Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Rateizzare una cartella: come si chiede la dilazione

    In sintesi

    • Si chiede ad Agenzia Riscossione, non all’Agenzia delle Entrate: sono due enti diversi, ognuno con le proprie competenze.
    • Si può fare online: la domanda di dilazione si presenta sul sito di Agenzia Riscossione senza andare allo sportello.
    • Numero di rate e soglie: dipendono dall’importo della cartella e dalla situazione economica del contribuente; i limiti esatti sono aggiornati per legge e vanno verificati anno per anno.
    • Decadenza dal piano: se salti un certo numero di rate consecutive il piano decade e l’importo torna esigibile in un’unica soluzione.
    • Interessi di dilazione: sulla rateizzazione si pagano interessi la cui misura va verificata sul sito di Agenzia Riscossione per il piano attuale.

    Cos'è la rateizzazione e chi la gestisce

    Quando arriva una cartella di pagamento – il documento con cui Agenzia Riscossione ti chiede di versare imposte o contributi non pagati – il termine ordinario per saldare è 60 giorni dalla notifica. Se non puoi pagare tutto in una volta, puoi chiedere la dilazione del debito, cioè pagarlo a rate nel tempo.

    La rateizzazione si chiede ad Agenzia Riscossione (ex Equitalia), non all’Agenzia delle Entrate: i due enti sono distinti. Agenzia Riscossione gestisce la riscossione coattiva dei debiti già iscritti a ruolo, mentre l’Agenzia delle Entrate gestisce i controlli e le dichiarazioni. Confondere i due è uno degli errori più comuni.

    Il numero massimo di rate concedibili e le soglie per accedere alla dilazione semplificata (senza documentazione aggiuntiva) cambiano per legge e possono essere aggiornati da provvedimenti normativi: prima di presentare la domanda, verifica i limiti aggiornati direttamente sul sito di Agenzia Riscossione. In questa guida ti spieghiamo il funzionamento generale e i passi da seguire.

    Come funziona la rateizzazione: schema generale
    Aspetto Regola generale
    Chi gestisce la domanda Agenzia Riscossione (non Agenzia delle Entrate)
    Termine per presentare la domanda Prima che l'Agenzia avvii procedure esecutive (pignoramento, fermo, ipoteca)
    Numero massimo di rate Variabile per legge: verifica sul sito di Agenzia Riscossione per il piano vigente
    Importi sotto soglia Dilazione semplificata, senza documentazione della situazione economica
    Importi sopra soglia Richiesta documentazione (ISEE o bilancio) per dimostrare la temporanea difficoltà
    Interessi di dilazione Si applicano sul debito residuo; misura aggiornata per legge
    Decadenza Di norma dopo un certo numero di rate non pagate (verifica il contratto di dilazione)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio riceve una cartella da 4.800 euro per IRPEF non versata. Non può pagare tutto subito. Accede al sito di Agenzia Riscossione con SPID, usa il servizio online ‘Rateizza i tuoi debiti’ e verifica che l’importo rientri nella fascia per la dilazione semplificata (senza documentare il reddito). Sceglie il piano di rate disponibile, ottiene il piano di ammortamento con le rate mensili comprensive di interessi di dilazione e versa la prima rata. Finché paga regolarmente, le procedure esecutive sono sospese.

    Documenti necessari

    • Cartella di pagamento ricevuta (numero identificativo cartella)
    • Credenziali di accesso SPID, CIE o CNS per la richiesta online
    • ISEE in corso di validità (per importi sopra la soglia della dilazione semplificata)
    • Per ditte individuali e società: documentazione contabile della temporanea difficoltà economica
    • Eventuale delega se si agisce tramite intermediario (commercialista, CAF)

    Caso 1 – Tizio chiede la rateizzazione online senza documentare il reddito

    Scenario. Tizio riceve una cartella di pagamento per un importo che rientra nella soglia per la dilazione semplificata. Non ha problemi di reddito documentali, ma non può pagare tutto in un’unica soluzione.

    Come si applica. Tizio accede al portale di Agenzia Riscossione con SPID e seleziona la funzione di rateizzazione online. Per gli importi sotto la soglia prevista dalla normativa vigente, non serve allegare documentazione economica: la domanda è semplificata. Il sistema gli propone il piano di rate disponibile con l’importo di ogni rata (comprensiva degli interessi di dilazione) e la scadenza. Tizio accetta il piano, ottiene il provvedimento di accoglimento e inizia a pagare le rate con i bollettini generati dal sistema. Finché rispetta il piano, fermi amministrativi e pignoramenti sono sospesi.

    In pratica

    • Presentare la domanda prima dei 60 giorni dalla notifica della cartella è importante: dopo possono partire le procedure esecutive.
    • Il piano di rate viene comunicato da Agenzia Riscossione via posta o area riservata: verifica sempre l’importo di ogni rata prima di pagare.
    • Conserva tutte le ricevute di pagamento delle rate: sono la prova del rispetto del piano.

    Caso 2 – Caio decade dal piano per rate non pagate

    Scenario. Caio aveva ottenuto una rateizzazione su una cartella da 9.000 euro e stava pagando regolarmente. Poi attraversa un periodo difficile e salta più rate consecutive di quelle consentite dal piano.

    Come si applica. Superato il numero di rate non pagate previsto come limite per la decadenza, Agenzia Riscossione revoca il piano di dilazione. Il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e Agenzia Riscossione può riprendere le procedure esecutive: fermo del veicolo, pignoramento dello stipendio o del conto, iscrizione di ipoteca sui beni. Caio può tentare di chiedere una nuova rateizzazione, ma le condizioni dipendono dalla normativa vigente al momento della nuova domanda. Agire prima della decadenza – contattando Agenzia Riscossione appena si prevede di non riuscire a pagare – è sempre la soluzione migliore.

    In pratica

    • Se prevedi di non riuscire a pagare una rata, contatta subito Agenzia Riscossione: in alcuni casi è possibile rinegoziare il piano prima della decadenza.
    • La decadenza non è automaticamente definitiva: verifica se la normativa vigente permette una nuova domanda di dilazione.
    • In caso di decadenza le procedure esecutive riprendono: agisci in fretta per evitare fermi o pignoramenti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si chiede la rateizzazione di una cartella?

    Si presenta la domanda ad Agenzia Riscossione, non all’Agenzia delle Entrate. È possibile farlo online sul sito di Agenzia Riscossione con SPID, CIE o CNS, oppure allo sportello. Per importi sotto una certa soglia la procedura è semplificata e non richiede documentazione sul reddito.

    Quante rate si possono ottenere?

    Il numero massimo di rate dipende dall’importo del debito e dalla normativa vigente, che può cambiare per legge. Verifica sempre i limiti aggiornati sul sito di Agenzia Riscossione o rivolgiti a un professionista prima di fare la domanda.

    Posso chiedere la rateizzazione dopo aver già ricevuto un pignoramento?

    Se le procedure esecutive sono già iniziate la situazione è più complessa: in alcuni casi è ancora possibile presentare domanda, ma le condizioni cambiano. È consigliabile rivolgersi a un professionista o contattare direttamente Agenzia Riscossione.

    Cosa succede se salto una rata?

    La perdita del beneficio della dilazione (decadenza) scatta quando si supera il numero di rate non pagate previsto dal piano. Dopo la decadenza il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e possono riprendere le procedure esecutive.

    Si pagano interessi sulla rateizzazione?

    Sì, sulle rate si applicano interessi di dilazione la cui misura è stabilita per legge e può variare. Il piano di ammortamento fornito da Agenzia Riscossione indica l’importo esatto di ogni rata comprensiva di interessi.

    La rateizzazione blocca il fermo del veicolo o il pignoramento?

    Sì, la concessione della dilazione sospende le procedure esecutive in corso o ne impedisce l’avvio, finché si rispetta il piano di pagamento. Se si decade dal piano, le misure possono essere riattivate.

    Posso rateizzare anche le cartelle vecchie?

    In linea generale sì, la rateizzazione si può chiedere per debiti iscritti a ruolo indipendentemente dall’anno, salvo che siano già intervenute cause di inammissibilità. Verifica la tua situazione sul sito di Agenzia Riscossione o con un professionista.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: causali e durata

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 182 novies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

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    Art. 182 Novies L. Fall. – Accordi di ristrutturazione agevolati

    Accordi di ristrutturazione agevolati

  • Articolo 51 TU Giustizia Tributaria – Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di

    Art. 51 D.Lgs. 175/2024 – Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

    2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

    3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa corte di giustizia tributaria designato dal suo presidente.

  • Art. 182 octies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 octies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Octies L. Fall. – Convenzione di moratoria

    Convenzione di moratoria

  • Art. 182 septies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 septies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Septies L. Fall. – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

    Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

  • Art. 182 sexies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 sexies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Sexies L. Fall. – Riduzione o perdita del capitale della societa’

    Riduzione o perdita del capitale della societa’

  • Art. 182 quinquies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 quinquies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Quinquies L. Fall. – Disposizioni in tema di finanziamento e di

    Disposizioni in tema di finanziamento e di

  • Art. 1238 Codice della Navigazione – Competenza per le contravvenzioni

    Art. 1238 Codice della Navigazione – Competenza per le contravvenzioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo i casi in cui appartiene all'autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del pretore, esclusa l'assistenza del pubblico ministero nel giudizio. L'appello contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui è ammesso dal codice di procedura penale, è portato a cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti nel codice predetto. Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non è ammesso l'appello, può proporsi ricorso per cassazione ai sensi del codice di procedura penale. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

  • Art. 182 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Quater L. Fall. – Disposizioni in tema di prededucibilita’ dei

    Disposizioni in tema di prededucibilita’ dei

  • Come si pagano i contributi INPS con l’F24

    In sintesi

    • Modello F24: è l’unico strumento per versare i contributi INPS di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi.
    • Sezione INPS: nel modello F24 i contributi previdenziali vanno nella sezione dedicata, distinta da quella delle imposte.
    • Causale contributo: ogni tipo di contributo ha un codice causale specifico assegnato dall’INPS.
    • Matricola INPS: il numero che identifica la propria posizione contributiva, da indicare in ogni versamento.
    • Cassetto previdenziale: l’INPS mette a disposizione la tariffazione precompilata per artigiani e commercianti.
    • Compensazione: il modello F24 permette di compensare i contributi con eventuali crediti fiscali.

    Il modello F24: lo strumento per versare all'INPS

    I contributi previdenziali INPS – sia le rate fisse della quota minimale, sia la quota percentuale sul reddito eccedente – si versano tutti tramite il modello F24. Non esistono altri canali: né bonifico bancario diretto all’INPS, né vaglia. Il modello F24 è il modello di pagamento unificato che raccoglie imposte, contributi e tributi locali in un unico documento.

    Il vantaggio pratico è la compensazione: se hai un credito fiscale (ad esempio un rimborso IRPEF che hai scelto di portare in compensazione invece di ricevere in denaro), puoi usarlo per abbattere l’importo dei contributi da versare nello stesso F24, fino ad azzerarlo se il credito è sufficiente.

    Per artigiani e commercianti, l’INPS semplifica ulteriormente le cose: attraverso il Cassetto previdenziale – l’area personale sul sito INPS – è possibile scaricare la tariffazione, cioè i modelli F24 precompilati con gli importi delle rate fisse già calcolati. In questo modo il rischio di errori nella compilazione si riduce sensibilmente.

    Struttura del modello F24 per i contributi INPS
    Elemento Cosa indicare Note
    Sezione Sezione INPS (non 'Erario') I contributi previdenziali vanno nella sezione specifica
    Causale contributo Codice causale INPS (es. AF, AP, CF, CP per artigiani/commercianti) Ogni tipo di contributo ha il proprio codice
    Matricola INPS Numero di iscrizione alla gestione IVS o codice fiscale Identifica la posizione contributiva del versante
    Periodo di riferimento Anno e rata (o periodo di competenza) Indica a quale scadenza si riferisce il versamento
    Importo a debito Ammontare della rata o del saldo Verificare dalla tariffazione INPS o calcolo proprio
    Compensazione Eventuale credito da compensare nella colonna 'a credito' Consente di ridurre l'importo da pagare

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Tizio, artigiano, deve versare la prima rata fissa dei contributi IVS in scadenza il 16 maggio. Accede al Cassetto previdenziale INPS, scarica la tariffazione precompilata e trova un modello F24 già compilato con: sezione INPS, causale ‘AF’ per la quota fissa artigiani, la propria matricola INPS, il periodo di riferimento e l’importo della rata – supponiamo, a titolo indicativo, circa 900-1.200 euro (l’importo reale dipende dall’aliquota e dal minimale dell’anno). Tizio presenta il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (o tramite il proprio intermediario) entro il 16 maggio. Se avesse un credito IRPEF da compensare, potrebbe inserirlo nella sezione ‘Erario’ dello stesso F24 e abbattere l’importo netto da pagare.

    Documenti necessari

    • Tariffazione INPS precompilata (scaricabile dal Cassetto previdenziale, area personale INPS)
    • Estratto conto contributivo INPS per verificare la propria matricola e la posizione
    • Circolare INPS annuale con le causali F24 aggiornate e gli importi delle rate fisse
    • Credenziali SPID o CIE per accedere al Cassetto previdenziale INPS
    • Software o servizio telematico per la presentazione del modello F24 (Fisconline AdE, home banking, intermediario abilitato)

    Tizio: artigiano che usa la tariffazione precompilata

    Scenario. Tizio è un falegname artigiano. Non ha un commercialista che si occupi dei contributi INPS e preferisce gestire tutto in autonomia. Vuole capire come pagare la rata di maggio senza commettere errori.

    Come si applica. Tizio accede al sito INPS con le proprie credenziali SPID, entra nel Cassetto previdenziale e scarica la tariffazione: trova quattro modelli F24 precompilati, uno per ciascuna rata dell’anno. Il modello di maggio è già completo con sezione INPS, causale, matricola, periodo e importo. Tizio può pagarlo direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) o attraverso l’home banking abilitato alla presentazione dell’F24. Non deve compilare nulla a mano: firma digitalmente e invia.

    In pratica

    • La tariffazione INPS è il metodo più sicuro per evitare errori di causale o matricola: usarla sempre se disponibile.
    • Le credenziali SPID o CIE sono necessarie per accedere al Cassetto previdenziale: attivarle in anticipo rispetto alle scadenze.
    • Il pagamento deve avvenire entro la scadenza: i giorni festivi spostano la scadenza al primo giorno lavorativo successivo.

    Caio: commerciante con credito IRPEF da compensare

    Scenario. Caio gestisce un negozio. Dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente è risultato un credito IRPEF di alcune centinaia di euro che ha scelto di portare in compensazione invece di richiedere il rimborso. Vuole usarlo per ridurre i contributi INPS di agosto.

    Come si applica. Caio compila il modello F24 di agosto includendo: nella sezione INPS, la rata dei contributi commercianti con la relativa causale e matricola; nella sezione Erario, il credito IRPEF con il codice tributo e l’anno di riferimento, inserito nella colonna ‘a credito’. Il saldo finale sarà la differenza tra contributi dovuti e credito disponibile. Se il credito supera l’importo della rata, l’eccedenza resta disponibile per compensazioni future.

    In pratica

    • La compensazione F24 richiede che il credito sia già disponibile (dichiarazione presentata, credito certificato): non è possibile usare un credito ancora non maturato.
    • Per compensazioni superiori a 5.000 euro annui è necessario che la dichiarazione sia presentata tramite intermediario abilitato.
    • Verificare le causali dei crediti da compensare: ogni tipo di credito ha il proprio codice tributo da inserire nella sezione Erario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso pagare i contributi INPS in contanti o con bonifico?

    No. I contributi INPS si versano esclusivamente tramite modello F24, presentato telematicamente o allo sportello bancario/postale. Il bonifico diretto all’INPS non è previsto.

    Dove trovo la mia matricola INPS?

    La matricola INPS si trova nell’estratto conto contributivo, nella tariffazione scaricabile dal Cassetto previdenziale o nelle comunicazioni ufficiali che l’INPS invia all’iscrizione. In alternativa si può richiedere al proprio CAF o patronato.

    Cosa succede se pago in ritardo?

    Il versamento tardivo comporta sanzioni civili calcolate sull’importo non versato, proporzionali ai giorni di ritardo. Sono distinte dalle sanzioni tributarie e vengono calcolate dall’INPS. È comunque possibile regolarizzare la propria posizione.

    Posso rateizzare i contributi INPS?

    Le rate fisse sono già distribuite in quattro scadenze annuali. In caso di difficoltà economiche o di omissioni pregresse, l’INPS può concedere la dilazione del debito in rate, su domanda del contribuente.

    Cosa sono le causali contributo nell'F24?

    Sono codici alfanumerici che identificano il tipo di contributo versato (quota fissa artigiani, quota percentuale commercianti, ecc.). Le causali aggiornate sono indicate nella circolare INPS annuale e nella tariffazione precompilata.

    Posso compensare i contributi INPS con un credito IVA?

    Sì, in linea di principio il credito IVA può essere compensato con i contributi INPS nel modello F24, nel rispetto dei limiti annui di compensazione e delle regole specifiche in vigore (verifica con il proprio consulente o con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate).

    Il Cassetto previdenziale INPS è accessibile a tutti?

    Sì, a tutti i titolari di una posizione INPS con credenziali SPID, CIE o PIN INPS. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione IVS trovano la tariffazione precompilata e l’estratto conto nella propria area personale.

    Vedi anche: Forfettario e contributi INPS, Versare le ritenute con F24, Come si compila e si paga un F24, Codice tributo sbagliato nell’F24, F24 e senza sostituto e Compensazioni F24 e crediti fiscali.

  • Art. 1241 Codice della Navigazione – Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri

    Art. 1241 Codice della Navigazione – Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la commissione per l'inchiesta formale sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d'inchiesta è inviato al procuratore del Re Imperatore. Il verbale d'inchiesta ha valore di rapporto.

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