Autore: Andrea Marton

  • Art. 36 CTS – Risorse

    Art. 36 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Risorse

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al ((venti)) per cento del numero degli associati ((, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati)) .

  • Art. 177 TUIR: Scambi di partecipazioni

    Art. 177 TUIR: Scambi di partecipazioni

    Art. 177 TUIR – Scambi di partecipazioni (N.D.R.: ex art.5, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358. Per la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l’art.2 del citato DLG n.199 del 2007.)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 17

    “1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, ovvero incrementa la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non da’ luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

    2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa’, mediante i quali la societa’ conferitaria acquisisce, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una societa’ di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa’ conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

    a) e’ inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

    b) e’ superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

    2-bis. Quando la societa’ conferitaria non acquisisce il controllo di una societa’, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne’ incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

    a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

    b) le partecipazioni sono conferite in una societa’, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

    2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa’, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite societa’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile anch’esse rientranti tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo e’ superiore alla meta’ del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette societa’ controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.(1)

    2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e’ esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.

    3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2.”

    _______________________

    (1) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192.

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  • Art. 51 D.Lgs. 231/2001 – Durata massima delle misure cautelari

    Art. 51 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Durata massima delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare ((un anno)) .

    2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare ((un anno e quattro mesi)) .

    3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

    4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

  • Art. 832 Codice della Navigazione – Incidenti ad aeromobili italiani all’estero

    Art. 832 Codice della Navigazione – Incidenti ad aeromobili italiani all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • CCNL Stabilimenti Balneari: apprendistato stagionale 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Apprendistato stagionale nel CCNL Stabilimenti Balneari: cicli, durata e retribuzione 2026

    Il settore balneare è uno dei pochi in Italia in cui l’apprendistato professionalizzante può svolgersi in cicli stagionali: lo stesso apprendista può essere richiamato ogni estate per acquisire progressivamente la qualifica professionale, senza che l’interruzione invernale azzeri il percorso.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio prevede l’apprendistato in cicli stagionali per un totale di 48 mesi dalla prima assunzione. La retribuzione parte dall’80% del minimo tabellare nei primi 12 mesi, sale all’85% nei secondi 12 mesi e al 90% nel terzo anno. La formazione professionalizzante è obbligatoria e si accumula tra una stagione e l’altra.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte normativa
    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 (apprendistato in cicli stagionali); CCNL Turismo Confcommercio

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante in cicli stagionali – CCNL Turismo Confcommercio
    Fase Periodo cumulato Percentuale retributiva Note
    1° fase Primi 12 mesi cumulati 80% del minimo tabellare Incluse prime stagioni
    2° fase Mesi 13-24 cumulati 85% del minimo tabellare Formazione prosegue
    3° fase Mesi 25-36 cumulati 90% del minimo tabellare Avvicinarsi alla qualifica
    4° fase (se prevista) Mesi 37-48 cumulati 95% del minimo tabellare Solo se percorso > 36 mesi
    Dopo i 48 mesi Fine apprendistato 100% (livello ordinario) Trasformazione a T.I. o scioglimento

    Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di qualifica che l’apprendista deve conseguire, non al livello inferiore. La retribuzione include la tredicesima e la quattordicesima nella stessa proporzione percentuale. Il periodo di apprendistato conta ai fini dell’anzianità aziendale, inclusi gli scatti di anzianità.

    Come funziona l’apprendistato in cicli stagionali

    L’art. 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015 attribuisce ai contratti collettivi nazionali la facoltà di disciplinare modalità specifiche di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali. Il CCNL Turismo Confcommercio ha esercitato questa facoltà, prevedendo che il datore di lavoro possa assumere lo stesso apprendista con più contratti a tempo determinato nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

    Il meccanismo funziona così:

    1. Il datore assume l’apprendista per la prima stagione estiva (es. giugno-settembre 2026) con contratto di apprendistato professionalizzante in ciclo stagionale.
    2. A fine stagione il contratto si risolve, ma l’apprendistato non è «azzerato»: i mesi lavorati si cumulano.
    3. La stagione successiva il datore richiama lo stesso apprendista con un nuovo contratto a termine, che prosegue il percorso formativo dal punto in cui si era interrotto.
    4. Il cumulo continua fino al raggiungimento dei 48 mesi complessivi dalla prima assunzione.

    Per quali livelli e qualifiche si applica

    L’apprendistato professionalizzante può essere attivato per i livelli 2, 3, 4, 5, 6S e 6 della classificazione contrattuale. Le principali figure del comparto balneare a cui si applica sono:

    • Assistente bagnanti (livello 5);
    • Istruttore di nuoto con brevetto (livello 4);
    • Capo assistente bagnanti (livello 3);
    • Cassiere (livello 5);
    • Segretario (livello 4);
    • Bagnino cabinista / operaio comune (livello 6).

    Non è previsto per il livello 7 (mansioni elementari non qualificabili come apprendistato) né per il livello 1 e i quadri.

    La formazione: obbligatoria e documentata

    L’apprendistato professionalizzante richiede una componente di formazione obbligatoria, articolata in:

    • Formazione trasversale: sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), competenze di base.
    • Formazione professionalizzante: specifica per la mansione balneare, non inferiore a 120 ore nel triennio. Può svolgersi tramite gli enti bilaterali del turismo (EBNT e enti bilaterali territoriali) o attraverso corsi aziendali documentati.

    Il datore deve assegnare all’apprendista un tutor aziendale che supervisiona il percorso formativo e certifica le competenze acquisite. Il mancato svolgimento della formazione rende illegittimo il contratto di apprendistato, con conseguente conversione in contratto ordinario e obbligo di corrispondere le differenze retributive.

    Vantaggi per il datore: sgravi contributivi

    L’apprendistato professionalizzante consente al datore di lavoro di beneficiare di significativi sgravi contributivi: la contribuzione INPS a carico del datore per gli apprendisti è ridotta rispetto ai lavoratori ordinari. Nelle aziende con meno di 9 dipendenti (fascia molto diffusa nel settore balneare), l’aliquota contributiva datoriale è particolarmente agevolata per i primi tre anni. Questi sgravi rendono l’apprendistato stagionale uno strumento economicamente vantaggioso per i piccoli stabilimenti che vogliono formare personale qualificato e fidelizzarlo nel tempo.

    Casi pratici

    Tizio – apprendista bagnino, primo anno di ciclo stagionale
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista per la qualifica di assistente bagnanti (livello 5) il 1° giugno 2026 con contratto stagionale a termine. Il suo minimo tabellare di riferimento è quello del livello 5 (1.580 € dal giugno 2026). Come apprendista al primo anno (80%), Tizio percepisce 1.580 × 80% = 1.264 € lordi/mese. Il datore gli assegna il tutor e avvia le 120 ore di formazione professionalizzante. A fine stagione (30 settembre) il contratto si risolve: Tizio ha accumulato 4 mesi di apprendistato stagionale.
    Caia – apprendista al terzo anno, richiamata per la quarta stagione
    Caia viene richiamata per la quarta stagione estiva. Ha accumulato 30 mesi di apprendistato in cicli precedenti: si trova nella 3° fase (90% del minimo). Percepisce 1.580 × 90% = 1.422 € lordi/mese. Se il datore la richiamasserà ancora per la quinta stagione (mesi 37-48), la retribuzione salirà al 95%. Al completamento dei 48 mesi complessivi il datore deve decidere: assumere Caia a tempo indeterminato al livello 5 oppure sciogliere il rapporto corrispettendo le spettanze di fine rapporto.
    Sempronio – datore che non rispetta la formazione
    Sempronio è assunto come apprendista ma il datore non organizza mai le ore di formazione previste dal contratto di apprendistato. Dopo due stagioni, Sempronio si rende conto che l’apprendistato è illegittimo per mancanza di formazione. Con l’aiuto di Uiltucs, chiede la conversione del contratto in ordinario e il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e il 100% del minimo tabellare del livello 5 per tutte le ore lavorate. L’irregolarità espone il datore a sanzioni ispettive.

    Domande frequenti

    Come funziona l’apprendistato in cicli stagionali negli stabilimenti balneari?
    Il CCNL prevede che il datore possa assumere lo stesso apprendista con più contratti a termine, per un totale di 48 mesi dalla prima assunzione. Ogni stagione si cumula con le precedenti. Al termine dei 48 mesi il datore deve assumere a tempo indeterminato o sciogliere il rapporto.
    Qual è la retribuzione dell’apprendista negli stabilimenti balneari?
    80% del minimo tabellare nei primi 12 mesi cumulati, 85% nei mesi 13-24, 90% nei mesi 25-36, 95% oltre i 36 mesi. Le percentuali si applicano al minimo del livello di qualifica da conseguire.
    Per quali livelli si può attivare l’apprendistato negli stabilimenti balneari?
    Per i livelli 2, 3, 4, 5, 6S e 6. Le principali figure applicabili sono: assistente bagnanti (5), istruttore nuoto (4), capo assistente (3), cassiere (5), bagnino cabinista (6).
    Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
    La formazione professionalizzante non può essere inferiore a 120 ore nel triennio. Si aggiunge la formazione trasversale sulla sicurezza. Il datore deve assegnare un tutor aziendale e documentare la formazione svolta.
    Cosa succede se il datore non richiama l’apprendista nella stagione successiva?
    Se non viene richiamato senza giusta causa, il rapporto si intende risolto e il lavoratore riceve TFR e spettanze di fine rapporto. Non c’è trasformazione automatica a tempo indeterminato, a meno che i 48 mesi siano già stati completati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) e all’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 45 CAD – Valore giuridico della trasmissione

    Art. 45 D.Lgs. 82/2005 CAD – Valore giuridico della trasmissione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la ((…)) provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (28)

    2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

  • CCNL Cooperative Agricole: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: livelli, qualifiche e mansioni

    Il corretto inquadramento professionale è il punto di partenza di ogni rapporto di lavoro: determina la retribuzione minima, la durata del periodo di prova, il trattamento in caso di malattia e molto altro. Questa guida illustra come funziona il sistema dei livelli nel CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole prevede un sistema di inquadramento su livelli distinti per operai e impiegati, che va dalle mansioni esecutive elementari fino alle posizioni di coordinamento e responsabilità. L’assegnazione al livello corretto determina il minimo retributivo, il periodo di prova e gli altri istituti contrattuali applicabili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Struttura del sistema di inquadramento

    Il CCNL Cooperative Agricole adotta un sistema di classificazione per livelli, distinto tra la categoria degli operai e quella degli impiegati. La scelta del livello di inquadramento non è discrezionale: il contratto prevede per ciascun livello una declaratoria, vale a dire una descrizione delle caratteristiche delle mansioni, e un elenco di profili esemplificativi (figure professionali tipiche). L’inquadramento avviene assegnando il lavoratore al livello la cui declaratoria corrisponde alle mansioni effettivamente e prevalentemente svolte.

    La distinzione tra operai e impiegati rileva non solo ai fini retributivi, ma anche per istituti quali:

    • il periodo di prova (durata diversa per categoria);
    • le modalità di calcolo dello straordinario (paga oraria o mensile come base);
    • il trattamento di malattia e infortunio (percentuali di integrazione e comporto);
    • la disciplina del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.

    I livelli degli operai: dalla mansione comune alla specializzazione

    Gli operai delle cooperative agricole svolgono lavori manuali connessi alla coltivazione, alla raccolta, all’allevamento, alla trasformazione dei prodotti e alla manutenzione degli impianti e dei terreni. Il contratto individua tradizionalmente tre macro-fasce:

    Operaio comune

    Svolge mansioni elementari che non richiedono specifica formazione professionale né esperienza tecnica. Esempi tipici: raccolta manuale di prodotti ortofrutticoli, pulizia e preparazione delle aree, movimentazione manuale di merci e materiali, attività generiche di supporto. Il livello comune è il punto di ingresso nel settore e corrisponde al minimo tabellare più basso per gli operai.

    Operaio qualificato

    Possiede una specifica capacità tecnica acquisita per formazione professionale o esperienza pluriennale. Le mansioni richiedono autonomia operativa limitata ma competenza certificabile. Profili tipici: operatore di impianti di prima trasformazione, addetto alla cura degli animali da reddito, potatore specializzato, trattorista per macchine di media complessità. L’operaio qualificato percepisce un minimo tabellare superiore all’operaio comune.

    Operaio specializzato

    Possiede elevata perizia tecnica, spesso certificata da abilitazioni o patenti specifiche (es. patente per macchine operatrici complesse, certificazioni per trattamenti fitosanitari, qualifica di mungitore meccanizzato). Può operare con ampia autonomia e talvolta supervisionare altri operai nelle operazioni di propria competenza. È il livello più alto della categoria operaia e accede al minimo tabellare più elevato per gli operai.

    Nelle declaratorie contrattuali possono comparire ulteriori distinzioni (es. operaio specializzato super o livelli intermedi). Per la classificazione esatta si rinvia all’allegato di classificazione del testo CCNL vigente.

    I livelli degli impiegati: dal personale d’ordine ai quadri

    Gli impiegati delle cooperative agricole svolgono attività amministrative, tecniche, commerciali o di coordinamento. Il sistema di livelli per gli impiegati riflette la complessità e l’autonomia delle funzioni svolte.

    Impiegato d’ordine

    Svolge mansioni esecutive di supporto amministrativo o tecnico, con istruzioni precise e scarsa autonomia decisionale. Esempi: addetto al protocollo, operatore di data entry, assistente di magazzino con mansioni impiegatizie.

    Impiegato di concetto

    Svolge mansioni che richiedono iniziativa e autonomia nell’ambito di procedure definite. Può gestire pratiche amministrative complesse, tenere la contabilità di base, coordinare i rapporti con fornitori e clienti. È il livello impiegatizio più diffuso nelle cooperative di media dimensione.

    Impiegato di concetto con funzioni direttive / Quadro

    Esercita funzioni con ampia autonomia gestionale e responsabilità su un’area organizzativa (es. responsabile amministrativo, responsabile di stabilimento, responsabile agronomico). I quadri – ove previsti dal contratto – costituiscono una categoria distinta tra impiegati e dirigenti, con specifiche tutele in materia di sviluppo professionale e trattamento economico.

    Come avviene l’inquadramento: iter e contestazioni

    All’atto dell’assunzione il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore il livello di inquadramento, le mansioni affidate e la retribuzione corrispondente. Questo avviene mediante la lettera di assunzione (obbligatoria ai sensi del d.lgs. 152/1997 e succ. mod.).

    Se il lavoratore ritiene di essere inquadrato a un livello inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, può:

    1. Contestare l’inquadramento per via sindacale, rivolgendosi alla propria organizzazione di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL).
    2. Ricorrere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una verifica ispettiva.
    3. Agire in via giudiziale dinanzi al Tribunale del lavoro, chiedendo l’accertamento del corretto livello e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, con decorrenza dalla data in cui le mansioni superiori sono state effettivamente svolte.

    Il termine di prescrizione per le differenze retributive è di cinque anni dal momento in cui ciascuna quota è divenuta esigibile (in costanza di rapporto, con cautele legate al rischio di reazione del datore; definitivamente decorsi dalla cessazione del rapporto).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    L’art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore adibito a mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente al livello superiore per tutta la durata dell’assegnazione. Il CCNL può prevedere un periodo minimo dopo il quale l’assegnazione diventa definitiva, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, maternità) o di sostituzione concordata per un progetto determinato.

    La promozione automatica opera quando siano decorsi i termini contrattuali di adibizione a mansioni superiori senza che il datore abbia ripristinato le mansioni originarie: in quel caso il lavoratore acquisisce definitivamente il livello superiore, con tutti i riflessi economici e normativi connessi.

    I soci-lavoratori delle cooperative: un regime peculiare

    Le cooperative agricole spesso impiegano non solo lavoratori dipendenti ma anche soci-lavoratori. La l. 142/2001 stabilisce che il socio-lavoratore il cui rapporto di lavoro con la cooperativa sia di tipo subordinato ha diritto al trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicato dalla cooperativa per la categoria e il livello corrispondente.

    Il socio-lavoratore ha pertanto diritto alle stesse tutele contrattuali del dipendente per ciò che concerne l’inquadramento professionale e i minimi retributivi. Il rapporto mutualistico (regolato dallo statuto) e quello lavorativo (regolato dal CCNL) coesistono e si integrano senza sovrapporsi.

    Casi pratici

    Tizio — Trattorista inquadrato come operaio comune
    Tizio lavora da due anni come conduttore di trattori e mietitrebbie in una cooperativa cerealicola. È stato assunto come operaio comune, ma le sue mansioni richiedono la patente per macchine operatrici e autonomia nella gestione delle attrezzature. Si rivolge alla FLAI-CGIL locale: il delegato sindacale verifica le declaratorie contrattuali e conclude che Tizio svolge mansioni di operaio specializzato. Viene avviata una procedura di contestazione: la cooperativa riconosce l’inquadramento superiore e corrisponde le differenze retributive degli ultimi due anni.
    Caia — Impiegata amministrativa chiamata a svolgere funzioni direttive
    Caia è impiegata di concetto nella cooperativa di trasformazione in cui lavora. Per tre mesi sostituisce il responsabile amministrativo in malattia, svolgendo mansioni di impiegata con funzioni direttive. Al rientro del responsabile, la direzione la riassegna alle mansioni originarie senza corrisponderle la differenza retributiva per il periodo di sostituzione. Caia può chiedere il pagamento delle differenze per i tre mesi, poiché l’art. 2103 c.c. garantisce la retribuzione corrispondente al livello superiore per tutta la durata dell’assegnazione, indipendentemente dalla causa della sostituzione.

    Domande frequenti

    Quale livello spetta a un conduttore di macchine agricole nelle cooperative?
    I conduttori di macchine agricole rientrano di norma tra gli operai qualificati o specializzati, con livello determinato dalla complessità delle macchine condotte e dall’autonomia operativa richiesta. Il testo del CCNL riporta la declaratoria di ciascun livello con i profili esemplificativi: occorre confrontare le mansioni concretamente svolte con la descrizione contrattuale.
    Può un impiegato essere adibito a mansioni di operaio nelle cooperative agricole?
    La modifica in peius della qualifica (demansionamento) è in linea di principio vietata dall’art. 2103 c.c. Sono ammesse eccezioni tassative: modifica degli assetti organizzativi, accordo individuale in sede protetta, patti di ricollocazione. In ogni caso il trattamento economico non può essere ridotto.
    Che differenza c’è tra operaio comune, qualificato e specializzato?
    Le declaratorie contrattuali distinguono l’operaio comune (mansioni esecutive semplici), l’operaio qualificato (mansioni con specifica capacità tecnica) e l’operaio specializzato (elevata perizia, autonomia, spesso con abilitazioni specifiche). Ciascun livello corrisponde a un minimo tabellare diverso.
    Cosa succede se il datore assegna mansioni superiori senza formalizzare il livello?
    Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il lavoratore che svolga mansioni proprie di un livello superiore ha diritto alla retribuzione corrispondente per tutta la durata dell’assegnazione. Trascorso il periodo previsto dal contratto, l’assegnazione può diventare definitiva.
    I soci-lavoratori delle cooperative agricole sono tutelati dal CCNL come i dipendenti?
    Sì. Ai sensi della l. 142/2001, il socio-lavoratore con rapporto di lavoro subordinato ha diritto al trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicato dalla cooperativa per la categoria e il livello corrispondente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per l’esatta classificazione professionale applicabile al proprio caso occorre consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.

  • Art. 306 bis Cod. Amb. – Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale

    Art. 306 Bis Cod. Amb. – Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell’ articolo 185 del codice di procedura civile , Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all’allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell’ articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , dell’ articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva in sede amministrativa .

    2. La proposta di transazione di cui al comma 1: a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa; b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l’obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare; c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica; d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all’impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente; e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) in caso di concorso di più soggetti nell’aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti; g) contiene l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.

    3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

    4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall’evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

    5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l’accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

    6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall’interessato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

    7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .

    8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest’ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

  • Art. 6 D.Lgs. 22/2015 – Domanda e decorrenza della prestazione

    Art. 6 D.Lgs. 22/2015 – Domanda e decorrenza della prestazione

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La domanda di NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    2. La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

  • CCNL Gomma Plastica: ferie, permessi, ex-festività e ROL

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica riconosce ferie annue tra 26 e 28 giorni lavorativi a seconda dell’anzianità. I lavoratori maturano inoltre ore di ROL (Riduzione Orario Lavoro) ed ex-festività soppresse. Il godimento delle ferie deve essere concordato con l’azienda; almeno due settimane consecutive devono essere fruite entro l’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Ferie e ROL – CCNL Gomma Plastica
    Istituto Operai Impiegati Note
    Ferie annue (0-5 anni anzianità) 26 giorni lavorativi 26 giorni lavorativi Anno solare
    Ferie annue (oltre 5 anni anzianità) 28 giorni lavorativi 28 giorni lavorativi Anno solare
    ROL (Riduzione Orario Lavoro) 40-56 ore/anno 40-56 ore/anno Da accordo integrativo
    Ex-festività soppresse 32 ore/anno (4 giorni) 32 ore/anno (4 giorni) Festività pre-1977 soppresse
    Permessi retribuiti per eventi 3 giorni per lutto familiare 3 giorni per lutto familiare Entro il 2° grado
    Permessi per matrimonio 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario Retribuiti

    Ferie annue: maturazione e fruizione

    Il CCNL Gomma Plastica attribuisce ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità 26 giorni lavorativi di ferie annue, che salgono a 28 giorni per chi supera i 5 anni di servizio. La maturazione avviene in proporzione ai mesi lavorati nell’anno solare (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

    L’art. 10 D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane consecutive siano fruite entro l’anno di maturazione e che le restanti due settimane siano fruite entro i 18 mesi successivi. Il CCNL non può derogare in pejus a questo limite: le ferie maturate ma non godute entro i termini si convertono in credito retributivo, non si perdono.

    ROL e flessibilità oraria

    Le ore di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) derivano storicamente dalla riduzione dell’orario contrattuale concordata a livello nazionale negli anni Ottanta-Novanta senza riduzione della retribuzione. Nel settore gomma-plastica il monte ore di ROL per lavoratore è di norma compreso tra 40 e 56 ore annue, stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali integrativi.

    Le ore di ROL devono essere fruite nell’anno di maturazione; quelle non fruite per esigenze aziendali documentate possono essere riportate nell’anno successivo o monetizzate, secondo le disposizioni del CCNL e degli accordi di secondo livello.

    Ex-festività soppresse

    Con L. 5 marzo 1977 n. 54 e successivi provvedimenti furono soppresse alcune festività civili e religiose (es. San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo nelle regioni ove non è festività locale). Il CCNL Gomma Plastica ha convertito queste giornate in 32 ore annue di permesso retribuito (ex-festività), da utilizzare individualmente previo accordo con il datore.

    Le ore di ex-festività non fruite entro l’anno non si perdono ma si accumulano; il datore che non consente la fruizione è tenuto alla liquidazione monetaria al termine del rapporto di lavoro.

    Permessi retribuiti per eventi personali

    Il CCNL riconosce i seguenti permessi retribuiti per eventi familiari:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di calendario;
    • Lutto per coniuge, convivente, parente/affine entro il 2° grado: 3 giorni lavorativi;
    • Gravi motivi familiari: permessi non retribuiti ai sensi della L. 53/2000 (congedo per gravi motivi);
    • Visite mediche e accertamenti specialistici: il CCNL e gli accordi aziendali prevedono spesso ore di permesso retribuito per visite documentate.

    I permessi per eventi familiari non rientrano nel conto delle ferie e non possono essere compensati con prestazione straordinaria.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie negate e scadenza
    Tizio ha maturato 28 giorni di ferie nel 2025 ma il datore ha autorizzato solo 14 giorni. Le restanti 14 giornate non fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi) si convertono in un credito monetario: Tizio ha diritto alla retribuzione corrispondente anche senza fruizione. Il datore che impedisce le ferie rischia sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
    Caia – ROL non fruito per chiusura impianto
    L’azienda di Caia chiude lo stabilimento per manutenzione straordinaria a luglio e imputa a Caia 40 ore di ROL senza che Caia ne avesse fatto richiesta. Il CCNL prevede che il ROL possa essere utilizzato dal datore per chiusure collettive, ma con preavviso di almeno 30 giorni e nei limiti del monte ore spettante. Caia verifica che le 40 ore non superino il suo monte ROL; se lo superano, le ore eccedenti devono essere retribuite come ferie o compensate diversamente.
    Sempronio – Permesso matrimonio
    Sempronio si sposa di venerdì. I 15 giorni di calendario decorrono dal giorno del matrimonio (venerdì incluso): comprendono quindi sabato, domenica, e i successivi giorni lavorativi fino alla scadenza. Sempronio torna in lavoro il lunedì della terza settimana successiva. Il permesso è retribuito al 100% e non incide sul calcolo delle ferie annue.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Gomma Plastica?
    26 giorni lavorativi fino a 5 anni di anzianità, 28 giorni oltre. Si aggiungono le ore di ROL (40-56 ore/anno) e le 32 ore di ex-festività.
    Le ferie non godute scadono?
    No, non si perdono. Devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003); se non fruite per causa imputabile al datore si convertono in credito monetario. Il patto di rinuncia alle ferie è nullo.
    Cos'è il ROL?
    Riduzione Orario di Lavoro: ore di riposo aggiuntivo maturate in sostituzione di riduzioni dell’orario contrattuale negoziate a livello nazionale. Nel settore gomma-plastica ammontano a 40-56 ore annue da fruire entro l’anno o, in subordine, entro l’anno successivo.
    Le ex-festività sono le stesse per tutti?
    Il nucleo di 32 ore/anno è uniforme. In alcune regioni, festività locali aggiuntive (es. patroni cittadini) possono aggiungere ulteriori giornate di permesso, a seconda degli usi locali e degli accordi aziendali.
    Il permesso per matrimonio è cumulabile con le ferie?
    Sì. Il permesso matrimoniale è un istituto autonomo (15 giorni di calendario retribuiti) e non incide sul conteggio delle ferie annue. Il lavoratore può scegliere di aggiungere giorni di ferie ordinarie per prolungare l’assenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Rimborso IVA: casi pratici art. 30 D.P.R. 633/1972

    L’art. 30 del D.P.R. 633/1972 (testo e commento) regola la chiusura annuale della posizione IVA e le tre vie alternative per gestire l’eccedenza detraibile: riporto nell’anno successivo, compensazione orizzontale su F24 e rimborso diretto. Questa pagina raccoglie i casi pratici più ricorrenti per aiutare il lettore a orientarsi tra le condizioni di legge, le soglie e le procedure operative.

    Quadro normativo

    Quando dalla dichiarazione IVA annuale risulta che l’IVA sugli acquisti supera l’IVA sulle vendite, il contribuente vanta un credito verso l’erario denominato eccedenza detraibile. L’art. 30 TUIVA disciplina questo credito stabilendo tre strumenti: detrazione nell’anno successivo (comma 1), compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 (comma 1), e rimborso (comma 2). Il rimborso è ammesso solo se ricorrono una delle quattro condizioni tassative del comma 2 (lettere a, b, c, d) e l’importo supera la soglia di 2.582,28 euro. Per importi superiori a 30.000 euro è richiesto il visto di conformità rilasciato da revisore legale o professionista abilitato ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 241/1997, oppure garanzia fideiussoria. I tempi ordinari di erogazione sono 90-180 giorni; percorsi accelerati esistono per gli esportatori abituali e per i soggetti in regime di split payment.

    Ambito di applicazione

    L’art. 30 riguarda tutti i soggetti passivi IVA obbligati alla dichiarazione annuale. Non si applica ai contribuenti in regime forfettario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014) né ai soggetti che non eseguono liquidazioni periodiche. La norma è strumentale al principio di neutralità IVA sancito dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 183): l’imposta non deve trasformarsi in costo permanente a carico dell’operatore economico che svolge attività imponibili. Il diritto al rimborso nasce in sede di dichiarazione annuale (modello IVA, quadro VR) e non può essere esercitato con le liquidazioni periodiche infra-annuali, che consentono invece il riporto del credito ma non il rimborso immediato, salvo le procedure infrannuali ex art. 38-bis comma 2 TUIVA per crediti maturati nel trimestre in presenza dei requisiti sostanziali.

    Profili operativi: le tre scelte e le loro implicazioni

    La scelta tra riporto, compensazione e rimborso non è neutra e va valutata caso per caso. Il riporto è automatico, non richiede adempimenti aggiuntivi e non presenta rischi, ma immobilizza liquidità per 12-18 mesi. La compensazione orizzontale è più flessibile: dal 2019 i crediti IVA superiori a 5.000 euro annui possono essere compensati in F24 solo dopo la presentazione della dichiarazione e con visto di conformità se l’importo supera 50.000 euro annui (art. 1 comma 574 L. 147/2013). Il rimborso è la scelta più efficace per recuperare liquidità, ma richiede la sussistenza di una delle condizioni del comma 2 e comporta un’istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate che può comprendere richieste documentali, verifiche incrociate con il modello IVA e, per importi rilevanti, visto obbligatorio. Gli operatori in split payment (art. 17-ter TUIVA) sono soggetti strutturalmente a credito IVA perché l’imposta è versata all’erario direttamente dall’acquirente pubblico: per questi soggetti il rimborso è la via naturale e i tempi sono tendenzialmente più rapidi.

    Caso 1: Caseificio che vende a IVA ridotta e acquista a IVA ordinaria

    Scenario. Tizio gestisce un caseificio. Acquista energia elettrica, materiali di confezionamento e attrezzature al 22%, ma vende i propri prodotti caseari al 4% (prodotti di prima necessità) e al 10%. A fine anno la dichiarazione IVA mostra un’eccedenza detraibile di 18.000 euro.

    Come si legge l’art. 30. Ricorre la condizione della lettera a) del comma 2: l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella delle vendite. Il contribuente ha quindi diritto di richiedere il rimborso dell’intera eccedenza. Poiché l’importo è inferiore a 30.000 euro, non è richiesto il visto di conformità, ma la richiesta deve essere formalizzata nel quadro VR della dichiarazione annuale IVA.

    • Verificare che l’aliquota media acquisti risulti documentabile dalle fatture passive dell’anno.
    • Compilare il quadro VR della dichiarazione IVA annuale con il codice della condizione (lettera a).
    • Indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere il bonifico.
    • Conservare le fatture passive per l’eventuale richiesta documentale dell’Agenzia delle Entrate.

    Caso 2: Esportatore abituale con eccedenza superiore a 30.000 euro

    Scenario. Caio gestisce un’impresa manifatturiera che esporta il 70% della propria produzione fuori dall’Unione Europea. Le cessioni all’esportazione sono non imponibili ex art. 8 TUIVA. A fine anno l’eccedenza detraibile è 85.000 euro.

    Come si legge l’art. 30. Ricorre la condizione della lettera b) del comma 2: operazioni non imponibili prevalenti. Per la soglia di 30.000 euro superata, il rimborso richiede obbligatoriamente il visto di conformità rilasciato da revisore legale o professionista abilitato ex art. 35 D.Lgs. 241/1997, in alternativa alla garanzia fideiussoria. Il visto attesta la correttezza della dichiarazione IVA presentata.

    • Verificare lo status di esportatore abituale: il rapporto tra operazioni non imponibili e volume d’affari deve superare il 10% (plafond).
    • Incaricare un revisore legale o professionista abilitato per il rilascio del visto di conformità.
    • Allegare alla dichiarazione la documentazione attestante le esportazioni (bolle doganali, fatture).
    • Compilare il quadro VR con la condizione lettera b) e indicare il visto.
    • Attendere 90-180 giorni per l’erogazione; per gli esportatori abituali l’Agenzia delle Entrate applica tendenzialmente procedure semplificate.

    Caso 3: Cessazione di attività con credito IVA residuo

    Scenario. Sempronia chiude definitivamente la propria attività di noleggio attrezzature. Alla data di cessazione ha un credito IVA residuo di 9.400 euro, in parte maturato per acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi mesi. Non ha pendenze tributarie.

    Come si legge l’art. 30. La lettera c) del comma 2 prevede espressamente il rimborso in caso di cessazione di attività. Il rimborso è ammesso per l’intero credito risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata. La cessazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con apposita variazione dati (modello AA9 o AA7 a seconda della natura giuridica). L’importo è inferiore a 30.000 euro, quindi non è richiesto il visto di conformità.

    • Presentare la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle Entrate.
    • Compilare l’ultima dichiarazione IVA annuale con il credito residuo nel quadro VX e la richiesta di rimborso nel quadro VR.
    • Verificare l’assenza di pendenze tributarie che potrebbero bloccare o compensare automaticamente il rimborso.
    • Attendere il bonifico sul conto corrente indicato; in caso di cessazione i controlli dell’Agenzia sono spesso più puntuali.

    Caso 4: Fornitore della pubblica amministrazione in split payment

    Scenario. Una piccola impresa di servizi informatici fornisce prevalentemente enti pubblici soggetti al regime di split payment (art. 17-ter TUIVA). L’IVA è incassata dall’erario direttamente; il fornitore non riceve mai l’IVA dal cliente. A fine anno risulta un credito IVA di 22.000 euro.

    Come si legge l’art. 30. Lo split payment genera strutturalmente un credito IVA perché il fornitore paga l’IVA sugli acquisti ma non incassa quella sulle vendite. Il comma 2 lett. a) o lett. b) può essere invocato a seconda della composizione del fatturato. In alternativa, l’impresa può compensare il credito con altri tributi tramite F24, previa verifica del limite di 50.000 euro e dell’obbligo del visto. Per importi inferiori a 30.000 euro la strada del rimborso annuale è la più diretta.

    • Verificare quale condizione del comma 2 ricorre in base alla struttura delle operazioni (aliquota media o prevalenza operazioni in split payment).
    • Valutare la compensazione orizzontale come alternativa, specialmente in presenza di debiti IRES o IRPEF da versare nello stesso anno.
    • Se si opta per il rimborso, compilare il quadro VR e indicare il conto corrente.
    • Monitorare i tempi: l’Agenzia delle Entrate tende a riconoscere la situazione strutturale dei soggetti in split payment, ma può richiedere documentazione delle fatture verso enti pubblici.

    Caso 5: Acquisto di bene ammortizzabile rilevante

    Scenario. Tizio, dentista con studio professionale, acquista un’attrezzatura diagnostica per 60.000 euro + IVA al 22% (13.200 euro). Le proprie prestazioni sanitarie sono esenti ex art. 10 n. 18 TUIVA. Il rapporto di detrazione (pro-rata) per l’anno è del 30%, ma l’attrezzatura viene utilizzata anche per prestazioni imponibili a pazienti privati solventi.

    Come si legge l’art. 30. La lettera d) del comma 2 prevede il rimborso in caso di acquisto di beni ammortizzabili che generano un credito superiore alla soglia. Tuttavia la detraibilità va calcolata applicando il pro-rata di detrazione. Il rimborso è ammesso solo sulla quota di IVA detraibile (13.200 × 30% = 3.960 euro), che però è inferiore alla soglia minima di 2.582,28 euro solo se il pro-rata fosse inferiore al 20% circa. In questo caso supera la soglia e il rimborso è ammissibile. L’importo è inferiore a 30.000 euro, quindi non è richiesto il visto.

    • Calcolare correttamente il pro-rata di detrazione annuale sulla base delle operazioni imponibili ed esenti.
    • Verificare che la quota di IVA detraibile sull’acquisto del bene ammortizzabile superi i 2.582,28 euro.
    • Compilare il quadro VR indicando la condizione lettera d) e allegare la fattura di acquisto del bene.
    • Conservare la documentazione attestante l’utilizzo del bene anche per operazioni imponibili, utile in caso di verifica.

    Quando intervenire

    Il contribuente deve attivarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (ordinariamente il 30 aprile dell’anno successivo, con possibilità di proroga). Il quadro VR della dichiarazione è il documento costitutivo del diritto al rimborso: se non viene compilato nell’anno di competenza, il credito può solo essere riportato o compensato. I termini decadenziali sono stringenti: l’omessa indicazione in dichiarazione equivale a rinuncia al rimborso per quell’annualità. Chi matura un credito IVA rilevante – anche per acquisti straordinari di beni strumentali o per un’annata con esportazioni eccezionali – deve pianificare la scelta prima della chiusura della dichiarazione, calcolando la convenienza tra rimborso (liquidità immediata ma tempi di attesa e onere documentale) e compensazione (più flessibile ma soggetta a limiti annuali e, sopra 5.000 euro, all’obbligo del visto di conformità dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione).

    Norme e fonti

    • Art. 30 D.P.R. 633/1972 (TUIVA) – eccedenza detraibile annuale, rimborso e condizioni
    • Art. 38-bis D.P.R. 633/1972 – modalità e tempi del rimborso IVA
    • Art. 8 D.P.R. 633/1972 – cessioni all’esportazione non imponibili
    • Art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972 – esenzione prestazioni sanitarie
    • Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – split payment per enti pubblici
    • Art. 17 D.Lgs. 241/1997 – compensazione orizzontale dei crediti fiscali
    • Art. 35 D.Lgs. 241/1997 – soggetti abilitati al visto di conformità
    • Art. 1 commi 574-576 L. 147/2013 – limiti alla compensazione IVA in F24
    • Direttiva 2006/112/CE, art. 183 – rimborso eccedenze IVA nell’ordinamento europeo

    Domande frequenti

    Qual è la soglia minima per chiedere il rimborso IVA annuale?

    L’art. 30 TUIVA fissa la soglia a 2.582,28 euro. Al di sotto di questo importo il rimborso non è ammesso e il credito può solo essere riportato nell’anno successivo o compensato tramite F24.

    È sempre obbligatorio il visto di conformità per il rimborso IVA?

    No. Il visto di conformità rilasciato da revisore legale o professionista abilitato è obbligatorio solo per rimborsi superiori a 30.000 euro. In alternativa al visto, il contribuente può presentare garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

    Posso chiedere il rimborso se sono in regime forfettario?

    No. I contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA sulle proprie operazioni e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, né al rimborso. L’art. 30 TUIVA si applica esclusivamente ai soggetti passivi IVA in regime ordinario.

    Cosa succede se dimentico di compilare il quadro VR in dichiarazione?

    L’omessa compilazione del quadro VR nella dichiarazione annuale preclude il rimborso per quell’annualità. Il credito non va perduto: può essere riportato nell’anno successivo e compensato tramite F24. Per recuperare il diritto al rimborso sull’annualità omessa occorre presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza previsti dalla legge, verificando caso per caso la fattibilità con un professionista abilitato.

    Vedi anche: Rimborso IVA trimestrale, Dichiarazione IVA annuale, Chi deve presentare la dichiarazione IVA annuale, IVA presupposti applicativi, art. 7-ter T.U.IVA e Territorialità IVA.

  • Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 – Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 – Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Ai fini delle prove in condizioni reali a norma dell'articolo 60, il consenso informato dato liberamente dai soggetti delle prove è ottenuto prima della loro partecipazione a tali prove e dopo che sono stati debitamente informati con indicazioni concise, chiare, pertinenti e comprensibili riguardanti:

    a) la natura e gli obiettivi delle prove in condizioni reali e i possibili disagi che possono essere connessi alla loro partecipazione;

    b) le condizioni alle quali devono essere effettuate le prove in condizioni reali, compresa la durata prevista della partecipazione del soggetto o dei soggetti;

    c) i loro diritti e le garanzie riconosciute al soggetto in relazione alla loro partecipazione, in particolare il loro diritto di rifiutarsi di partecipare e il diritto di ritirarsi dalle prove in condizioni reali in qualsiasi momento, senza alcun conseguente pregiudizio e senza dover fornire alcuna giustificazione;

    d) le modalità per richiedere che le previsioni, raccomandazioni o decisioni del sistema di IA siano ignorate o ribaltate;

    e) il numero di identificazione unico a livello dell'Unione delle prove in condizioni reali conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante legale da cui è possibile ottenere ulteriori informazioni.

    2. Il consenso informato è datato e documentato e una copia è consegnata ai soggetti delle prove o al loro rappresentante legale.