Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 D.Lgs. 175/2016 – Gestione delle partecipazioni pubbliche

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente.

5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l’esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell’ articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell’atto di nomina o di revoca. È fatta salva l’applicazione dell’ articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell’atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell’atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

In sintesi

  • I diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF (partecipazioni statali), dalla regione titolare (partecipazioni regionali), dal sindaco o presidente o delegato (enti locali) e dall'organo amministrativo dell'ente negli altri casi.
  • La conclusione, la modifica e lo scioglimento di patti parasociali devono essere deliberati con le forme dell'art. 7 comma 1.
  • La violazione delle regole sull'esercizio dei diritti del socio non invalida automaticamente le deliberazioni degli organi societari, fermi i rimedi di diritto privato.
  • La nomina e la revoca diretta di componenti di organi sociali (ex art. 2449 c.c.) sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione relativa.
  • Le disposizioni si applicano anche alle partecipazioni in società quotate.
Indice dei contenuti

Chi rappresenta il socio pubblico: il riparto di competenze

L'articolo 9 del D.Lgs. 175/2016 risolve un problema pratico di notevole importanza: all'interno di ogni ente pubblico, chi ha il potere di esercitare i diritti del socio nelle assemblee societarie? Prima del decreto, la risposta era spesso incerta, con rischio di conflitti di competenza tra diversi organi dell'ente o, al contrario, di esercizio informale del diritto di voto da parte di soggetti non autorizzati.

Il comma 1 stabilisce che per le partecipazioni statali i diritti del socio sono esercitati dal MEF di concerto con i ministri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge. È questa la regola generale: il MEF è il «socio di riferimento» dello Stato in tutte le partecipate, a meno che una legge specifica attribuisca la titolarità a un altro ministero. Il comma 2 lascia alle regioni la disciplina dell'esercizio dei diritti per le proprie partecipazioni. Il comma 3 indica che per gli enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente (o da un loro delegato), con una delega che può essere conferita caso per caso. Il comma 4 rinvia all'organo amministrativo dell'ente per tutti gli altri soggetti.

I patti parasociali: le stesse forme delle delibere di costituzione

Il comma 5 estende le forme deliberative dell'art. 7 comma 1 alla conclusione, alla modificazione e allo scioglimento di patti parasociali. I patti parasociali - accordi tra soci che disciplinano l'esercizio del voto, la composizione degli organi, i trasferimenti delle partecipazioni - sono strumenti potenti di governance che incidono sull'equilibrio di poteri all'interno della società in modo non meno rilevante delle clausole statutarie. Il loro assoggettamento alle stesse procedure formali delle delibere di costituzione garantisce che le scelte fondamentali sulla governance siano sempre adottate dall'organo politicamente responsabile dell'ente, con la motivazione e la trasparenza richieste dall'art. 5.

Il principio di separazione tra vizi interni e validità delle delibere societarie

Il comma 6 introduce un principio di tutela della certezza dei rapporti societari: la violazione delle regole sull'esercizio dei diritti del socio (commi 1-5) - ad esempio, il voto espresso da un soggetto non autorizzato, o l'omissione della delibera preventiva per la stipula di un patto parasociale - non determina automaticamente l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata. Le delibere assembleari restano valide sul piano del diritto societario (il verbale è opponibile a tutti i soci); l'irregolarità ha effetto sul piano dei rapporti interni all'ente e può eventualmente far emergere responsabilità di chi ha agito senza titolo. Fa salva, tuttavia, la possibilità di applicare i rimedi generali di diritto privato (ad es. impugnazione dell'esercizio del voto) qualora ne ricorrano i presupposti.

La nomina e revoca diretta dei componenti degli organi sociali

I commi 7 e 8 regolano la fattispecie in cui lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente (senza passare per l'assemblea) uno o più componenti degli organi societari. Questa è una prerogativa significativa: il socio pubblico può nominare direttamente un amministratore o un sindaco senza il voto assembleare. La norma stabilisce che tali atti di nomina o revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione relativa. Il comma 8 stabilisce che la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o revoca rileva come causa di invalidità dell'atto stesso anche nei confronti della società: se l'organo competente dell'ente non ha adottato la delibera interna, la nomina o la revoca sono invalide anche nei confronti del soggetto nominato o revocato.

Domande frequenti

Chi esercita i diritti del socio per le partecipazioni detenute da un ente previdenziale?

L'organo amministrativo dell'ente (comma 4). Per gli enti previdenziali, di norma il consiglio di amministrazione o il suo delegato. La delibera dell'organo amministrativo è necessaria per le operazioni più rilevanti (acquisto, cessione, patti parasociali); per le partecipazioni ordinarie all'assemblea il dirigente delegato può agire sulla base di una procura conferita dall'organo.

Se un dipendente dell'ente vota in assemblea senza delega, il voto è nullo?

Non necessariamente. Il comma 6 tutela la stabilità delle delibere assembleari: la violazione interna delle regole sull'esercizio del diritto di voto non invalida automaticamente la delibera societaria. La delibera può essere impugnata solo con i rimedi di diritto privato (art. 2377 c.c. per le S.p.A.), previa dimostrazione che il voto irregolare è stato determinante per il raggiungimento della maggioranza.

Un patto parasociale può durare più di cinque anni se è tra soci pubblici?

Sì, se la società è in house. L'art. 16 comma 2 lett. c) prevede che nelle società in house i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo possano avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis c.c. Per le altre partecipate, il limite ordinario dei 5 anni si applica.

La facoltà di nomina diretta ex art. 2449 c.c. è compatibile con le regole del decreto Madia?

Sì. L'art. 9 comma 7 ne regola espressamente l'efficacia. La nomina diretta deve tuttavia essere preceduta da un atto deliberativo interno dell'ente (comma 8): se tale atto manca o è invalido, la nomina è invalida anche nei confronti della società.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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