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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 119 del D.Lgs. 174/2016 consente al pubblico ministero e alle parti costituite di chiedere alle sezioni riunite il regolamento di competenza quando sia stata disposta un'ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal PM o dal difensore. Durante la pendenza del regolamento, il giudice del processo sospeso conserva il potere di autorizzare atti urgenti e di adottare misure cautelari, garantendo la tutela delle ragioni erariali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 D.Lgs. 174/2016 — Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.

2. L’istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa è costituita personalmente.

3. Il giudice del processo sospeso può autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.

Commento

La sospensione del processo e il regolamento di competenza: il collegamento sistematico

L'articolo 119 si inserisce in un sistema piu ampio che regola la competenza territoriale nel processo contabile. La sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106 del codice avviene tipicamente quando la sezione ritiene di non essere territorialmente competente a decidere la controversia ma non e in presenza del conflitto negativo tipico dell'articolo 118. In questi casi, anziche proseguire nella trattazione, il giudice sospende il processo attendendo che la competenza sia definita.

Il regolamento di competenza introdotto dall'articolo 119 serve appunto a risolvere la questione di competenza pendente, evitando che il processo resti bloccato a tempo indeterminato. A differenza dell'articolo 118, dove la rimessione e officiosa, nell'articolo 119 l'istanza proviene dall'iniziativa delle parti o del pubblico ministero, coerentemente con il fatto che qui non vi e un conflitto negativo gia manifesto ma una situazione di incertezza sulla competenza.

I soggetti legittimati a proporre l'istanza

L'istanza puo essere proposta dal «pubblico ministero e dalle parti costituite in giudizio». Il richiamo espresso al pubblico ministero riflette il ruolo peculiare della Procura contabile, che nel processo di responsabilita erariale non e semplice parte in senso privatistico ma organo che agisce nell'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse erariali. La legittimazione del PM a proporre il regolamento di competenza si giustifica con la necessita di garantire che il processo venga effettivamente istruito davanti al giudice competente, indipendentemente dall'iniziativa delle parti private.

Quanto alle parti, il requisito della «costituzione in giudizio» e decisivo: solo chi si e gia costituito puo agire per il regolamento di competenza. Le parti non ancora costituite non hanno ancora assunto la veste processuale necessaria per esercitare tale facolta.

La forma dell'istanza: il ricorso

Il comma 2 precisa che l'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore o dalla parte se questa e costituita personalmente. La scelta del ricorso come forma dell'atto e coerente con la disciplina generale del processo contabile, che privilegia questa forma per gli atti introduttivi rivolti alle sezioni riunite. La sottoscrizione del difensore assicura la provenienza qualificata dell'atto e la consapevolezza tecnico-giuridica del suo contenuto.

I poteri del giudice durante la sospensione

Il comma 3 stabilisce che il giudice del processo sospeso conserva due poteri fondamentali: autorizzare il compimento di atti urgenti e adottare misure cautelari. Questa previsione risponde a un'esigenza pratica essenziale: la sospensione del processo non deve tramutarsi in un vuoto di tutela per le ragioni erariali o per i diritti processuali delle parti. Atti urgenti e misure cautelari consentono di preservare lo stato dei luoghi, di impedire la dispersione di beni o di compiere adempimenti processuali non differibili.

Il potere cautelare del giudice durante la sospensione e particolarmente rilevante nei giudizi di responsabilita erariale, dove il sequestro conservativo dei beni del convenuto puo essere essenziale per garantire la recuperabilita del danno erariale anche in pendenza della questione di competenza.

Interazione con le misure cautelari del processo contabile

Il processo contabile prevede un sistema cautelare specifico, disciplinato dal Titolo IX del codice, che consente al pubblico ministero di chiedere misure conservative prima o durante il giudizio di responsabilita. La facolta riconosciuta dall'articolo 119, comma 3, si inserisce in questo quadro come norma di raccordo, chiarendo che la sospensione del processo per regolamento di competenza non sospende i poteri cautelari del giudice. Si tratta di un presidio essenziale per evitare che la questione di competenza venga strumentalmente sollevata per paralizzare le misure conservative in corso.

Coordinamento con le disposizioni sul procedimento del regolamento

L'articolo 119 si legge in combinato disposto con gli articoli 120 e 121, che disciplinano rispettivamente il procedimento del regolamento di competenza e l'ordinanza con cui le sezioni riunite lo definiscono. In particolare, l'articolo 120, comma 2, stabilisce i termini perentori entro cui il ricorso per regolamento deve essere notificato dopo la comunicazione dell'ordinanza di sospensione. Il rispetto di questi termini condiziona la procedibilita dell'istanza proposta ai sensi dell'articolo 119.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi puo proporre l'istanza di regolamento di competenza ex articolo 119?

Il pubblico ministero e tutte le parti gia costituite in giudizio; le parti non ancora costituite non hanno tale facolta.

Con quale atto si propone l'istanza?

Con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero, dal difensore della parte, oppure dalla parte stessa se costituita personalmente.

Il giudice che ha sospeso il processo puo ancora fare qualcosa durante la pendenza del regolamento?

Si, il comma 3 gli attribuisce espressamente il potere di autorizzare atti urgenti e di adottare misure cautelari, garantendo la tutela delle ragioni erariali nelle more.

Qual e la differenza tra il regolamento ex articolo 118 e quello ex articolo 119?

Nel caso dell'articolo 118 la rimessione alle sezioni riunite avviene d'ufficio da parte del secondo giudice in conflitto negativo; nell'articolo 119 l'istanza e di parte (o del PM) a seguito di un'ordinanza di sospensione.

Ci sono termini per proporre l'istanza?

L'articolo 119 non fissa direttamente i termini, ma l'articolo 120 comma 2 stabilisce che il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione, a pena di improcedibilita.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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