In sintesi
L'articolo 104 del Codice di giustizia contabile disciplina la risoluzione degli incidenti formali che insorgono in udienza. Se una delle parti propone un formale incidente processuale nel corso dell'udienza, il collegio lo risolve con ordinanza. Qualora per deliberare sia necessario sospendere l'udienza, l'ordinanza e letta dal presidente alla riapertura della stessa. Questa disposizione assicura la gestione immediata degli incidenti procedurali formali, evitando rinvii e garantendo la continuita del processo nel rispetto del principio di ragionevole durata.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 D.Lgs. 174/2016 — Incidenti formali in udienza
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
2. Ove sia stata sospesa l’udienza, l’ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell’udienza stessa.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Nozione di incidente formale in udienza
L'articolo 104 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la gestione degli incidenti formali che possono insorgere nel corso dell'udienza nel processo contabile. L'incidente formale e un'eccezione di natura procedurale - distinta dal merito della controversia - che una delle parti propone nel corso dell'udienza e che richiede una pronuncia immediata del collegio per poter proseguire l'udienza medesima. Si tratta di questioni che attengono alla regolarita formale degli atti processuali, alla composizione del collegio, alla presenza delle parti, alla ritualita delle notificazioni o di altri atti del procedimento, piuttosto che al fondo della controversia. La norma e caratterizzata da estrema concisione, a riflesso della semplicita del meccanismo procedurale che intende regolare.
Il potere del collegio di risolvere l'incidente con ordinanza
Il comma 1 stabilisce che il formale incidente processuale viene risolto dal collegio con ordinanza. La scelta dello strumento dell'ordinanza - e non della sentenza - e coerente con la natura interlocutoria e strumentale dell'incidente formale: esso non incide sul merito della causa ne la definisce, ma si limita a regolare un aspetto procedurale. L'ordinanza, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, e succintamente motivata, non puo pregiudicare la decisione di merito e non e soggetta ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Essa e altresi immediatamente esecutiva ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 102, consentendo la prosecuzione dell'udienza senza soluzione di continuita.
La sospensione dell'udienza e la lettura dell'ordinanza alla riapertura
Il comma 2 prevede che, ove l'udienza sia stata sospesa per consentire al collegio di deliberare sull'incidente, l'ordinanza e letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa. Questo meccanismo riflette la prassi processuale secondo cui i giudici, dinanzi a un incidente di non immediata soluzione, possono ritirarsi brevemente in camera di consiglio per deliberare, dopo di che il presidente - al rientro in aula - legge il dispositivo dell'ordinanza alle parti e ai loro difensori. La lettura pubblica in udienza assicura la trasparenza della decisione e garantisce che tutte le parti abbiano immediata conoscenza del provvedimento.
Il raccordo con l'articolo 102: regime delle ordinanze collegiali
L'articolo 104 si coordina strettamente con l'articolo 102, che definisce il regime generale delle ordinanze del collegio. In virtu del richiamo implicito a quella disciplina, l'ordinanza pronunciata in udienza ai sensi dell'articolo 104 viene inserita nel processo verbale e si intende conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 102, comma 3). Essa non e impugnabile separatamente dalla sentenza che definisce il giudizio. Se la parte ritiene l'ordinanza erronea, la via di tutela ordinaria e richiedere la revoca o la modifica al medesimo collegio, oppure far valere il vizio in sede di impugnazione della sentenza definitiva.
Differenza con gli incidenti di falso e la sospensione del processo
L'articolo 104 va tenuto distinto dalle fattispecie regolate dagli articoli 105 e 106: l'incidente di falso (art. 105) e un'eccezione di falsita documentale che richiede la proposizione della querela di falso dinanzi al tribunale ordinario, con eventuale sospensione del giudizio contabile; la sospensione del processo (art. 106) e disposta quando un'altra controversia pregiudiziale deve essere definita in via preventiva. L'incidente formale dell'articolo 104, invece, e una questione di puro rito che puo e deve essere risolta immediatamente nell'udienza stessa, senza rinvio ad altra sede o sospensione del giudizio.
Importanza pratica e gestione difensiva degli incidenti
Dal punto di vista della prassi processuale, l'articolo 104 e una norma di garanzia: consente alle parti di sollevare eccezioni formali in udienza e di ottenere una risposta immediata dal collegio. Tuttavia, il difensore deve essere consapevole che la proposizione di incidenti formali non deve degenerare in tattica dilatoria. E buona pratica verificare la regolarita formale degli atti prima dell'udienza - notificazioni, depositi di documenti, contraddittorio su atti nuovi - in modo da sollevare tempestivamente le eccezioni pertinenti e ottenere una pronuncia ordinatoria che preservi i diritti processuali della parte rappresentata.
Il principio di immediatezza e continuita dell'udienza
L'articolo 104 esprime il principio di immediatezza e continuita dell'udienza: la trattazione orale deve, per quanto possibile, svolgersi in modo concentrato, senza rinvii per questioni formali risolvibili seduta stante. Questo principio ha radici nel piu generale obiettivo di efficienza processuale perseguito dal D.Lgs. 174/2016, che ha inteso razionalizzare e accelerare i giudizi contabili rispetto alla disciplina previgente. La risoluzione immediata degli incidenti formali con ordinanza e coerente con questa impostazione: il collegio non perde un'udienza per questioni procedurali, ma le affronta e le supera nel corso della stessa seduta.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si intende per incidente formale in udienza nel processo contabile?
E un'eccezione di natura procedurale - sulla regolarita degli atti, delle notificazioni o della composizione del collegio - proposta da una parte nel corso dell'udienza e che richiede una pronuncia immediata del collegio prima che l'udienza possa proseguire.
Come viene risolto un incidente formale in udienza?
Il collegio lo risolve con ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 104. Se e necessario sospendere l'udienza per deliberare, l'ordinanza e letta dal presidente alla riapertura dell'udienza.
L'ordinanza che risolve un incidente formale e impugnabile?
No. Come tutte le ordinanze collegiali di natura istruttoria ai sensi dell'articolo 102, comma 2, essa non e soggetta ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. E modificabile e revocabile dallo stesso collegio.
Qual e la differenza tra un incidente formale e una sospensione del processo?
L'incidente formale (art. 104) riguarda questioni di puro rito risolvibili immediatamente nell'udienza stessa. La sospensione del processo (art. 106) e disposta quando un'altra controversia pregiudiziale deve essere definita previamente in altra sede giudiziaria.
Dove viene documentata l'ordinanza pronunciata in udienza sull'incidente formale?
Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, l'ordinanza pronunciata in udienza e inserita nel processo verbale e si intende conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, senza necessita di ulteriore comunicazione.
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