Testo dell'articoloVigente
Art. 8 L. 68/1999 – Elenchi e graduatorie
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. 1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione degli elenchi nel sistema del collocamento mirato
L'articolo 8 costituisce il perno amministrativo del sistema di collocamento mirato istituito dalla L. 68/1999: senza un elenco aggiornato e una graduatoria trasparente, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le persone con disabilità resterebbe affidato a meccanismi informali. La norma costruisce invece un registro pubblico e strutturato, in cui ogni iscritto è corredato di una scheda personale che ne descrive le capacità residue, le abilità acquisite, le inclinazioni professionali e le caratteristiche della disabilità. Questa scheda non è un mero formulario burocratico: è lo strumento tecnico attraverso cui il comitato tecnico analizza anche le caratteristiche dei posti da assegnare, realizzando il matching qualitativo che distingue il collocamento mirato dal semplice avviamento numerico della previgente L. 482/1968.
L'iscrizione nell'elenco: requisiti e ambito territoriale
Possono iscriversi nell'elenco le persone di cui all'articolo 1 della legge - vale a dire invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro con grado superiore al 33%, non vedenti e sordomuti, invalidi di guerra e per servizio - purché risultino disoccupate e aspirino a un'occupazione conforme alle proprie capacità. L'iscrizione avviene presso il servizio per il collocamento mirato competente per la residenza dell'interessato, ma la legge consente espressamente di iscriversi in altro servizio sul territorio nazionale, previa cancellazione dall'elenco di provenienza. Questa mobilità degli elenchi è un elemento di flessibilità importante per chi, per ragioni familiari o di opportunità lavorativa, abbia interesse a spostarsi in una diversa provincia.
Il comitato tecnico: composizione e compiti
Il comma 1-bis disciplina la struttura e i compiti del comitato tecnico che opera presso i servizi per il collocamento mirato. Si tratta di un organismo collegiale composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con specifica competenza in materia di disabilità. I suoi compiti sono tre: valutazione delle capacità lavorative della persona iscritta, definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento, predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Quest'ultimo compito è particolarmente rilevante perché garantisce che la permanenza nell'elenco sia coerente con lo stato di salute effettivo dell'iscritto, evitando sia mantenimenti impropri sia espulsioni automatiche in caso di miglioramenti transitori. La norma precisa che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, e che agli oneri si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
La graduatoria: criteri e trasparenza
Il comma 2 istituisce presso gli uffici competenti un elenco con unica graduatoria dei disabili disoccupati, che è pubblica. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4. Un principio importante è la esclusione dalla graduatoria delle prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa: l'indennizzo INAIL, ad esempio, non migliora la posizione in graduatoria, perché non riguarda la condizione occupazionale ma il ristoro di un danno subito. Questa scelta normativa evita che chi abbia subito infortuni più gravi (e quindi percepisce rendite più elevate) ottenga anche un vantaggio nella graduatoria di accesso al lavoro.
La tutela della posizione in graduatoria in caso di licenziamento
Il comma 5 introduce una significativa tutela per il lavoratore disabile che abbia già avuto un'esperienza di inserimento lavorativo e ne sia poi uscito per ragioni non imputabili a lui: il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo non fa perdere la posizione in graduatoria acquisita al momento dell'inserimento aziendale. In termini pratici, il lavoratore riprende dall'anzianità maturata prima di essere assunto, senza dover ricominciare dalla posizione più bassa. Questa disposizione riconosce il valore dell'esperienza lavorativa pregressa e protegge il disabile da ricadute occupazionali particolarmente penalizzanti, in un mercato del lavoro in cui la storia lavorativa è spesso la variabile più rilevante.
Tutela dei dati personali
Il comma 3 ricorda che gli elenchi e le schede devono essere formati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Questo richiamo, oggi da leggersi in coordinamento con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018), impone che le informazioni sensibili sulla salute degli iscritti siano trattate con le garanzie rafforzate previste per i dati di categoria particolare. Le schede sono accessibili agli uffici competenti per le finalità istituzionali, ma non costituiscono documenti di libera consultazione al pubblico nonostante la pubblicità della graduatoria.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione in una provincia diversa dalla residenza
Tizio, invalido civile con riduzione della capacità lavorativa del 60%, è residente a Napoli ma si trasferisce a Milano per seguire la famiglia. È iscritto nell'elenco del servizio per il collocamento mirato di Napoli. Prima di registrarsi a Milano, si cancella dall'elenco napoletano, presentando documentazione alla sede campana, e quindi si iscrive al servizio milanese competente per la sua nuova residenza. Il comitato tecnico milanese predispone una nuova scheda valutativa, che tiene conto del suo percorso lavorativo precedente e delle abilità acquisite. Tizio non perde la propria storia: la scheda viene aggiornata contestualmente.
Caso 2: Conservazione della posizione in graduatoria dopo licenziamento collettivo
Sempronia, non vedente, lavora da tre anni presso Alfa S.p.A. come operatrice di call center, assumendo una posizione avanzata in graduatoria grazie all'anzianità accumulata. L'azienda avvia una procedura di riduzione del personale ai sensi della L. 223/1991 e Sempronia rientra tra i licenziati. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, la cancellazione dall'elenco aziendale non la fa precipitare in fondo alla graduatoria del servizio: conserva la posizione acquisita prima dell'assunzione. Reiscrivendosi come disoccupata, viene quindi rapidamente riavviata presso un altro datore di lavoro in cerca di personale specializzato.
Caso 3: Funzione del comitato tecnico nella definizione del profilo lavorativo
Caio, sordomuto con competenze in grafica digitale, si iscrive all'elenco del servizio per il collocamento mirato di Torino. Il comitato tecnico - composto da un funzionario del servizio, un esperto medico-legale e una specialista del settore sociale - predispone la scheda di Caio evidenziando le sue elevate capacità visivo-spaziali, la padronanza dei principali software grafici e la totale autonomia nello svolgimento di attività a distanza. Sulla base di questa scheda, il servizio segnala Caio a Beta S.r.l., un'agenzia di comunicazione che ha avanzato richiesta nominativa di avviamento per un grafico. L'incontro è mirato e Caio viene assunto senza difficoltà di integrazione.
Domande frequenti
Chi può iscriversi nell'elenco del collocamento mirato?
Possono iscriversi le persone disabili rientranti nelle categorie dell'articolo 1 della L. 68/1999 - invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro con grado superiore al 33%, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra e per servizio - che risultino disoccupate e aspirino a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative residue.
È possibile iscriversi in una provincia diversa da quella di residenza?
Sì, la legge lo consente espressamente. Il disabile può iscriversi in qualunque servizio per il collocamento mirato sul territorio nazionale, a condizione di cancellarsi preventivamente dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Non è possibile essere contemporaneamente iscritti in più elenchi.
Cosa contiene la scheda individuale predisposta dal comitato tecnico?
La scheda riporta le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni della persona disabile, nonché la natura e il grado della disabilità. Il comitato tecnico analizza anche le caratteristiche dei posti di lavoro disponibili per facilitare l'incontro tra domanda e offerta. La scheda deve essere formata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Un indennizzo INAIL percepito per infortunio migliora la posizione in graduatoria?
No. Il comma 2 dell'articolo 8 esclude espressamente dalla formazione della graduatoria le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa, tra cui rientrano le rendite INAIL. La posizione in graduatoria dipende da altri criteri stabiliti dalle regioni, non dal livello di indennizzo ricevuto.
Se vengo licenziato per riduzione di personale, devo ricominciare da zero in graduatoria?
No. Il comma 5 dell'articolo 8 tutela esplicitamente il lavoratore disabile licenziato per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo: conserva la posizione in graduatoria acquisita al momento dell'inserimento nell'azienda. Questa protezione non si applica invece al licenziamento disciplinare per giusta causa.