Autore: Andrea Marton

  • Art. 242 DPR 495/1992 – Profili professionali che dànno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici

    Art. 242 DPR 495/1992 – Profili professionali che dànno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nelle lettere a) e b) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ingegneri, possono essere effettuati con la collaborazione dei funzionari, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.

    2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.

    3. Nel caso che i profili professionali indicati nella tabella III.1 siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati.

    4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento.

  • Art. 13 D.Lgs. 201/2022 – Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi

    Art. 13 D.Lgs. 201/2022 – Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. L’attribuzione di diritti speciali o esclusivi è ammessa, in conformità al diritto dell’Unione europea, solo se indispensabile all’adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d’impresa e sulla base di un’adeguata analisi economica. L’ente locale dà conto dell’analisi e della valutazione circa la necessità di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 L. 68/1999 – Elenchi e graduatorie

    Art. 8 L. 68/1999 – Elenchi e graduatorie

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. 1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato

    2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

    3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

    4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.

    5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: ferie, permessi e ROL

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: ferie, permessi e ROL

    Quattro settimane di ferie annue, 32 ore di permessi ex festività e nuovi permessi per assistenza familiare: la guida completa per lavoratori fissi e stagionali del settore ortofrutticolo e agrumario.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari riconosce 4 settimane di ferie annue e 32 ore di permessi ex festività (ROL). I lavoratori stagionali maturano ferie pro rata. Almeno 2 settimane consecutive di ferie devono essere fruite nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003). Il rinnovo 2024 ha aggiunto 4 ore di permesso annuo per assistenza a figli (under 14) o familiari anziani (over 65).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ferie annue
    4 settimane (20 gg su 5 gg/sett. oppure 24 gg su 6 gg/sett.)
    Permessi ROL
    32 ore annue

    Tabella riepilogativa ferie e permessi

    Ferie e permessi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Istituto Quantità annua Note
    Ferie annue 4 settimane (20 o 24 giorni) Almeno 2 settimane consecutive nell’anno; fruizione entro l’anno
    Permessi ROL (ex festività) 32 ore Da fruire nell’anno di maturazione; non monetizzabili in costanza di rapporto
    Festività nazionali 11 giorni (legge) Fissate dalla L. 260/1949 e ss.mm.ii.; aggiuntive rispetto a ferie e ROL
    Permessi assistenza familiari (novità 2024) 4 ore annue Figli under 14 o familiari over 65; retribuiti
    Permessi per lavoratori stagionali Pro rata temporis 4 sett. × (mesi lavorati ÷ 12); liquidati a fine contratto se non fruiti

    Le ferie nel CCNL: regole fondamentali

    Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione italiana (art. 36, comma 3) e dal D.Lgs. 66/2003: almeno 4 settimane annue, di cui almeno 2 settimane consecutive da fruire nell’anno di maturazione e le restanti 2 entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari recepisce questi minimi di legge, fissando esattamente 4 settimane di ferie annue. Il datore di lavoro ha il potere di fissare il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali, ma deve garantire il godimento effettivo delle ferie. Il lavoratore non può rinunciarvi e la mancata fruizione non può essere compensata con denaro in costanza di rapporto.

    Ai fini del calcolo delle ferie:

    • si contano i giorni lavorativi (non di calendario): su 5 giorni/settimana le ferie annue corrispondono a 20 giorni lavorativi; su 6 giorni/settimana corrispondono a 24 giorni.
    • I giorni festivi che cadono durante il periodo di ferie non si computano come giornate di ferie.
    • La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, purché il lavoratore denunci tempestivamente lo stato di malattia e invii il certificato medico.

    Permessi ROL (ex festività soppresse)

    Le 32 ore di permesso retribuito annuo derivano dalla soppressione di alcune festività civili (L. 54/1977) e dalla loro conversione in permessi aggiuntivi. Non sono «ferie»: si tratta di giornate di riposo aggiuntive da fruire nell’anno di maturazione secondo le modalità concordate con il datore.

    Caratteristiche principali:

    • Le ore ROL non fruite entro l’anno di competenza di norma non si trasferiscono all’anno successivo; alcune aziende consentono il riporto per un breve periodo.
    • In caso di cessazione del rapporto, le ore ROL maturate e non fruite vengono liquidate nella busta paga finale.
    • Per i lavoratori stagionali, i permessi ROL maturano proporzionalmente al periodo di lavoro.

    Ferie e permessi per i lavoratori stagionali

    La stagionalità è una caratteristica strutturale del settore ortofrutticolo: decine di migliaia di lavoratori vengono assunti ogni anno per campagne di raccolta, lavorazione e confezionamento di durata variabile (da pochi mesi a 6-7 mesi). Per questi lavoratori:

    • Le ferie maturano pro rata temporis: per ogni mese lavorato matura 1/12 delle 4 settimane annue (circa 1,67 giorni al mese su 5 gg/sett.).
    • Di norma le ferie non vengono fruite durante il contratto stagionale (il periodo è già breve), ma vengono liquidate monetariamente alla fine del contratto nell’ultimo cedolino.
    • Analogamente maturano pro rata le 32 ore di ROL.
    • Se il lavoratore stagionale viene richiamato dalla stessa azienda nella stagione successiva senza soluzione di continuità riconosciuta, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto la maturazione continuativa delle ferie.

    Nuovi permessi per assistenza familiare (rinnovo 2024)

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha introdotto un’agevolazione specifica per conciliare lavoro e responsabilità familiari: i lavoratori hanno diritto a 4 ore annue di permesso retribuito per assistere figli di età inferiore a 14 anni o per accompagnare familiari anziani (di età superiore a 65 anni) a visite mediche o per altri bisogni urgenti. Questo permesso si aggiunge alle tutele di legge già esistenti (L. 104/1992 per assistenza disabili; D.Lgs. 151/2001 per maternità e congedi parentali).

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore stagionale di 5 mesi: calcolo ferie liquidate
    Tizio lavora 5 mesi (maggio-settembre) per la campagna pesca. Matura ferie pari a 4 settimane × (5/12) = 1,67 settimane ≈ 8,3 giorni lavorativi (su 5 gg/sett.). Non essendo possibile fruirle durante il contratto, vengono liquidate a fine campagna: 8,3 giorni × (1.674,95 ÷ 21,67 gg) ≈ 643 € lordi.
    Caia – Lavoratrice a tempo indeterminato: ferie parzialmente non godute
    Caia ha maturato 20 giorni di ferie nell’anno e ne ha fruiti solo 12 (una settimana in estate e giorni sparsi). I restanti 8 giorni non sono stati goduti per picchi di lavoro. Il datore può concederle di fruirli entro i 18 mesi successivi (L. 66/2003); se non li concede, matura un’inadempienza e Caia avrà diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti per causa imputabile al datore.
    Sempronio – Permesso ROL durante la campagna clementine
    Sempronio lavora a tempo indeterminato in un magazzino agrumario. A novembre, durante la campagna clementine, vorrebbe fruire di 8 ore ROL ma il datore nega il permesso per esigenze di produzione. Il CCNL non impone modalità di fruizione rigide, ma prevede che le ore vengano concesse tenendo conto delle esigenze aziendali. Sempronio e il datore concordano di posticipare le 8 ore a gennaio, in bassa stagione.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Ortofrutticoli?
    4 settimane annue (20 giorni su 5 gg/sett., 24 giorni su 6 gg/sett.). Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione per legge (D.Lgs. 66/2003).
    Un lavoratore stagionale ha diritto alle ferie?
    Sì, maturano pro rata temporis (4 sett. × mesi lavorati ÷ 12). Di norma vengono liquidate monetariamente a fine contratto stagionale.
    Cosa sono le 32 ore di ROL?
    Sono le ore di permesso retribuito che sostituiscono le ex festività civili abolite. Devono essere fruite nell’anno di maturazione e non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.
    Si possono monetizzare le ferie non godute?
    No, non in costanza di rapporto. La liquidazione in denaro è ammessa solo alla cessazione del rapporto (o per i lavoratori stagionali a fine contratto).
    Quante ore di permesso ci sono per assistenza a figli e familiari?
    Il rinnovo 2024 ha introdotto 4 ore annue di permesso retribuito per assistenza a figli under 14 o familiari anziani over 65.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Call Center e BPO: clausola sociale e cambio appalto 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: clausola sociale e cambio appalto 2026

    La tutela occupazionale più importante del settore call center: come funziona la clausola sociale in caso di cambio di appaltatore, quali sono gli obblighi dell’azienda subentrante e cosa prevede il CCNL Telecomunicazioni dopo il rinnovo 2025.

    In sintesi

    La clausola sociale dell’art. 53 del CCNL Telecomunicazioni (introdotta in attuazione dell’art. 1, co. 10, L. 11/2016 con accordo del 30 maggio 2016) impone una procedura strutturata in caso di cambio appalto nei call center: informativa sindacale preventiva, comunicazione dei dati dei lavoratori addetti e garanzie occupazionali a carico dell’impresa subentrante. Non è un obbligo assoluto di assunzione automatica, ma un quadro vincolante di tutele. Il rinnovo 2025 ha rafforzato la clausola nella parte speciale CRM/BPO.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO, art. 53
    Legge di riferimento
    Art. 1, co. 10, L. 11 agosto 2016, n. 11 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
    Accordo attuativo
    30 maggio 2016 (Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil)
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025 (rafforzamento clausola sociale CRM/BPO)
    Ambito
    Cambi di appalto nei servizi di Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing

    Perché il cambio appalto è un tema cruciale nel settore call center

    Il settore dei call center e del BPO è strutturato su contratti di servizio: un’azienda committente (es. un operatore telefonico, una banca, una compagnia di assicurazioni, un ente pubblico) affida la gestione del proprio servizio clienti a un’azienda appaltatrice. Periodicamente, il committente può decidere di cambiare appaltatore: per ragioni di costo, qualità del servizio, strategia aziendale.

    Storicamente, il cambio di appalto generava instabilità occupazionale sistematica: decine o centinaia di lavoratori rischiavano di perdere il posto ogni volta che il loro datore perdeva un contratto. In assenza di protezioni, i call center diventavano terreno fertile per contratti precari e abbattimento dei costi tramite licenziamento e riassunzione a condizioni peggiori.

    Per rispondere a questa specifica patologia del settore, nel 2016 sono intervenuti sia il legislatore sia le parti sociali.

    La base normativa: art. 1, co. 10, L. 11/2016

    L’art. 1, comma 10, della legge 11 agosto 2016, n. 11 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza») ha introdotto una norma specifica per il settore call center. Essa prevede che in caso di successione di imprese nello svolgimento di una medesima attività di call center per lo stesso committente, i rapporti di lavoro continuino con l’impresa subentrante, applicandosi i contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti.

    La norma non crea un obbligo assoluto e automatico di assunzione, ma impone che la successione avvenga nel rispetto delle regole contrattuali collettive, rendendo applicabile la clausola sociale.

    L’accordo attuativo del 30 maggio 2016 e l’art. 53 CCNL

    Le parti sociali del settore telecomunicazioni (Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) hanno dato attuazione alla norma di legge con un accordo del 30 maggio 2016, che ha riformulato l’art. 53 del CCNL Telecomunicazioni. L’accordo ha definito la procedura operativa da seguire in caso di cambio appalto:

    1. Informativa preventiva: l’azienda uscente deve informare le organizzazioni sindacali del cambio di appalto con congruo preavviso (tipicamente almeno 60 giorni prima dell’efficacia del cambio);
    2. Comunicazione dei dati: l’azienda uscente deve trasmettere all’azienda entrante l’elenco nominativo dei lavoratori addetti al servizio, con indicazione di: livello di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione in godimento, tipologia contrattuale (indeterminato, determinato, part-time ecc.);
    3. Garanzie occupazionali: l’azienda entrante è tenuta a rispettare le condizioni economiche e normative del CCNL applicato dall’azienda uscente, garantendo la continuità del trattamento economico per i lavoratori assorbiti;
    4. Esame sindacale congiunto: se l’azienda entrante non intende assorbire tutti i lavoratori, deve avviare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali per concordare le modalità di gestione dell’eccedenza.

    Cosa dice la giurisprudenza

    Il Tribunale di Roma (ordinanza citata nei materiali di settore) ha precisato che la clausola sociale dell’art. 53 CCNL Telecomunicazioni e dell’art. 1, co. 10, L. 11/2016 non dispongono un obbligo di assunzione automatico per l’impresa subentrante. La norma impone una procedura vincolante e tutele occupazionali, ma non trasferisce automaticamente i contratti di lavoro dal vecchio al nuovo appaltatore (differentemente da quanto avviene nel trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.).

    In concreto, ciò significa che:

    • se l’azienda entrante non avvia la procedura, è inadempiente e i lavoratori possono agire in sede sindacale o giudiziaria;
    • se l’azienda entrante avvia la procedura ma riduce l’organico, devono essere rispettate le regole sui licenziamenti collettivi (L. 223/1991);
    • il lavoratore che riceve un’offerta di assunzione a condizioni equivalenti non può rifiutarla senza perdere le tutele della clausola.

    Tabella riepilogativa

    Procedura di cambio appalto – clausola sociale art. 53 CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Fase Soggetto Obbligo
    1. Informativa preventiva Azienda uscente Comunicare alle OO.SS. il cambio appalto con preavviso congruo (tipicamente 60 giorni)
    2. Comunicazione dati Azienda uscente Trasmettere all’azienda entrante elenco lavoratori addetti con livello, anzianità, retribuzione
    3. Esame sindacale Azienda entrante + OO.SS. Avviare esame congiunto se non si assorbe tutta la forza lavoro
    4. Assunzione a condizioni equivalenti Azienda entrante Applicare CCNL e rispettare trattamento economico in godimento
    5. Gestione eccedenze Azienda entrante Se c’è riduzione di organico: procedure L. 223/1991 o accordi sindacali

    Il rafforzamento della clausola nel rinnovo 2025

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha dedicato specifica attenzione alla parte speciale CRM/BPO, rafforzando la clausola sociale e ribadendo le garanzie occupazionali in caso di cambio appalto. In particolare, il rinnovo ha:

    • confermato la procedura dell’art. 53 come vincolante anche per i nuovi contratti di appalto;
    • rafforzato il principio che l’impresa subentrante deve applicare il CCNL Telecomunicazioni e non contratti alternativi di settore (in chiaro riferimento al problema del dumping contrattuale);
    • rafforzato le commissioni paritetiche di monitoraggio sulla corretta applicazione della clausola sociale.

    La contrapposizione con il contratto Assocontact/Cisal

    Il dibattito sulla clausola sociale è strettamente legato alla contesa contrattuale nel settore. Le organizzazioni sindacali (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) denunciano che il contratto stipulato da Assocontact con Cisal avrebbe depotenziato la clausola sociale, rendendo più facile per le aziende di call center subentrate abbassare le tutele dei lavoratori in caso di cambio appalto. Questa è una delle ragioni principali per cui le sigle rappresentative contestano il contratto alternativo come «strumento di dumping contrattuale».

    Casi pratici

    Tizio – Cambio appalto con assorbimento totale
    Tizio lavora da 4 anni nel call center di assistenza clienti di un operatore telefonico. Il committente cambia appaltatore. L’azienda uscente avvia la procedura dell’art. 53 CCNL: informa il sindacato, comunica i dati di Tizio all’azienda entrante. La nuova azienda assorbe tutti i lavoratori, applicando il CCNL Telecomunicazioni e rispettando il livello 3 e l’anzianità maturata di Tizio. Il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.
    Caia – Cambio appalto con riduzione organico
    Caia è in un call center che perde un grosso appalto. L’azienda entrante assorbe solo 80 dei 120 lavoratori addetti. Avvia l’esame sindacale congiunto. Per i 40 lavoratori non assorbiti (tra cui inizialmente anche Caia), si apre la procedura di mobilità ex L. 223/1991. Il sindacato negozia un accordo che prevede: priorità ai volontari, mobilità su accordo, formazione per i reimpieghi. Alla fine Caia è tra i 15 lavoratori che ottengono un contratto con l’azienda entrante grazie all’accordo sindacale.
    Sempronio – Offerta peggiorativa rifiutata
    Sempronio riceve dall’azienda entrante un’offerta di assunzione al livello 2, mentre era al livello 3 con l’azienda uscente. L’offerta è peggiorativa rispetto al trattamento in godimento. Sempronio, con l’assistenza del sindacato, rifiuta l’offerta citando la violazione della clausola sociale che impone di rispettare le condizioni economiche del CCNL applicato. L’azienda entrante è obbligata a rivedere l’offerta o, in alternativa, a avviare la procedura per licenziamento giustificato motivo oggettivo con la relativa indennità.

    Domande frequenti

    Cosa prevede la clausola sociale per i lavoratori dei call center?
    L’art. 53 CCNL Telecomunicazioni (in attuazione L. 11/2016) impone una procedura vincolante: informativa sindacale preventiva, comunicazione dei dati dei lavoratori addetti e garanzie occupazionali a carico dell’impresa subentrante, che deve applicare il CCNL di riferimento.
    La clausola sociale garantisce il posto di lavoro in caso di cambio appalto?
    Non è un obbligo assoluto di assunzione automatica. Impone una procedura vincolante con garanzie occupazionali. In caso di riduzione dell’organico si applicano le procedure L. 223/1991 con coinvolgimento sindacale.
    Quali obblighi ha l’azienda uscente in caso di cambio appalto?
    Informare tempestivamente le organizzazioni sindacali e comunicare all’azienda entrante l’elenco dei lavoratori addetti con livello, anzianità e condizioni economiche.
    Il lavoratore che rifiuta l’assunzione dal nuovo appaltatore perde i diritti?
    Se l’offerta è a condizioni equivalenti o migliori, il rifiuto ingiustificato può far perdere le tutele della clausola. Se l’offerta è peggiorativa rispetto al CCNL, il rifiuto è giustificato.
    Il contratto Assocontact/Cisal rispetta la clausola sociale?
    Le organizzazioni sindacali rappresentative (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) contestano che il contratto alternativo Assocontact/Cisal depotenzi la clausola sociale, riducendo le tutele occupazionali in caso di cambio appalto rispetto al CCNL Telecomunicazioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina della clausola sociale si basa sull’art. 53 CCNL Telecomunicazioni e sull’art. 1, co. 10, L. 11 agosto 2016, n. 11. La giurisprudenza citata è in continua evoluzione: per situazioni specifiche è consigliabile consultare un avvocato del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 – (Reati societari)

    Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Reati societari)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile ((o da altre leggi speciali)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2621 del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2621-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2622 del codice civile , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69 ; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9) f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9) h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall' articolo 2628 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' articolo 2633 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' articolo 2636 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall' articolo 2629-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9) s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall' articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9) s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ((;)) ((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))

  • Art. 260 TUEL – Articolo 260

    Art. 260 TUEL – Articolo 260

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell’articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.

    2. Il Ministero dell’interno assegna all’ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all’ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

  • Art. 65 Reg. (UE) 2024/1689 – Istituzione e struttura del consiglio per l’IA europeo per l’intelligenza artificiale

    Art. 65 Reg. (UE) 2024/1689 – Istituzione e struttura del consiglio per l’IA europeo per l’intelligenza artificiale

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. È istituito un consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA»).

    2. Il consiglio per l'IA è composto di un rappresentante per Stato membro. Il Garante europeo della protezione dei dati partecipa come osservatore. Anche l'ufficio per l'IA partecipa alle riunioni del consiglio per l'IA senza partecipare alle votazioni. Altre autorità, organismi o esperti nazionali e dell'Unione possono essere invitati alle riunioni dal consiglio per l'IA caso per caso, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

    3. Ciascun rappresentante è designato dal rispettivo Stato membro per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro rappresentanti nel consiglio per l'IA:

    a) dispongano delle competenze e dei poteri pertinenti nel proprio Stato membro in modo da contribuire attivamente allo svolgimento dei compiti del consiglio per l'IA di cui all'articolo 66;

    b) siano designati come punto di contatto unico nei confronti del consiglio per l'IA e, se del caso tenendo conto delle esigenze degli Stati membri, come punto di contatto unico per i portatori di interessi;

    c) abbiano il potere di agevolare la coerenza e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti nel rispettivo Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento, anche attraverso la raccolta di dati e informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti in seno al consiglio per l'IA.

    5. I rappresentanti designati degli Stati membri adottano il regolamento interno del consiglio per l'IA a maggioranza di due terzi. Il regolamento interno stabilisce, in particolare, le procedure per il processo di selezione, la durata del mandato e le specifiche riguardanti i compiti del presidente, le modalità dettagliate relative al voto e l'organizzazione delle attività del consiglio per l'IA e dei suoi sottogruppi.

    6. Il consiglio per l'IA istituisce due sottogruppi permanenti al fine di fornire una piattaforma di cooperazione e scambio tra le autorità di vigilanza del mercato e notificare le autorità su questioni relative rispettivamente alla vigilanza del mercato e agli organismi notificati. Il sottogruppo permanente per la vigilanza del mercato dovrebbe fungere da gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) per il presente regolamento ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/1020. Il consiglio per l'IA può istituire altri sottogruppi permanenti o temporanei, se del caso, ai fini dell'esame di questioni specifiche. Se del caso, i rappresentanti del forum consultivo di cui all'articolo 67 possono essere invitati a tali sottogruppi o a riunioni specifiche di tali sottogruppi in qualità di osservatori.

    7. Il consiglio per l'IA è organizzato e gestito in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

    8. Il consiglio per l'IA è presieduto da uno dei rappresentanti degli Stati membri. L'ufficio per l'IA provvede alle funzioni di segretariato per il consiglio per l'IA, convoca le riunioni su richiesta della presidenza e prepara l'ordine del giorno in conformità dei compiti del consiglio per l'IA a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno.

  • Art. 89 RD 12/1941

    Art. 89 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 824 Codice della Navigazione – Vigilanza doganale

    Art. 824 Codice della Navigazione – Vigilanza doganale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono soggetti a vigilanza doganale anche gli aeromobili che navigano entro i confini del territorio dello Stato.

  • Art. 50 ter CAD – Piattaforma Digitale Nazionale Dati

    Art. 50 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Piattaforma Digitale Nazionale Dati

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente. (38)

    2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (38)

    2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. (38)

    3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.

    4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma

    2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. (38)

    5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

    6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell' articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

    7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già ((attivi)) .

    8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 816 Codice della Navigazione – Imbarco di armi, munizioni e gas tossici

    Art. 816 Codice della Navigazione – Imbarco di armi, munizioni e gas tossici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.