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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 126 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina la fase iniziale del procedimento dinanzi alle sezioni riunite in sede giurisdizionale, nell'ambito del giudizio di appello avverso le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo. Il presidente emette, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, un decreto con cui fissa l'udienza di discussione, ordina l'acquisizione del fascicolo d'ufficio proveniente dalla sezione regionale di controllo e assegna alle parti un termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. La norma regola anche i flussi comunicativi verso l'ente che ha emesso l'atto impugnato e verso il procuratore generale, garantendo a tutti i soggetti coinvolti un'adeguata informazione e la possibilità di partecipare in contraddittorio alla trattazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 D.Lgs. 174/2016 — Fissazione dell’udienza di trattazione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione, dispone l’acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d’ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza, comunica all’ente che ha emesso l’atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Commento

Il contesto: le sezioni riunite in sede giurisdizionale

L'articolo 126 si colloca nel Capo dedicato al ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, che rappresenta il rimedio processuale avverso le deliberazioni adottate dalle sezioni regionali di controllo in materia di atti di autonomia degli enti territoriali (ad esempio le deliberazioni sulle misure di risanamento finanziario o quelle in tema di disavanzo). Si tratta di un rito speciale, caratterizzato da tempi accelerati rispetto all'ordinario giudizio di responsabilità, poiché l'interesse pubblico richiede certezza e speditezza nella definizione delle controversie che attengono alla sana gestione finanziaria degli enti.

Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza

Il comma 1 attribuisce al presidente delle sezioni riunite il potere-dovere di emettere un decreto di fissazione dell'udienza di discussione entro dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso. Il termine è perentorio e risponde alla logica di celerità che permea l'intero procedimento: la brevità dello spatium deliberandi presidenziale serve a prevenire stasi procedurali che potrebbero pregiudicare la tempestiva decisione su atti di rilevanza pubblica. Con lo stesso decreto il presidente dispone l'acquisizione, a cura della segreteria delle sezioni riunite, del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo che ha adottato l'atto impugnato: ciò consente al collegio di esaminare l'intera istruttoria già compiuta in sede di controllo.

Il termine per memorie, atti e documenti

Sempre nel comma 1, il legislatore prevede che il decreto presidenziale assegni alle parti un termine di deposito fissato a dieci giorni prima dell'udienza. Entro tale termine le parti possono depositare memorie difensive, istanze istruttorie e nuovi documenti. La scelta di un termine mobile («dieci giorni prima dell'udienza») invece che fisso è funzionale alla flessibilità che caratterizza questo rito: l'udienza può essere fissata in base alle disponibilità del ruolo e alle esigenze del caso concreto, e il termine di deposito si adegua automaticamente senza necessità di provvedimenti aggiuntivi. La comunicazione del decreto alle parti è demandata alla segreteria delle sezioni riunite, che ne è il soggetto responsabile.

Le comunicazioni al comma 2: ente e procuratore generale

Il comma 2 regola i flussi informativi che la segreteria delle sezioni riunite deve attivare contestualmente all'emissione del decreto. Due sono i destinatari principali: l'ente che ha emesso l'atto impugnato — e che è dunque il soggetto le cui scelte gestionali sono al centro del giudizio — e il procuratore generale, che nel giudizio dinanzi alle sezioni riunite riveste il ruolo di parte necessaria interveniente ai sensi dell'articolo 127. La comunicazione avviene mediante trasmissione di copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata, in linea con il processo di informatizzazione della giustizia contabile avviato dal D.Lgs. 174/2016.

Il raccordo con la sezione regionale di controllo

La segreteria delle sezioni riunite, nel comunicare il decreto all'ente e al procuratore generale, richiede contestualmente alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio. Questo meccanismo di raccordo tra segreterie è fondamentale: il giudice del gravame non riceve solo gli atti prodotti dal ricorrente, ma acquisisce l'intera documentazione che era a disposizione dell'organo di controllo al momento dell'adozione della deliberazione impugnata. In tal modo si evita il rischio che la decisione delle sezioni riunite si basi su una conoscenza parziale della vicenda.

Rapporto con le norme generali sulle impugnazioni

L'articolo 129 dispone che per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo si applicano le norme della Parte VI del Codice, relativa alle impugnazioni. Ciò significa che la disciplina dell'articolo 126 costituisce una lex specialis rispetto alle regole generali sui termini processuali e sulle modalità di fissazione delle udienze. In caso di lacuna o ambiguità, il rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni consente di colmare le lacune senza frammentare la coerenza del sistema processuale contabile.

Profili pratici e rilevanza operativa

Dal punto di vista pratico, l'articolo 126 impone ai difensori delle parti e agli uffici legali degli enti di monitorare con attenzione i tempi di fissazione dell'udienza: poiché il decreto presidenziale può essere emesso in soli dieci giorni dal deposito del ricorso, il termine utile per il deposito di memorie e documenti può risultare molto ravvicinato. Una gestione diligente del fascicolo processuale e una pronta organizzazione della difesa sono, pertanto, essenziali per non perdere l'opportunità di allegare al fascicolo le prove documentali a supporto della propria posizione prima dell'udienza di discussione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo il presidente emette il decreto di fissazione dell'udienza dopo il deposito del ricorso?

Il presidente emette il decreto entro dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso dinanzi alle sezioni riunite.

Entro quando le parti devono depositare memorie e documenti?

Le parti devono depositare memorie, atti e documenti entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, come stabilito dal decreto presidenziale.

Chi riceve comunicazione del decreto e del ricorso ai sensi del comma 2?

La segreteria delle sezioni riunite trasmette copia digitalizzata del ricorso e degli allegati all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale; contestualmente richiede alla sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Qual è la funzione del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo?

Il fascicolo d'ufficio contiene tutta la documentazione acquisita in sede di controllo; la sua acquisizione consente alle sezioni riunite di decidere con piena conoscenza degli atti e degli accertamenti già compiuti.

Il termine di dieci giorni per il decreto presidenziale è perentorio?

Il termine ha carattere ordinatorio-acceleratorio e risponde alla logica di celerità del rito; il suo mancato rispetto non determina invalidità del decreto, ma l'eventuale ritardo deve essere contenuto per garantire i tempi complessivi del procedimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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