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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 120 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il procedimento che si svolge davanti alle sezioni riunite per la definizione del regolamento di competenza. Prevede due sottoprocedimenti: quello per il conflitto negativo (ordinanza officiosa del secondo giudice) e quello su istanza di parte in seguito a sospensione del giudizio. In entrambi i casi si garantisce la possibilita di depositare memorie e documenti. Il giudice del processo sospeso trasmette il fascicolo alle sezioni riunite.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 D.Lgs. 174/2016 — Procedimento del regolamento di competenza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’ordinanza che propone d’ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.

2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l’ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ha sospeso il processo.

3. La parte che propone l’istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralità di parti decorre dall’ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.

4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.

5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell’udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

6. Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

Commento

Due percorsi procedimentali distinti nel medesimo articolo

L'articolo 120 disciplina il procedimento del regolamento di competenza prevedendo due distinte sequenze, a seconda che il regolamento sia introdotto d'ufficio dal giudice in conflitto negativo (comma 1) ovvero su istanza del pubblico ministero o delle parti in seguito a sospensione del processo (commi 2, 3 e 4). Il legislatore ha ritenuto utile unificare la disciplina procedurale in un unico articolo, evidenziando al contempo le differenze che derivano dall'origine officiosa o di parte del regolamento.

Il procedimento officioso: trasmissione del fascicolo e memorie delle parti

Quando il regolamento e proposto d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 118, l'ordinanza dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed e comunicata alle parti costituite. Queste possono, nei venti giorni successivi, depositare memorie e documenti nella segreteria delle sezioni riunite. Il termine di venti giorni e destinato a garantire il contraddittorio: le parti hanno la possibilita di esporre la propria posizione sulla questione di competenza prima che le sezioni riunite decidano.

La trasmissione del fascicolo d'ufficio elimina la necessita per le parti di compiere autonomi atti di impulso: e il giudice che ha proposto il regolamento a farsi carico dell'invio. Questo snellisce la procedura e riduce il rischio che la definizione del regolamento si rallenti per inerzia delle parti.

Il procedimento su istanza di parte: termini perentori di notifica e deposito

Il comma 2 stabilisce che il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza di sospensione del giudizio «deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo». La perentorieta del termine e significativa: la sua inosservanza preclude definitivamente la proposizione del regolamento per quella specifica ordinanza di sospensione.

Il comma 3 disciplina il deposito del ricorso: la parte che lo propone deve depositarlo nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralita di parti decorre dall'ultima notificazione. Questa regola e analoga a quella del processo civile e garantisce che tutte le controparti siano state preventivamente informate prima che il fascicolo sia incardinato davanti alle sezioni riunite.

La trasmissione del fascicolo dal giudice a quo

Il comma 4 prevede che la segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmetta il relativo fascicolo alle sezioni riunite. Questa norma assicura che le sezioni riunite abbiano a disposizione tutti gli atti del processo principale per poter decidere la questione di competenza in modo informato. La trasmissione spetta alla segreteria della sezione sospesa, non alla parte, e configura quindi un obbligo d'ufficio.

Il contraddittorio nelle due procedure

In entrambe le tipologie procedimentali, il legislatore ha curato il rispetto del contraddittorio. Nel caso del conflitto negativo, le parti possono depositare memorie nei venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza officiosa. Nel caso del regolamento su istanza di parte, le controparti sono informate tramite la notifica del ricorso. Il contraddittorio sul regolamento di competenza, pur avendo carattere incidentale rispetto al giudizio principale, e pienamente garantito in conformita all'articolo 111 della Costituzione.

Coordinamento con gli articoli 118, 119 e 121

L'articolo 120 si colloca al centro della sequenza che comprende il conflitto di competenza (articolo 118), il regolamento su istanza in caso di sospensione (articolo 119), il procedimento (articolo 120) e l'ordinanza di regolamento (articolo 121). Il corretto coordinamento di queste norme permette di tracciare il percorso completo dalla declaratoria di incompetenza o dalla sospensione fino alla pronuncia definitiva delle sezioni riunite che fissa la competenza. L'articolo 122 disciplina poi la riassunzione dopo la definizione del regolamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo va notificato il ricorso per regolamento quando il processo e stato sospeso?

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione; il mancato rispetto del termine preclude il regolamento.

Da quando decorre il termine di deposito del ricorso in caso di pluralita di parti?

Dall'ultima notificazione tra quelle effettuate ai diversi destinatari; il termine di venti giorni per il deposito decorre solo dopo che tutte le notifiche si sono perfezionate.

Nel procedimento officioso le parti possono difendersi?

Si, hanno venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza officiosa per depositare memorie e documenti presso la segreteria delle sezioni riunite.

Chi trasmette il fascicolo alle sezioni riunite nel caso del regolamento su istanza?

La segreteria della sezione davanti alla quale pende il processo sospeso; si tratta di un adempimento d'ufficio e non a carico della parte.

Che differenza c'e tra il termine di trenta giorni per la notifica e i venti giorni per il deposito?

Il termine di trenta giorni riguarda la notificazione del ricorso alle controparti (decorre dalla comunicazione dell'ordinanza); i venti giorni riguardano il deposito presso la segreteria delle sezioni riunite (decorrono dall'ultima notifica).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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