha ottenuto un lodo favorevole deve attivarsi non appena il lodo è divenuto vincolante, soprattutto se vi è rischio che la controparte alieni i beni italiani o li trasferisca all’estero. La norma non prevede termini di decadenza per il deposito del ricorso, ma il ritardo può rivelarsi pregiudizievole sul piano esecutivo. È buona prassi raccogliere già durante il procedimento arbitrale la documentazione necessaria – lodo, convenzione arbitrale, attestazione di vincolatività con traduzione giurata – per poter depositare il ricorso senza ritardi. Chi subisce un decreto favorevole alla controparte deve valutare il reclamo ex art. 739 c.p.c. per vizi formali o l’opposizione ex art. 840 c.p.c. per i motivi sostanziali di rifiuto, tenendo conto dei rispettivi termini processuali.

    Norme e fonti

    • Art. 839 c.p.c. – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri (fase introduttiva)
    • Art. 840 c.p.c. – Opposizione e motivi di rifiuto del riconoscimento
    • Artt. 737-742 c.p.c. – Procedimenti camerali (reclamo avverso il decreto)
    • Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, ratificata con L. 19 gennaio 1968, n. 62
    • Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 sull’arbitrato commerciale internazionale
    • Art. IV Convenzione di New York – Documentazione richiesta per il riconoscimento
    • Art. V Convenzione di New York – Motivi tassativi di rifiuto del riconoscimento
    • Convenzione ICSID (Washington, 1965) – sistema autonomo di esecuzione dei lodi in materia di investimenti

    Domande frequenti

    Dove va presentato il ricorso se la controparte ha più sedi in Italia?

    Si considera il domicilio della controparte al momento del deposito: sede legale registrata per le società, residenza anagrafica principale per le persone fisiche. In caso di incertezza è prudente scegliere il distretto in cui si trovano i beni da aggredire e argomentare tale competenza nel ricorso.

    Il lodo deve essere già esecutivo nel Paese d’origine per ottenere il decreto ex art. 839?

    No. La norma – e l’art. IV della Convenzione di New York – richiedono soltanto che il lodo sia vincolante (binding) per le parti, non che sia già munito di exequatur o formula esecutiva nel Paese d’origine. È sufficiente che il lodo abbia acquistato forza obbligatoria, circostanza che si certifica con l’attestazione dell’istituzione arbitrale o dell’autorità competente del Paese di sede dell’arbitrato.

    Qual è la differenza tra reclamo ex art. 739 c.p.c. e opposizione ex art. 840 c.p.c.?

    Il reclamo ex art. 739 c.p.c. riguarda esclusivamente la regolarità formale della procedura ex art. 839: vizi documentali, incompetenza del presidente adito, vizi del contraddittorio. L’opposizione ex art. 840 c.p.c. apre invece un giudizio più ampio sui motivi sostanziali di rifiuto del riconoscimento tassativamente elencati dall’art. V della Convenzione di New York (difetto di convenzione arbitrale valida, violazione del diritto di difesa, eccesso di potere degli arbitri, contrarietà all’ordine pubblico, ecc.). I due rimedi possono essere proposti cumulativamente o alternativamente a seconda della natura dei vizi che si intende eccepire.

    La traduzione del lodo deve essere giurata? Chi può farla?

    La norma richiede che il lodo e la convenzione arbitrale siano accompagnati da traduzione in italiano. In linea con le indicazioni della Convenzione di New York (art. IV, par. 2), la traduzione deve essere certificata da traduttore ufficiale o giurato, ovvero asseverata da agente diplomatico o consolare. In Italia si utilizza di norma la traduzione asseverata da traduttore iscritto all’albo dei periti e consulenti tecnici del tribunale, ma la giurisprudenza ha talvolta ammesso traduttori qualificati non iscritti all’albo purché la competenza sia adeguatamente documentata.