Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 L. 68/1999 – Richieste di avviamento

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma. 6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’ articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’ articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’ articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.

7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria.

In sintesi

  • Il datore di lavoro deve presentare la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili.
  • L'invio del prospetto informativo di cui al comma 6 vale anche come presentazione della richiesta di avviamento al lavoro.
  • I disabili psichici vengono avviati esclusivamente su richiesta nominativa attraverso le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11; i datori che li assumono hanno diritto agli incentivi dell'articolo 13.
  • Il prospetto informativo, inviato telematicamente agli uffici competenti, deve indicare il numero complessivo dei dipendenti, i lavoratori computabili nella quota di riserva e i posti disponibili; è pubblico e non va aggiornato se la situazione occupazionale non cambia.
  • È istituita una Banca dati del collocamento mirato (sezione dedicata nella Banca dati politiche attive e passive) che raccoglie le informazioni su datori obbligati, lavoratori disabili, incentivi e convenzioni.
  • In caso di rifiuto da parte del datore di assumere il lavoratore invalido avviato, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale da trasmettere agli uffici competenti e all'autorità giudiziaria.
Indice dei contenuti

Il termine dei sessanta giorni e l'obbligo di richiesta di assunzione

L'articolo 9 regola la fase procedurale in cui l'obbligo di assunzione si traduce in atti amministrativi concreti. Il comma 1 fissa in sessanta giorni il termine entro cui il datore di lavoro, una volta sorto l'obbligo di assunzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, deve presentare agli uffici competenti la richiesta di avviamento. Questo termine non è meramente ordinatorio: il suo mancato rispetto costituisce la premessa per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, che decorrono appunto dal sessantunesimo giorno di inadempienza. Il calcolo del momento in cui insorge l'obbligo non è sempre agevole: occorre verificare la variazione dell'organico (superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 3), la cessazione di una sospensione degli obblighi, o la mancata copertura della quota di riserva a seguito di una risoluzione di un rapporto di lavoro con un disabile.

Il prospetto informativo come strumento di trasparenza e di richiesta implicita

Il comma 3 introduce una semplificazione procedurale rilevante: l'invio del prospetto informativo agli uffici competenti vale automaticamente anche come presentazione della richiesta di avviamento. Il prospetto informativo, disciplinato nel comma 6, è un documento che ogni datore di lavoro soggetto alla legge è tenuto a trasmettere in via telematica agli uffici competenti. Esso deve indicare: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva dell'articolo 3, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Il prospetto è pubblico e liberamente consultabile presso gli uffici. Una norma di semplificazione importante stabilisce che, se rispetto all'ultimo prospetto inviato non sono intervenute variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto a ripresentarlo. Il modello unico di prospetto e la periodicità di invio sono definiti con decreto ministeriale.

La Banca dati del collocamento mirato

Il comma 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 151/2015, ha istituito all'interno della Banca dati politiche attive e passive una sezione dedicata denominata «Banca dati del collocamento mirato». Si tratta di un'infrastruttura informativa che persegue quattro obiettivi: razionalizzare la raccolta sistematica dei dati, semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli, migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi della legge. La Banca dati è alimentata da più soggetti istituzionali: i datori di lavoro trasmettono i prospetti informativi e le informazioni sugli accomodamenti ragionevoli adottati; gli uffici competenti comunicano le sospensioni degli obblighi, gli esoneri, le convenzioni di integrazione lavorativa, i dati sugli iscritti e gli avviamenti; l'INPS carica le informazioni sugli incentivi di cui all'articolo 13; l'INAIL alimenta la sezione con i dati relativi agli interventi di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro; le regioni e le province autonome comunicano gli incentivi regionali e le informazioni sulle convenzioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 276/2003. Le informazioni sono disponibili agli uffici competenti regionali e possono essere integrate con il Casellario dell'assistenza, previa anonimizzazione, per elaborazioni statistiche e di ricerca.

Il regime speciale per i disabili psichici

Il comma 4 prevede una disciplina differenziata per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica: essi vengono avviati esclusivamente su richiesta nominativa, mediante le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11. La scelta legislativa riflette la consapevolezza che l'inserimento di persone con disabilità psichica richiede un progetto personalizzato di integrazione, costruito sulla specifica persona, sul contesto aziendale e sulle forme di tutoraggio disponibili, non un semplice avviamento numerico. I datori di lavoro che procedono all'assunzione di disabili psichici tramite questo canale hanno diritto agli incentivi economici previsti dall'articolo 13, riconoscendo così il maggiore impegno organizzativo richiesto.

Il rifiuto del datore di lavoro e le conseguenze

Il comma 8 disciplina l'ipotesi di rifiuto dell'assunzione da parte del datore di lavoro: la direzione provinciale del lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro) redige un verbale che trasmette sia agli uffici competenti sia all'autorità giudiziaria. Questo meccanismo di denuncia istituzionale assicura che il rifiuto non rimanga un fatto bilaterale tra datore di lavoro e ufficio amministrativo, ma sia sottoposto anche a una valutazione di natura giurisdizionale. Il rifiuto ingiustificato di assunzione è un inadempimento all'obbligo legale e può dar luogo sia alle sanzioni amministrative dell'articolo 15 sia, in determinate circostanze, a conseguenze di natura penale per i datori di lavoro pubblici.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo del termine di sessanta giorni dopo il superamento della soglia dimensionale

Alfa S.p.A., che occupava 34 dipendenti, assume tre nuovi lavoratori a tempo indeterminato portando l'organico a 37. Con il superamento della soglia dei 36 dipendenti scatta l'obbligo di avere 2 lavoratori disabili in forza. Alfa ha sessanta giorni di tempo dalla data di assunzione del terzultimo dipendente per presentare la richiesta di avviamento agli uffici competenti. Il direttore del personale invia il prospetto informativo telematico entro il quarantacinquesimo giorno: l'invio vale automaticamente anche come richiesta di avviamento ai sensi del comma 3. Gli uffici competenti prendono atto del prospetto e avviano le procedure di selezione.

Caso 2: Avviamento di un disabile psichico tramite convenzione di integrazione lavorativa

Beta S.r.l., azienda con 80 dipendenti, deve coprire una quota di riserva e ha manifestato disponibilità ad assumere un lavoratore con disabilità intellettiva. L'ufficio competente non procede con avviamento generico ma stipula con Beta una convenzione di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11. Nella convenzione vengono indicate le mansioni di supporto all'archivio documenti, le forme di tutoraggio settimanale da parte di un educatore specializzato e le verifiche periodiche sull'andamento dell'inserimento. Tizio, il lavoratore selezionato nominativamente, viene assunto a tempo indeterminato. Beta richiede contestualmente l'incentivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 60 mesi.

Caso 3: Trasmissione del prospetto informativo e accesso pubblico

Caio è un sindacalista che assiste un lavoratore disabile interessato a capire quanti posti sono disponibili presso le principali aziende della sua provincia. Si reca presso l'ufficio competente e accede ai prospetti informativi pubblici trasmessi dai datori di lavoro locali. Attraverso questi documenti può verificare quante unità risultano scoperte nella quota di riserva e quale tipo di mansioni sono indicate come disponibili. Un'azienda che non ha aggiornato il prospetto nonostante la variazione dell'organico viene segnalata all'Ispettorato del Lavoro per l'omissione.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento?

Il datore di lavoro deve presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili. Il mancato rispetto di questo termine fa scattare, dal sessantunesimo giorno, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge.

È sempre obbligatorio inviare il prospetto informativo?

No. Il datore di lavoro non è tenuto a inviare un nuovo prospetto se, rispetto all'ultimo inviato, non sono intervenute variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o incidere sul computo della quota di riserva. Il prospetto va quindi aggiornato solo in caso di variazioni significative dell'organico.

Come vengono avviati i lavoratori con disabilità psichica?

I disabili psichici vengono avviati esclusivamente su richiesta nominativa attraverso le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11. Non è previsto l'avviamento numerico ordinario. I datori di lavoro che assumono disabili psichici con questa modalità hanno diritto agli incentivi economici dell'articolo 13.

Cos'è la Banca dati del collocamento mirato e chi la alimenta?

È una sezione dedicata nella Banca dati politiche attive e passive, istituita dal D.Lgs. 151/2015. Vi confluiscono i prospetti informativi dei datori di lavoro, le informazioni sugli accomodamenti ragionevoli, i dati INPS sugli incentivi, i dati INAIL sul reinserimento lavorativo e le informazioni regionali su incentivi e convenzioni. Serve a monitorare il collocamento mirato su scala nazionale.

Cosa succede se il datore di lavoro rifiuta di assumere il lavoratore disabile avviato?

La direzione provinciale del lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro) redige un verbale del rifiuto e lo trasmette sia agli uffici competenti sia all'autorità giudiziaria. Il rifiuto può comportare le sanzioni amministrative dell'articolo 15 e, per i datori di lavoro pubblici, eventuali conseguenze di natura disciplinare e penale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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