In sintesi
L'articolo 122 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la riassunzione della causa dopo il regolamento di competenza. La riassunzione deve avvenire, a cura della parte piu diligente, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza delle sezioni riunite, davanti al giudice dichiarato territorialmente competente. In caso di regolamento pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, la riassunzione avviene davanti al giudice del giudizio sospeso. La mancata riassunzione nei termini comporta in ogni caso l'estinzione del processo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 122 D.Lgs. 174/2016 — Riassunzione della causa
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l’estinzione del processo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 122 Cod. Amb. — informazione e consultazione pubblica
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- Art. 122 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
- Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore
- Articolo 122 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La riassunzione come atto di impulso processuale
La riassunzione e l'atto con cui la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio riattiva il processo che era rimasto sospeso durante la definizione del regolamento di competenza. Si tratta di un atto di impulso processuale essenziale: in assenza di riassunzione nei termini, il processo si estingue irrimediabilmente. L'articolo 122 individua nel tempo di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento il confine perentorio entro cui la riassunzione deve avvenire.
Il fatto che la riassunzione spetti alla «parte piu diligente» riflette il principio dispositivo che governa i processi tra soggetti in posizione contrapposta: chiunque abbia interesse alla decisione nel merito puo attivarsi, senza che sia necessario attendere l'iniziativa della parte avversaria. In un giudizio di responsabilita erariale, questo significa che tanto la Procura contabile quanto il convenuto possono procedere alla riassunzione se la controparte si mostra inerte.
Il termine perentorio di tre mesi: decorrenza e computo
Il termine di tre mesi decorre dalla «comunicazione» dell'ordinanza di regolamento, non dalla sua pubblicazione o dalla data della camera di consiglio. E fondamentale che le parti abbiano effettiva notizia legale del provvedimento per poter agire conseguentemente. La comunicazione e effettuata dalla segreteria delle sezioni riunite come previsto dall'articolo 121, comma 2, e costituisce il dies a quo del termine per la riassunzione.
Il termine di tre mesi e perentorio: decorso inutilmente, il processo si estingue automaticamente, senza necessita di una pronuncia formale di estinzione da parte del giudice. L'estinzione preclude qualsiasi ulteriore atto processuale nel medesimo giudizio, salvo la possibilita di riproporre l'azione nei limiti consentiti dalla legge e dalla prescrizione.
Due scenari distinti: conflitto negativo e sospensione necessaria
L'articolo 122 prevede due destinazioni della riassunzione a seconda del tipo di regolamento pronunciato. Nel caso ordinario (regolamento originato da conflitto negativo ex articolo 118), la riassunzione avviene davanti al «giudice dichiarato territorialmente competente» nell'ordinanza delle sezioni riunite. Nel caso in cui il regolamento sia stato pronunciato su ordinanza di «sospensione necessaria» (ex articolo 119), la riassunzione avviene invece davanti al «giudice del giudizio sospeso», che riprende la propria cognizione sulla causa originaria.
La distinzione riflette la diversa struttura dei due tipi di regolamento: nel conflitto negativo il giudice competente era da individuare tra due candidati; nel caso della sospensione necessaria il giudice originario aveva sospeso in attesa di risolvere una questione pregiudiziale di competenza, e una volta risolta la questione il processo naturalmente riprende davanti a lui.
Le conseguenze dell'estinzione per mancata riassunzione
L'articolo 122, comma 2, afferma che «la mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo». La locuzione «in ogni caso» chiude ogni dubbio interpretativo: l'estinzione opera indipendentemente dalle ragioni dell'inerzia e senza possibilita di rimessione in termini, salvo i casi eccezionali di forza maggiore contemplati dal sistema. Nel processo contabile, l'estinzione per mancata riassunzione non implica di per se l'impossibilita di riproporre l'azione, ma lascia operare i termini di prescrizione e le eventuali decadenze previste dalla legge.
Il giudice della riassunzione: continuita del processo
Il giudice davanti al quale avviene la riassunzione prosegue il processo nello stato in cui si trovava al momento della sospensione, salvi gli atti compiuti in base ai poteri conservativi riconosciuti al giudice sospeso dagli articoli 118 e 119. Le prove gia assunte, i documenti depositati e le memorie scambiate restano agli atti e non devono essere rinnovati. La riassunzione non ricomincia il processo dall'inizio ma lo riattiva dal punto in cui era rimasto sospeso.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanto tempo va riassunta la causa dopo l'ordinanza di regolamento?
Entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza delle sezioni riunite; il termine e perentorio e la sua inosservanza comporta l'estinzione del processo.
Chi puo procedere alla riassunzione?
La parte piu diligente, sia essa la Procura contabile sia il convenuto o qualsiasi altra parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio.
Davanti a quale giudice va riassunta la causa nel caso di regolamento su sospensione necessaria?
Davanti al giudice del giudizio sospeso, che riprende la cognizione della causa originaria una volta risolta la questione di competenza.
La mancata riassunzione impedisce di riproporre il ricorso in un nuovo processo?
L'estinzione non preclude di per se la riproposizione, ma questa e soggetta ai termini di prescrizione e alle eventuali decadenze che nel frattempo possono essersi verificate.
Se la comunicazione dell'ordinanza ritarda, il termine di tre mesi parte ugualmente dalla data di pubblicazione?
No, il termine decorre dalla comunicazione dell'ordinanza alle parti, non dalla sua pubblicazione; e quindi essenziale che la comunicazione sia avvenuta regolarmente per far decorrere il termine.
Vedi anche