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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 115 del Codice di giustizia contabile disciplina la fase procedimentale che segue il deferimento di una questione di massima alle Sezioni riunite della Corte dei conti: la fissazione dell'udienza di discussione. Il Presidente delle Sezioni riunite fissa l'udienza con decreto entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di deferimento o dal deposito dell'atto di deferimento. Il decreto è comunicato almeno venti giorni prima dell'udienza al Procuratore generale e alle parti costituite nella causa principale. Le parti e il Procuratore generale possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Il giudice della causa principale sospende il giudizio e trasmette il fascicolo processuale su richiesta della segreteria delle Sezioni riunite.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 D.Lgs. 174/2016 — Fissazione dell’udienza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dal deposito dell’atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.

2. Almeno venti giorni prima dell’udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata.

3. L’atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.

4. L’atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di quest’ultimo, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, agli avvocati delle parti costituite.

5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’udienza.

6. L’atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.

Commento

Il raccordo tra deferimento e udienza davanti alle Sezioni riunite

L'articolo 115 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) regola la fase procedurale che si apre dopo che la questione di massima è stata deferita alle Sezioni riunite ai sensi dell'articolo 114 e si chiude con la fissazione dell'udienza davanti alle Sezioni riunite stesse. Si tratta di una disciplina che garantisce la tempestività del procedimento, la parità di informazione tra i soggetti coinvolti e la possibilità di partecipare alla discussione in modo preparato. L'articolo coordina tre categorie di soggetti: la segreteria delle Sezioni riunite (che gestisce le comunicazioni), il Procuratore generale (che interviene istituzionalmente) e le parti costituite nel giudizio da cui la questione è stata deferita.

Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza

Il comma 1 stabilisce che l'udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di deferimento — nel caso in cui il deferimento provenga da una sezione d'appello — o dal deposito dell'atto di deferimento, nel caso in cui l'iniziativa provenga dal Presidente della Corte dei conti o dal Procuratore generale. Il termine di dieci giorni per l'emanazione del decreto è perentorio nella sostanza pratica: risponde all'esigenza di contenere i tempi complessivi del procedimento, evitando che il giudizio principale rimanga sospeso per periodi prolungati in attesa che le Sezioni riunite si attivino formalmente. Il decreto presidenziale non è un atto di gestione amministrativa ordinaria ma un provvedimento giurisdizionale del Presidente delle Sezioni riunite.

Le comunicazioni al Procuratore generale e alle parti nella causa principale

Il comma 2 disciplina la comunicazione del decreto nel caso in cui il deferimento provenga da una sezione d'appello: almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto è comunicato dalla segreteria delle Sezioni riunite al Procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è stata sollevata. Il termine minimo di venti giorni garantisce alle parti un tempo adeguato per prepararsi alla discussione davanti alle Sezioni riunite, depositare memorie e, se necessario, nominare un difensore qualificato per questo grado. La comunicazione è a cura della segreteria delle Sezioni riunite, il che assicura che sia effettuata con le necessarie formalità amministrative.

Le comunicazioni nel caso di deferimento presidenziale

Il comma 3 disciplina le comunicazioni quando il deferimento proviene dal Presidente della Corte dei conti: l'atto di deferimento è comunicato dalla segreteria delle Sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, al Procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite. La distinzione rispetto al comma 2 è sottile ma significativa: nel deferimento presidenziale si comunicano sia l'atto di deferimento che il decreto, mentre nel deferimento da parte della sezione d'appello le parti hanno già avuto conoscenza dell'ordinanza di deferimento nel giudizio principale e il comma 2 prevede la comunicazione del solo decreto. Il comma 4 regola analogamente le comunicazioni nel caso di deferimento da parte del Procuratore generale: in questo caso è quest'ultimo che notifica a cura propria l'atto di deferimento unitamente al decreto di fissazione dell'udienza agli avvocati delle parti costituite.

Il diritto di depositare memorie

Il comma 5 riconosce al Procuratore generale e alle parti la facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Questa previsione è fondamentale per il rispetto del principio del contraddittorio: le parti devono poter esprimere le proprie posizioni sulla questione di massima prima che le Sezioni riunite la decidano, anche se il giudizio davanti alle Sezioni riunite ha una funzione nomofilattica e non è una seconda istanza della causa principale. Le memorie consentono alle parti di illustrare la propria interpretazione della questione e di far valere gli argomenti giuridici che ritengono più convincenti. Il termine di cinque giorni prima dell'udienza assicura che le memorie siano depositate in tempo utile affinché i magistrati delle Sezioni riunite possano prenderne conoscenza prima della discussione.

La sospensione del giudizio principale e la trasmissione del fascicolo

Il comma 6 disciplina due adempimenti fondamentali del giudice della causa principale: la sospensione del giudizio e la trasmissione del fascicolo processuale. Una volta che l'atto di deferimento è comunicato al giudice della causa, questi sospende il giudizio: non può proseguire nell'esame del caso concreto finché la questione di massima non sia stata risolta dalle Sezioni riunite, perché la risposta di queste ultime potrebbe influire sull'esito della causa principale. La trasmissione del fascicolo è invece condizionata: avviene «su richiesta della segreteria delle Sezioni riunite», il che significa che le Sezioni riunite possono scegliere se esaminare anche il fascicolo della causa principale oppure limitarsi all'esame della questione in astratto sulla base dell'ordinanza di deferimento e delle memorie delle parti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo viene fissata l'udienza dopo il deferimento alle Sezioni riunite?

Il comma 1 prevede che il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sia emanato entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di deferimento o dal deposito dell'atto di deferimento.

Con quanti giorni di anticipo viene comunicata l'udienza alle parti?

Il comma 2 stabilisce che il decreto deve essere comunicato alle parti e al Procuratore generale almeno venti giorni prima dell'udienza fissata.

Le parti possono depositare memorie nel procedimento davanti alle Sezioni riunite?

Sì. Il comma 5 riconosce al Procuratore generale e alle parti la facoltà di presentare memorie, che devono essere depositate non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Il giudice della causa principale deve sospendere il processo dopo il deferimento?

Sì. Il comma 6 prevede che il giudice della causa in relazione alla quale la questione è stata sollevata sospenda il giudizio e trasmetta, su richiesta della segreteria delle Sezioni riunite, il fascicolo processuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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