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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 110 del Codice di giustizia contabile disciplina la rinunzia agli atti del processo, ossia l'atto con cui una parte dichiara di non voler proseguire il giudizio. La rinunzia può essere compiuta in qualsiasi stato e grado del processo e produce effetti solo dopo l'accettazione della controparte, che deve essere incondizionata. Una disciplina specifica riguarda il pubblico ministero contabile, il quale può rinunciare motivatamente agli atti del processo, anche mediante dichiarazione in udienza. Ove la rinuncia e l'accettazione siano regolari, il giudice dichiara l'estinzione del processo, senza che vi sia pronuncia sulle spese.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 D.Lgs. 174/2016 — Rinunzia agli atti del processo

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.

2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.

3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

4. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

6. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Commento

La rinunzia agli atti: natura e funzione

La rinunzia agli atti del processo è un istituto di diritto processuale con cui una parte manifesta la volontà di non proseguire il giudizio instaurato. L'articolo 110 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) lo disciplina con previsioni specifiche che tengono conto del carattere peculiare del processo contabile, nel quale accanto alle parti private interviene sempre il pubblico ministero contabile con funzioni di tutela dell'interesse erariale. La rinunzia agli atti si distingue dalla rinunzia all'azione: la prima riguarda il solo processo instaurato, lasciando intatta la possibilità di riproporre la domanda in un successivo giudizio (salvo prescrizione); la seconda comporta la dismissione definitiva del diritto azionato. Nel processo contabile tale distinzione assume particolare rilevanza in relazione ai poteri del pubblico ministero.

Il presupposto dell'accettazione della controparte

Il comma 3 stabilisce la regola fondamentale secondo cui la rinunzia produce effetti solo dopo l'accettazione della controparte. Questa previsione risponde alla logica per cui la parte convenuta ha un interesse legittimo a vedere il giudizio condotto a sentenza, specialmente quando la propria posizione sia risultata sufficientemente difendibile da rendere preferibile una pronuncia liberatoria rispetto alla mera estinzione del processo, che non produce effetti preclusivi analoghi al giudicato. Il comma 4 precisa che l'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni: deve essere pura e semplice. Una accettazione subordinata a condizioni equivarrebbe in sostanza a una nuova trattativa tra le parti, il che non è compatibile con la struttura dell'istituto.

Le forme della rinunzia e dell'accettazione

Il comma 1 consente la rinunzia «in qualunque stato e grado della causa»: può avvenire quindi sia in primo grado che in appello, sia in fase istruttoria che dopo la chiusura della discussione. Il comma 5 disciplina le forme dell'accettazione: le dichiarazioni possono essere rese dalle parti o dai loro procuratori speciali, sia verbalmente all'udienza sia con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. La duplicità di forme garantisce flessibilità operativa: nei casi in cui tutte le parti siano presenti in udienza, è possibile formalizzare rinunzia e accettazione nella stessa seduta, con notevole economia di tempi procedurali.

La posizione peculiare del pubblico ministero contabile

Il comma 2 introduce una regola specifica per il pubblico ministero contabile: esso può rinunziare agli atti del processo anche mediante dichiarazione in udienza, ma tale rinunzia deve essere motivata. L'obbligo di motivazione non è un requisito formale meramente burocratico: riflette il carattere istituzionale del pubblico ministero contabile, il quale agisce per conto dell'ordinamento e nell'interesse della collettività alla tutela delle finanze pubbliche. La rinunzia non motivata sarebbe incompatibile con questo ruolo e potrebbe essere sindacata sotto il profilo della responsabilità disciplinare del magistrato requirente. In pratica, la motivazione consente di verificare che la rinunzia risponda a ragioni legittime: prescrizione sopravvenuta, infondatezza acclarata dell'azione, accordi transattivi tra l'ente danneggiato e il responsabile, ecc.

Gli effetti della rinunzia: l'estinzione e l'assenza di pronuncia sulle spese

Il comma 6 stabilisce che, quando rinunzia e accettazione sono regolari, il giudice dichiara l'estinzione del processo. Si tratta di una declaratoria di natura giurisdizionale, non di un semplice atto amministrativo interno: il giudice verifica la regolarità formale della rinunzia e dell'accettazione e poi emette il provvedimento che sancisce la fine del giudizio. Il comma 7 aggiunge che tale declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese: ciascuna parte rimane a carico delle spese già sostenute. Questa regola si giustifica in considerazione del fatto che la rinunzia e l'accettazione sono atti bilaterali che presuppongono un accordo implicito delle parti: chi ha accettato la rinunzia ha rinunciato di fatto anche alla possibilità di vedersi liquidate le spese, e chi ha rinunciato agli atti ha accettato di non recuperare quanto speso per il processo.

Coordinamento con l'estinzione per inattività

La rinunzia agli atti è una delle due vie attraverso cui l'articolo 111 richiama l'estinzione del processo: oltre a questa ipotesi concordata, il processo si estingue anche per inattività delle parti nei termini prescritti. Le due fattispecie sono profondamente diverse: la rinunzia implica una volontà espressa delle parti, l'inattività è un fatto negativo che produce l'effetto estintivo automaticamente. Entrambe, però, convergono sulla medesima conseguenza: l'azione non si estingue con il processo, cosicché — almeno in linea teorica — una nuova azione potrebbe essere intrapresa nei limiti dei termini prescrizionali, salvo che la rinunzia non abbia avuto per oggetto anche il diritto sostanziale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La rinunzia agli atti del processo estingue anche l'azione erariale?

No. La rinunzia agli atti estingue il processo ma non l'azione. La Procura contabile potrebbe in linea teorica riproporre l'azione erariale con un nuovo atto introduttivo, nei limiti dei termini di prescrizione, a meno che non abbia rinunciato espressamente anche al diritto sostanziale.

Il pubblico ministero contabile può rinunciare agli atti liberamente?

Può farlo, ma il comma 2 impone che la rinunzia sia motivata. La motivazione riflette il carattere istituzionale del pubblico ministero, che agisce nell'interesse pubblico: una rinunzia ingiustificata sarebbe incompatibile con questo ruolo e potrebbe essere oggetto di valutazione disciplinare.

L'accettazione condizionata della rinunzia è valida?

No. Il comma 4 stabilisce espressamente che l'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Un'accettazione condizionata non produce l'effetto di estinguere il processo.

Chi paga le spese processuali quando il giudice dichiara l'estinzione per rinunzia?

Il comma 7 stabilisce che la declaratoria di estinzione per rinunzia agli atti non dà luogo a pronuncia sulle spese: ciascuna parte sopporta le spese già sostenute nel processo.

In quale fase del processo si può rinunciare agli atti?

Il comma 1 consente la rinunzia «in qualunque stato e grado della causa»: è possibile quindi sia in primo grado che in appello, sia nelle fasi iniziali che dopo la chiusura della discussione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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