In sintesi
- In caso di incidente o inconveniente grave all'estero a un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da un'impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'ANSV, il Ministero degli Affari Esteri e l'ENAC.
- La norma completa il sistema bilaterale delineato dall'art. 831: mentre quest'ultimo disciplina gli incidenti a aeromobili stranieri in Italia, l'art. 832 regola la situazione speculare.
- L'L. 24 aprile 1998, n. 128 ha chiarito che il termine «straniero» nel Codice della navigazione si riferisce a soggetti di Stati non UE, rilevante per la determinazione delle procedure applicabili.
- Il ruolo dell'autorità consolare è quello di raccordare i flussi informativi tra il luogo dell'incidente all'estero e le autorità italiane competenti.
- La comunicazione consolare consente all'ANSV di valutare se assumere la conduzione dell'inchiesta tecnica ai sensi dell'art. 826, comma 2, qualora lo Stato di occorrenza non la effettui.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 832 Codice della Navigazione — Incidenti ad aeromobili italiani all’estero
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
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Commento
La norma speculare all'art. 831
L'articolo 832 del Codice della navigazione chiude il sistema di comunicazione internazionale degli incidenti aeronautici delineato negli articoli precedenti, disciplinando la situazione speculare rispetto all'art. 831: se quest'ultimo regola gli incidenti a aeromobili stranieri nel territorio italiano, l'art. 832 disciplina gli incidenti occorsi all'estero a aeromobili di nazionalità italiana o eserciti da imprese italiane. In questo caso, il canale di informazione è invertito: non è l'ANSV a comunicare al Ministero degli Affari Esteri, ma è l'autorità consolare italiana nel Paese straniero a informare l'ANSV, il Ministero degli Affari Esteri e l'ENAC. La scelta di coinvolgere il consolato è razionale: l'autorità consolare è la struttura istituzionale italiana presente nel territorio straniero dove si è verificato l'incidente, e può quindi raccogliere e trasmettere tempestivamente le informazioni disponibili.
Il criterio di collegamento: immatricolazione e sede dell'esercente
L'obbligo di comunicazione dell'art. 832 si attiva quando ricorrono due criteri alternativi di collegamento con l'Italia: l'aeromobile è immatricolato in Italia (criterio formale legato al registro aeronautico nazionale) oppure è esercito da un'impresa con sede legale in Italia (criterio sostanziale legato al soggetto che svolge l'attività di trasporto aereo). Questi due criteri rispecchiano quelli previsti dall'Allegato 13 ICAO per la partecipazione degli Stati alle inchieste: lo Stato di immatricolazione e lo Stato dell'esercente hanno diritto di nominare un rappresentante accreditato all'inchiesta condotta dallo Stato di occorrenza. Nella prassi, i due criteri spesso coincidono, poiché le compagnie italiane tendono a immatricolare i propri aeromobili in Italia. Possono però divergere: un aeromobile immatricolato in Italia può essere esercito da una compagnia straniera in codeshare, o viceversa un aeromobile immatricolato all'estero può essere esercito da una compagnia italiana operante in leasing.
Il chiarimento della L. 128/1998 sul termine 'straniero'
L'articolo 832 reca un'importante nota di aggiornamento normativo: la L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto che, in tutte le disposizioni della parte seconda del Codice della navigazione, il termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Questa precisazione, apparentemente tecnica, ha una rilevanza sistematica significativa. Prima dell'intervento del 1998, il termine «straniero» poteva essere interpretato in senso ampio, comprensivo anche dei cittadini e degli operatori di altri Paesi europei. Dopo il 1998, la distinzione tra soggetti comunitari e soggetti extracomunitari è divenuta la linea di confine tra le procedure ordinarie di coordinamento europeo (fondate sui Regolamenti UE) e le procedure diplomatiche previste per gli Stati terzi. Per gli aeromobili immatricolati o eserciti da operatori di altri Stati UE, le procedure di coordinamento con le relative autorità investigative avvengono in larga misura attraverso i meccanismi della rete ENCASIA e del Regolamento UE 996/2010, senza la necessità di attivare i canali consolari e diplomatici previsti dall'art. 832.
Il ruolo dell'ANSV e la possibile assunzione dell'inchiesta
La comunicazione ricevuta dall'autorità consolare consente all'ANSV di valutare se vi siano i presupposti per l'esercizio della competenza extraterritoriale prevista dall'art. 826, comma 2: l'ANSV può condurre l'inchiesta tecnica su incidenti occorsi all'estero ad aeromobili italiani qualora nessun altro Stato la effettui. La valutazione è dunque la seguente: il Paese in cui è avvenuto l'incidente dispone di una propria autorità investigativa e intende condurre l'inchiesta? In caso affermativo, l'ANSV assume il ruolo di Stato interessato (di immatricolazione o dell'esercente) e nomina un proprio rappresentante accreditato. In caso negativo — ad esempio perché il Paese ha capacità investigative limitate o si trova in una situazione di conflitto — l'ANSV si attiva per condurre direttamente l'inchiesta, coordinandosi con il Ministero degli Affari Esteri e con l'ICAO per ottenere le autorizzazioni e le facilitazioni necessarie. Il rappresentante accreditato dell'ANSV partecipa all'inchiesta estera con gli stessi diritti previsti dall'Allegato 13 ICAO per qualsiasi Stato interessato.
Coordinamento consolare e assistenza alle vittime
Oltre alla funzione informativa verso le autorità aeronautiche italiane, l'autorità consolare svolge un ruolo fondamentale nell'assistenza alle vittime e ai loro familiari. In caso di incidente con vittime, il consolato gestisce le procedure di identificazione dei cittadini italiani deceduti, il rilascio dei passaporti di viaggio d'urgenza per i familiari che si recano sul posto, il coordinamento con le autorità locali per il rimpatrio delle salme e la trasmissione della documentazione necessaria alle pratiche successorie e risarcitorie. Le convenzioni internazionali applicabili ai risarcimenti — in particolare la Convenzione di Montréal del 1999 per il trasporto aereo internazionale di passeggeri, merci e bagagli — stabiliscono la responsabilità dell'operatore indipendentemente dalla colpa per danni fino a una determinata soglia, e la responsabilità per colpa presunta oltre tale soglia, con procedure di liquidazione che possono coinvolgere giurisdizioni di diversi Paesi.
Casi pratici
Caso 1: Incidente di aeromobile italiano in Paese africano
Un aeromobile cargo immatricolato in Italia ed esercito da una compagnia italiana precipita in un Paese africano che non dispone di una propria autorità investigativa per la sicurezza del volo. Il consolato italiano comunica immediatamente l'evento all'ANSV, all'ENAC e al Ministero degli Affari Esteri; l'ANSV, verificato che nessun altro Stato condurrà l'inchiesta, assume la conduzione dell'inchiesta tecnica ai sensi dell'art. 826, comma 2, inviando propri investigatori sul posto.
Caso 2: Aeromobile in leasing dall'estero coinvolto in incidente
Una compagnia aerea italiana opera in leasing un aeromobile immatricolato in Irlanda su una rotta europea; l'aeromobile subisce un incidente in Francia. Tizio, direttore operativo della compagnia, si interfaccia con il consolato italiano a Parigi che informa l'ANSV, il Ministero degli Affari Esteri e l'ENAC. L'ANSV nomina un rappresentante accreditato all'inchiesta condotta dall'autorità investigativa francese (BEA), in quanto l'esercente ha sede in Italia.
Caso 3: Incidente con vittime italiane all'estero
Un aeromobile italiano di linea subisce un incidente grave in un aeroporto straniero con diversi feriti tra i passeggeri italiani. Caio, console italiano nella città interessata, comunica immediatamente il fatto all'ANSV, al Ministero degli Affari Esteri e all'ENAC, e attiva contestualmente i servizi consolari per l'assistenza ai feriti, il contatto con le famiglie in Italia e la gestione delle procedure di rimpatrio d'urgenza.
Domande frequenti
Chi informa l'ANSV quando un aeromobile italiano subisce un incidente all'estero?
L'autorità consolare italiana nel Paese straniero dove è avvenuto l'incidente informa l'ANSV, il Ministero degli Affari Esteri e l'ENAC, secondo quanto previsto dall'art. 832 del Codice della navigazione.
L'ANSV può condurre l'inchiesta su un incidente avvenuto all'estero a un aeromobile italiano?
Sì, in base all'art. 826, comma 2, l'ANSV può condurre l'inchiesta tecnica su incidenti all'estero a aeromobili italiani qualora nessun altro Stato la effettui. In caso contrario, nomina un rappresentante accreditato all'inchiesta condotta dallo Stato di occorrenza.
Cosa cambia dopo la L. 128/1998 per la definizione di straniero nel Codice della navigazione?
La L. 128/1998 ha chiarito che straniero si riferisce solo a soggetti di Stati non UE. Per gli operatori e gli aeromobili degli altri Stati membri, si applicano i meccanismi di coordinamento europei previsti dal Regolamento UE 996/2010 e dalla rete ENCASIA, senza necessità di procedure diplomatiche.
Come vengono tutelate le vittime italiane di incidenti aerei all'estero?
Il consolato italiano assiste le vittime e i loro familiari nelle procedure di identificazione, rimpatrio e documentazione. Sul piano risarcitorio, si applicano le convenzioni internazionali (in particolare la Convenzione di Montréal del 1999 per il trasporto aereo internazionale) che stabiliscono la responsabilità dell'operatore.
Cosa succede se l'incidente avviene in un Paese che non è parte della Convenzione di Chicago?
Il quadro diventa più complesso: l'ANSV e il Ministero degli Affari Esteri devono operare attraverso canali diplomatici diretti per ottenere le informazioni necessarie e garantire la partecipazione italiana all'inchiesta. L'ICAO svolge in questi casi un ruolo di mediazione e facilitazione.
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