← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 50-ter CAD istituisce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), infrastruttura strategica gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con lo scopo di abilitare l’interoperabilità tra i sistemi informativi e le basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. La norma persegue una duplice finalità: da un lato valorizzare il patrimonio informativo pubblico per finalità istituzionali, dall’altro semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese riducendo la necessità di presentare documenti già in possesso della PA. Il meccanismo operativo si basa sulle API (interfacce di programmazione delle applicazioni): ogni soggetto accreditato espone le proprie basi dati tramite API conformi alle Linee guida AgID sull’interoperabilità, raccolte in un catalogo centrale. L’accreditamento alla PDND è obbligatorio per tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 CAD (PA centrali e locali, gestori di servizi pubblici), senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La piattaforma registra accessi e transazioni garantendo tracciabilità e accountability. In chiave GDPR, il trattamento dei dati avviene nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, con il Garante chiamato a esprimersi sulle modalità di condivisione. Il modello si inserisce nella cornice europea del Regolamento eIDAS e dello European Interoperability Framework, promuovendo un ecosistema digitale pubblico affidabile e interconnesso.

Testo dell'articoloVigente

Art. 50 ter D.Lgs. 82/2005 CAD — Piattaforma Digitale Nazionale Dati

In vigore dal 01/01/2006

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente. (38)

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (38)

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. (38)

3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma

2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. (38)

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell' articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già ((attivi)) .

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commento

L’art. 50-ter è il cuore dell’interoperabilità digitale pubblica italiana. La PDND non si limita a essere un repository di dati: è un’infrastruttura abilitante che standardizza le modalità con cui le amministrazioni si scambiano informazioni, sostituendo i vecchi canali bilaterali ad hoc con un unico «catalogo API» governato centralmente. Questo cambio di paradigma riduce i costi di integrazione, elimina duplicazioni e garantisce che ogni aggiornamento di una base dati si propaghi automaticamente a tutti i fruitori autorizzati.

Il profilo dell’accreditamento è cruciale: la norma impone a tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 CAD di aderire alla piattaforma e di sviluppare le relative API. L’obbligo si accompagna alla garanzia che nessun onere aggiuntivo gravi sul bilancio pubblico, incentivando una digitalizzazione «sostenibile». Le Linee guida AgID in materia di interoperabilità (adottate ai sensi dell’art. 71 CAD) costituiscono la fonte tecnica di riferimento per la progettazione delle interfacce, assicurando uniformità e sicurezza.

Sul piano della protezione dei dati, la PDND opera in piena conformità con il GDPR (Reg. UE 2016/679): ogni flusso informativo deve avere una base giuridica idonea, e la raccolta dei log di accesso risponde al principio di accountability ex art. 5, par. 2 GDPR. Il coordinamento con il Garante è espressamente previsto per le modalità di condivisione che coinvolgono dati personali. La PDND rappresenta così un modello di «digital public infrastructure» allineato agli standard europei del Data Governance Act e dell’European Interoperability Framework.

Casi pratici

Caso 1: Verifica dello stato di un’istanza senza produrre documenti già in possesso della PA

Caso 2: Integrazione tra registro delle imprese e portale dei servizi camerali

Domande frequenti

Che cos’è la PDND e chi è obbligato ad aderirvi?

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è un’infrastruttura tecnologica gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che consente alle pubbliche amministrazioni di condividere dati tramite API standardizzate. Tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 CAD — PA centrali, locali e gestori di servizi pubblici — sono obbligati ad accreditarsi, sviluppare le proprie interfacce e renderle disponibili nel catalogo API, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Come funziona il catalogo API della PDND?

Il catalogo API raccoglie tutte le interfacce sviluppate dai soggetti accreditati alla PDND in conformità alle Linee guida AgID sull’interoperabilità. Ogni PA espone i propri dati tramite API standardizzate, che vengono registrate nel catalogo e rese disponibili agli altri soggetti abilitati. Questo sistema elimina le integrazioni bilaterali ad hoc e garantisce un unico punto di accesso controllato al patrimonio informativo pubblico.

La condivisione dei dati tramite PDND rispetta il GDPR?

Sì. L’art. 50-ter prevede espressamente che la condivisione avvenga «in conformità alla disciplina vigente», che include il GDPR. La piattaforma registra tutti gli accessi e le transazioni (principio di accountability), e per i flussi che coinvolgono dati personali il Garante per la protezione dei dati personali è coinvolto nella definizione delle modalità operative.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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