Art. 198 L. Fall. – Organi della liquidazione amministrativa
Organi della liquidazione amministrativa
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Organi della liquidazione amministrativa

Provvedimento di liquidazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.
2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'IVASS.
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D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
2. L’organo straordinario di liquidazione, acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti. L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente.
3. L’organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l’erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l’organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell’articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. È restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

Concorso fra fallimento e liquidazione coatta

Accertamento giudiziario dello stato

[Fine dell’amministrazione controllata]
Nel settore chimico-farmaceutico il contratto garantisce 13 mensilità annue, con la gratifica natalizia erogata entro la vigilia di Natale. Alle mensilità contrattuali si aggiungono il premio di partecipazione aziendale, l’EDR e le altre componenti variabili della retribuzione globale.
Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede 13 mensilità: la tredicesima equivale a una mensilità ordinaria ed è erogata entro il 22 dicembre. La quattordicesima non è prevista per il settore farmaceutico. Il premio di risultato è definito a livello aziendale. L’EDR aumenta di 26 € mensili dal luglio 2027 per il livello D1.
| Componente | Fonte | Importo / regole | Erogazione |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | CCNL nazionale | Una mensilità ordinaria (TEM + scatti + superminimi) | Entro il 22 dicembre |
| Quattordicesima mensilità | Non prevista per chimico-farmaceutico | — | — |
| Premio di partecipazione (di risultato) | Contrattazione aziendale (secondo livello) | Variabile per azienda; collegato a produttività, qualità, redditività | Di norma settembre-ottobre anno successivo |
| EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) | CCNL nazionale | Valore attuale; dal 1/7/2027 aumento di +26 € per livello D1 | Mensile in busta paga |
| Scatti di anzianità | CCNL nazionale | Ogni 3 anni di servizio, fino a 5 scatti; importo per livello | Mensile a partire dalla maturazione |
Per i settori abrasivi, lubrificanti e GPL (diversi dal chimico-farmaceutico) è prevista la quattordicesima mensilità. Verificare sempre l’accordo contrattuale applicato alla propria azienda.
La tredicesima (gratifica natalizia) è erogata entro il 22 dicembre di ogni anno e corrisponde a una mensilità della retribuzione ordinaria. La base di calcolo comprende:
Non rientrano nella base di calcolo della tredicesima gli straordinari, i premi di risultato variabili, le indennità di turno o le rimborsi spese.
Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, la tredicesima è proporzionale ai mesi di servizio (arrotondamento al mese più prossimo, con soglia a 15 giorni). Esempio: un lavoratore assunto il 1° aprile 2025 riceve 9/12 di tredicesima nel dicembre 2025.
Il CCNL nazionale non quantifica un importo minimo per il premio di partecipazione ai risultati, che è interamente rimesso alla contrattazione di secondo livello (accordo aziendale tra direzione e RSU o RSA). Le caratteristiche tipiche nelle aziende del settore:
Per conoscere l’importo e i parametri del premio nella propria azienda, il lavoratore deve consultare l’accordo aziendale di secondo livello, disponibile presso la RSU o i sindacati di categoria.
Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede scatti di anzianità maturati ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro (o gruppo aziendale), fino a un massimo di 5 scatti. Gli importi degli scatti variano per livello di inquadramento e sono definiti nell’allegato retributivo del contratto. Ogni scatto si aggiunge al minimo tabellare e concorre alla base di calcolo della tredicesima, del TFR e del preavviso.
Il rinnovo 2025 ha previsto un incremento dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) a partire dal 1° luglio 2027: per il livello D1 l’aumento è di 26 € mensili. Per gli altri livelli l’importo è proporzionale al parametro retributivo. L’EDR è incluso nella base di calcolo della tredicesima e del TFR, aumentando di conseguenza anche questi istituti.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Gli importi degli scatti di anzianità non sono stati verificati al centesimo: consultare il testo contrattuale integrale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

[Relazioni dell’amministrazione e revoca

[Poteri di gestione del commissario

[Provvedimenti del giudice delegato]