Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 D.Lgs. 175/2016 – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall’ articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all’ articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea; b) l’esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell’ articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l’amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

In sintesi

  • Gli amministratori delle società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con DPCM; di norma l'organo è un amministratore unico.
  • Il CdA a tre o cinque componenti è possibile con delibera motivata dell'assemblea, trasmessa alla Corte dei conti; il compenso massimo non può superare 240.000 euro annui lordi.
  • Obbligo di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo delle nomine effettuate in corso d'anno; divieto di gettoni di presenza, TFM e organi atipici.
  • Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni controllanti; se dipendenti della società controllante devono riversare i compensi.
  • Divieto assoluto per i dirigenti di percepire indennità o TFM al di fuori di legge o contratto collettivo, né patti di non concorrenza.
Indice dei contenuti

La governance degli organi nelle società a controllo pubblico: un regime speciale e stringente

L'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 è, insieme all'art. 4, la disposizione di maggiore impatto pratico del testo unico: disciplina in modo analitico la composizione, i requisiti, le incompatibilità e le remunerazioni degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico. Il legislatore ha voluto costruire un sistema di governance che coniugasse efficienza organizzativa con contenimento della spesa pubblica e prevenzione delle pratiche di spoils system clientelare che avevano caratterizzato molte partecipate nel ventennio precedente.

I requisiti degli amministratori e l'organo unico come regola

Il comma 1 prevede che i componenti degli organi amministrativi e di controllo debbano possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con DPCM, su proposta del MEF. Restano ferme le norme sull'inconferibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013) e sul divieto di nomina per soggetti che abbiano rivestito cariche politiche (art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012). Il comma 2 stabilisce che l'organo amministrativo è di norma un amministratore unico: la scelta risponde all'esigenza di semplificazione e di contenimento dei costi di governance. Un CdA con tre o cinque componenti (comma 3) è ammesso solo se l'assemblea lo delibera con specifica motivazione sulle «esigenze di adeguatezza organizzativa», tenendo conto anche del contenimento dei costi; la delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 e alla struttura MEF.

I tetti ai compensi e le fasce dimensionali

Il comma 6 prevede che il MEF definisca indicatori dimensionali (quantitativi e qualitativi) per classificare le società in fino a cinque fasce, determinando per ciascuna un limite ai compensi massimi «onnicomprensivi» (cioè comprensivi di qualunque voce retributiva, inclusi bonus, benefit e compensi per cariche in altre partecipate). Il tetto assoluto è fissato in 240.000 euro annui lordi, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali a carico del beneficiario. La parte variabile del compenso deve essere commisurata ai risultati di bilancio dell'esercizio precedente: se il bilancio è negativo per cause imputabili all'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta. Fino all'adozione del decreto MEF sulle fasce (comma 7), restano in vigore le disposizioni del D.L. 95/2012 e del D.M. MEF n. 166/2013.

L'equilibrio di genere e i vincoli sulle nomine

Il comma 4 impone il rispetto del principio di equilibrio di genere nelle nomine degli amministratori, almeno nella misura di un terzo delle designazioni effettuate in corso d'anno. Nei CdA, la scelta degli amministratori da eleggere deve seguire i criteri della L. 120/2011 (legge Golfo-Mosca), che prevede l'alternanza tra generi nelle liste di candidatura. Il comma 5 vieta alle S.r.l. a controllo pubblico di prevedere l'amministrazione disgiunta o congiunta tra due o più soci, in deroga all'art. 2475 comma 3 c.c.: si esclude così un modello di governance tipicamente informale e poco trasparente.

Le incompatibilità e i divieti retributivi

Il comma 8 vieta agli amministratori delle partecipate di essere dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti. Se invece sono dipendenti della società controllante (holding pubblica), devono riversare i compensi ricevuti come amministratori alla società di appartenenza, salvo la copertura assicurativa e il rimborso spese. Il comma 9 fissa una serie di divieti statutari obbligatori: deleghe di gestione a un solo amministratore (salvo presidente con autorizzazione assembleare), niente vicepresidenti con funzione extra-sostituzione, divieto di gettoni di presenza e premi post-evento, divieto di TFM, divieto di organi atipici. Il comma 10 vieta ai dirigenti qualsiasi indennità o TFM ulteriore rispetto a legge o contratto collettivo, nonché i patti di non concorrenza ex art. 2125 c.c.

La disciplina dei controlli indiretti e dell'aspettativa

Il comma 11 limita la nomina di amministratori della controllante nel CdA delle controllate indirette: è ammessa solo se essi hanno deleghe gestionali continuative o competenze tecniche specifiche, oppure se la nomina serve a esercitare l'attività di direzione e coordinamento. Il comma 12 impone ai lavoratori dipendenti della partecipata che siano anche componenti degli organi di amministrazione di collocarsi in aspettativa non retribuita (con sospensione dei contributi previdenziali), salvo che rinuncino ai compensi di amministratore. Il comma 16 estende alcune previsioni (commi 6 e 10) anche alle partecipate non a controllo pubblico in cui l'amministrazione detenga oltre il 10% del capitale: in questi casi l'ente deve proporre agli organi societari l'introduzione di misure analoghe.

Casi pratici

Caso 1: Una partecipata con CdA a cinque membri senza motivazione adeguata

Alfa Multiservizi S.p.A., controllata al 70% da un consorzio di comuni, ha da anni un consiglio di amministrazione a cinque componenti con compensi individuali di 120.000 euro. Nell'adeguamento degli statuti al decreto Madia, il consulente verifica che la delibera assembleare di mantenimento del CdA quinquennale non riporta alcuna motivazione sulle «esigenze di adeguatezza organizzativa» richieste dal comma 3. La delibera è integrata con una relazione che illustra la complessità dei servizi gestiti (acqua, rifiuti, verde pubblico) e la pluralità di enti soci: la motivazione viene ritenuta adeguata dalla Sezione regionale della Corte dei conti.

Caso 2: Un dirigente che percepisce un TFM non previsto dal contratto collettivo

Il direttore generale di Beta Mobilità S.r.l., controllata da un ente locale, ha negoziato con il CdA un'indennità di fine mandato di 200.000 euro, non prevista dal CCNL applicabile. La Corte dei conti, nell'ambito del controllo annuale sulla società, rileva che il comma 10 dell'art. 11 vieta espressamente ai dirigenti qualsiasi TFM diverso da quello previsto da legge o contratto collettivo. Il CdA delibera l'eliminazione della clausola e il recupero della quota già corrisposta; i consiglieri che hanno approvato il TFM irregolare sono segnalati per valutazione di responsabilità erariale.

Caso 3: La nomina di una dipendente regionale nel CdA di una partecipata

La Regione Gamma nomina la dottoressa Caio, dirigente dell'assessorato alle infrastrutture, nel CdA di Gamma Strade S.p.A. Il comma 8 dell'art. 11 vieta agli amministratori delle partecipate di essere dipendenti delle amministrazioni controllanti. La nomina è irregolare. Tuttavia, la dottoressa Caio è dipendente della regione (controllante), non di Gamma Strade (controllata): la norma vieta la commistione tra il ruolo di dipendente-controllante e quello di amministratore-controllata, a presidio dell'indipendenza della governance. La nomina è revocata e la regione designa un soggetto esterno con il profilo professionale richiesto dal DPCM sui requisiti.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio che una società a controllo pubblico abbia un amministratore unico?

L'amministratore unico è la regola di default (comma 2). Per adottare un CdA a tre o cinque componenti, l'assemblea deve deliberare motivando specificamente le esigenze di adeguatezza organizzativa e il contenimento dei costi. La delibera deve essere trasmessa alla Corte dei conti e alla struttura MEF.

Qual è il tetto massimo di compenso per un amministratore di partecipata pubblica?

Il tetto assoluto è 240.000 euro annui lordi onnicomprensivi (comma 6), comprensivo di compensi corrisposti da altre PA o partecipate. Le fasce dimensionali definite dal decreto MEF fissano limiti inferiori proporzionati alla dimensione della società. La parte variabile è sospesa in caso di risultati negativi imputabili all'amministratore.

Gli amministratori possono ricevere gettoni di presenza per ogni seduta del CdA?

No. Il comma 9 lett. c) vieta espressamente i gettoni di presenza e i premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Il compenso degli amministratori deve essere determinato in anticipo e non può variare in base al numero di riunioni a cui partecipano.

Un funzionario comunale può essere contemporaneamente dipendente del comune e amministratore di una partecipata del comune?

No. Il comma 8 vieta agli amministratori delle società a controllo pubblico di essere dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti. Il funzionario dovrebbe rinunciare a uno dei due ruoli; se nominato prima del decreto, l'adeguamento era richiesto entro i termini di transizione.

I patti di non concorrenza con i dirigenti delle partecipate sono validi?

No. Il comma 10 vieta espressamente la stipulazione di patti di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c. con i dirigenti delle società a controllo pubblico. La clausola, ove inserita in un contratto, sarebbe nulla per contrasto con norma imperativa.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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