Testo dell'articoloVigente
Art. 109 D.Lgs. 174/2016 — Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all’udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l’istanza di fissazione d’udienza in prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificata alle altre parti a cura dell’istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l’altra parte può riassumere il processo ai sensi e con le modalità di cui all’ articolo 303 del codice di procedura civile.
5. In caso d’interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La distinzione tra prosecuzione e riassunzione
L'articolo 109 del Codice di giustizia contabile regola la fase successiva all'interruzione del processo disciplinata dall'articolo 108, individuando due percorsi distinti per la ripresa del giudizio: la prosecuzione e la riassunzione. La prosecuzione presuppone l'iniziativa del soggetto subentrante alla parte colpita dall'evento interruttivo, il quale può spontaneamente costituirsi e far avanzare il giudizio. La riassunzione è invece il rimedio attivabile dall'altra parte — tipicamente dalla Procura contabile — per evitare che il processo si estingua per inerzia del successore. La distinzione non è meramente terminologica ma riflette chi prende l'iniziativa e quali effetti formali ne derivano.
Le modalità della prosecuzione
Il comma 1 stabilisce che la prosecuzione del giudizio può avvenire in due forme: direttamente all'udienza, mediante comparizione della parte legittimata, oppure attraverso il deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione di una nuova udienza. La prima forma è più semplice e immediata; la seconda si adatta ai casi in cui non vi sia un'udienza già fissata dopo l'interruzione o in cui il soggetto subentrante voglia formalizzare la propria costituzione prima dell'udienza. Il comma 2 disciplina la risposta del giudice: con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, il giudice fissa la data dell'udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti, garantendo alle altre parti la possibilità di prepararsi adeguatamente alla ripresa del processo.
L'obbligo di notificazione della comparsa e del decreto
Il comma 3 impone all'istante un onere procedurale preciso: la comparsa e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati alle altre parti. Questa previsione risponde al principio del contraddittorio: le controparti devono essere messe a conoscenza della ripresa del giudizio e della data della nuova udienza con congruo anticipo, affinché possano esercitare il diritto di difesa. La notificazione è a cura dell'istante, non della segreteria, il che impone al soggetto che ha preso l'iniziativa di provvedere attivamente alle formalità di comunicazione.
La riassunzione da parte dell'altra parte
Il comma 4 prevede un meccanismo alternativo di ripresa del giudizio: se il soggetto legittimato a proseguire non ha provveduto secondo le modalità descritte nei commi precedenti, l'altra parte può riassumere il processo. Il rinvio all'articolo 303 del codice di procedura civile determina il recepimento delle regole processuali civilistiche sulla riassunzione, con gli adattamenti imposti dalla specificità del rito contabile. Nella pratica, questo consente alla Procura contabile di riattivare il giudizio anche in assenza di iniziativa degli eredi o del successore del convenuto, evitando che la tutela dell'erario sia vanificata dall'inerzia dei successori.
Il rinvio alle disposizioni dell'articolo 107
Il comma 5 dispone il rinvio ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107, che disciplina la sospensione del processo. Questo rinvio tecnico assicura che le disposizioni comuni sulle modalità di gestione delle vicende anormali del processo si applichino coerentemente sia all'istituto della sospensione sia a quello dell'interruzione, evitando duplicazioni normative e garantendo uniformità di trattamento. In particolare, le regole sui termini per la ripresa e sulle comunicazioni della segreteria si applicano con i necessari adattamenti.
Il termine perentorio di tre mesi e le conseguenze della sua inosservanza
Il comma 6 è la disposizione di chiusura del sistema e quella di maggiore impatto pratico: il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione; in caso contrario si estingue. La perentorietà del termine lo rende non prorogabile né derogabile da accordi delle parti: la sua inosservanza produce l'effetto estintivo automaticamente, senza necessità di una pronuncia costitutiva. L'estinzione che ne consegue soggiace poi alla disciplina generale dell'articolo 111, con la conseguenza, tra l'altro, che l'azione erariale non si estingue con il processo: la Procura contabile potrebbe in linea di principio riproporla, nei limiti della prescrizione, con un nuovo atto introduttivo.
Profili pratici nella giustizia contabile
Nel processo contabile, la disciplina dell'interruzione e della riassunzione presenta alcune peculiarità operative. La Procura contabile, in quanto pubblica istituzione, non è soggetta agli stessi rischi di inerzia di un privato attore: dispone di uffici, terminaristi e supporto amministrativo che rendono difficile la scadenza del termine perentorio per mero disinteresse. Il problema si pone più frequentemente sul versante del convenuto: se gli eredi del funzionario deceduto non si attivano nei tre mesi, la Procura procederà alla riassunzione; se invece anche la Procura rimane inerte — il che è inusuale ma possibile — il processo si estingue con la conseguente necessità di valutare se e in che termini riattivare l'azione erariale con un nuovo procedimento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanto tempo deve essere riassunto il processo interrotto nel giudizio contabile?
Il comma 6 dell'articolo 109 stabilisce un termine perentorio di tre mesi dall'interruzione. Trascorso inutilmente tale termine senza prosecuzione né riassunzione, il processo si estingue.
Chi può riassumere il processo se gli eredi del convenuto non si attivano?
Il comma 4 prevede che, se non avviene la prosecuzione da parte del soggetto legittimato, l'altra parte — nella pratica la Procura contabile — può riassumere il processo con le modalità previste dall'articolo 303 del codice di procedura civile.
Come avviene la prosecuzione del processo in seguito all'interruzione?
Secondo il comma 1, la prosecuzione può avvenire direttamente all'udienza oppure mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza. Il giudice provvede con decreto entro dieci giorni, fissando la nuova udienza e i termini per memorie e documenti.
La comparsa di prosecuzione deve essere notificata alle altre parti?
Sì. Il comma 3 impone all'istante di notificare la comparsa unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alle altre parti costituite, in modo da garantire il pieno rispetto del contraddittorio.
Vedi anche