In sintesi
L'articolo 118 del D.Lgs. 174/2016 regola il conflitto di competenza territoriale nel processo contabile. Quando, dopo che un giudice si e dichiarato territorialmente incompetente e la causa e stata riassunta davanti al giudice indicato come competente, anche quest'ultimo ritiene di essere incompetente, deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite. Il meccanismo evita situazioni di diniego di giustizia derivanti da contrasto negativo di competenza, imponendo al secondo giudice un obbligo di attivazione officiosa.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 D.Lgs. 174/2016 — Conflitto di competenza territoriale
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.
Stesso numero, altri codici
- Art. 118 Cod. Amb. — rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
- Art. 118 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni finanziarie
- Art. 118 D.Lgs. 209/2005 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
- Art. 118 D.Lgs. 42/2004 — Promozione di attività di studio e ricerca
- Art. 118 Codice Civile: Difetto di età
- Articolo 118 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il conflitto negativo di competenza: nozione e rilevanza pratica
Si parla di conflitto negativo di competenza territoriale quando due giudici si dichiarano a vicenda incompetenti a decidere la stessa causa, con il rischio che il processo si blocchi in un circolo vizioso. Nel processo contabile, regolato dal D.Lgs. 174/2016, la competenza territoriale e distribuita tra le sezioni giurisdizionali regionali in base a criteri legati alla sede dell'ente o alla residenza del convenuto, come stabilito dagli articoli precedenti del codice.
La situazione tipica che genera il conflitto si articola in tre fasi: il primo giudice adito dichiara la propria incompetenza con ordinanza; la parte riassume la causa davanti al giudice indicato come competente; questo secondo giudice, a sua volta, si dichiara incompetente. L'articolo 118 risolve l'impasse attribuendo al secondo giudice l'obbligo di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite.
Il presupposto della riassunzione nei termini
L'articolo 118 si applica solo quando la riassunzione davanti al secondo giudice e avvenuta «nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione». Questo presupposto temporale e essenziale: se la parte non riassume tempestivamente, il processo si estingue per inattivita e non si pone alcun conflitto da risolvere. Il termine di tre mesi costituisce il termine legale suppletivo che opera in assenza di una diversa fissazione da parte del giudice che ha declinato la competenza.
L'obbligo di richiesta d'ufficio: una scelta di sistema
La caratteristica saliente dell'articolo 118 e che il secondo giudice deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, senza attendere un'istanza di parte. Questa scelta riflette il principio per cui il conflitto negativo di competenza lede il diritto delle parti ad avere una decisione nel merito e il giudice, quale garante del corretto svolgimento del processo, ha il dovere di attivare i meccanismi correttivi disponibili. La parte attiva non puo essere lasciata sola di fronte a un diniego di giustizia determinato da un contrasto tra uffici giudiziari.
L'obbligo officioso si distingue dall'ipotesi di cui all'articolo 119, dove invece e la parte o il pubblico ministero a proporre l'istanza di regolamento in caso di sospensione del processo. La distinzione riflette la diversa struttura delle situazioni: nel conflitto di competenza il secondo giudice e in condizione di conoscere direttamente il contrasto, mentre nella sospensione ex articolo 106 il conflitto di competenza e mediato da una questione pregiudiziale esterna.
Le sezioni riunite come organo risolutore dei conflitti
Le sezioni riunite della Corte dei conti sono l'unico organo competente a risolvere i conflitti di competenza tra le sezioni giurisdizionali. Questa scelta concentrativa garantisce uniformita nella definizione dei criteri di distribuzione della competenza territoriale e previene orientamenti difformi tra le diverse sedi regionali. La pronuncia delle sezioni riunite sul regolamento di competenza ha natura vincolante: una volta stabilita la competenza, il giudice indicato non puo ulteriormente declinare sulla base degli stessi motivi.
Rapporto con la disciplina del codice di procedura civile
Il meccanismo dell'articolo 118 presenta analogie con l'articolo 45 del codice di procedura civile, che disciplina il regolamento di competenza nel processo civile davanti alla Corte di cassazione. Tuttavia, nel processo contabile il conflitto di competenza e risolto internamente alla Corte dei conti, attraverso le sezioni riunite, senza ricorrere a un organo esterno. Questa soluzione riflette l'autonomia e la specialita della giurisdizione contabile nell'ordinamento italiano.
Effetti sulla parte riassumente
Durante la pendenza del regolamento di competenza, il secondo giudice non adotta la pronuncia di incompetenza nei confronti della parte, ma sospende la trattazione e richiede la decisione alle sezioni riunite. La parte che ha validamente riassunto e quindi tutelata: non rischia di vedersi dichiarare tardiva una successiva riassunzione, poiche i termini restano sospesi fino alla pronuncia delle sezioni riunite. Una volta definito il regolamento, la causa proseguira davanti al giudice indicato come competente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa avviene quando anche il secondo giudice si dichiara incompetente dopo la riassunzione?
Il secondo giudice deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite della Corte dei conti, senza attendere un'istanza di parte.
Entro quanto tempo va riassunta la causa davanti al secondo giudice?
Nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza di incompetenza oppure, in mancanza di tale fissazione, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza.
Se la riassunzione avviene oltre i termini, si applica comunque l'articolo 118?
No: la mancata riassunzione nei termini comporta l'estinzione del processo per inattivita, e non vi e conflitto di competenza da risolvere.
Le sezioni riunite che decidono il regolamento possono rimandare la causa al primo giudice?
Si, le sezioni riunite pronunciano il regolamento con ordinanza indicando quale sezione regionale e territorialmente competente, inclusa eventualmente quella inizialmente adita.
Nel conflitto di competenza la parte deve fare qualcosa di specifico?
La parte non deve proporre istanza perche il meccanismo e officioso; deve pero essersi gia attivata validamente riassumendo la causa nei termini dopo il primo diniego di competenza.
Vedi anche