← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 50-quater CAD introduce un obbligo di disponibilità dei dati generati dai concessionari nell’erogazione di servizi affidati in concessione dalle pubbliche amministrazioni. Il legislatore mira a valorizzare il patrimonio informativo pubblico che si forma «nell’ombra» dei contratti di concessione: i dati sull’utilizzo del servizio da parte degli utenti, pur prodotti da soggetti privati, hanno una rilevanza pubblicistica e devono tornare nella disponibilità della PA concedente e delle altre amministrazioni per finalità statistiche, di ricerca e istituzionali. La norma opera modificando i contratti di concessione «monte»: i capitolati devono includere una clausola che obblighi il concessionario a rendere disponibili tutti i dati acquisiti e generati durante l’erogazione del servizio, come dati aperti ai sensi dell’art. 1, lettera l-ter) CAD. Il rilascio deve avvenire nel rispetto delle Linee guida AgID e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, garantendo che i dati personali degli utenti siano trattati in conformità al GDPR. La disposizione si raccorda con l’art. 50 CAD sull’accesso e il riutilizzo dei dati pubblici, e con la direttiva europea sulle informazioni del settore pubblico (Direttiva PSI 2019/1024), rafforzando il principio per cui i dati generati nell’ambito di funzioni pubbliche devono restare patrimonio della collettività.

Testo dell'articoloVigente

Art. 50 quater D.Lgs. 82/2005 CAD — Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione

In vigore dal 01/01/2006

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente ((, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,)) tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Commento

L’art. 50-quater colma una lacuna sistematica: prima della sua introduzione, le PA che affidavano servizi in concessione perdevano di fatto il controllo sui dati operativi generati dal concessionario. La norma inverte questa logica imponendo che già nella fase di redazione del capitolato venga inserita una clausola di disponibilità dei dati, trasformando il dato da asset privato del gestore a risorsa pubblica condivisa.

Il rilascio come «dato aperto» (art. 1, lett. l-ter) CAD) non è automatico ma condizionato: deve rispettare le Linee guida AgID e il parere del Garante privacy, specialmente quando i dati riguardano comportamenti degli utenti (es. frequenza di utilizzo, localizzazione, abitudini di consumo). Il bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali è il nodo centrale della norma, risolvibile attraverso tecniche di anonimizzazione o pseudonimizzazione conformi al GDPR.

Il raccordo con la PDND (art. 50-ter) è strutturale: i dati resi disponibili dal concessionario confluiscono nelle basi dati della PA concedente, che li condivide con le altre amministrazioni tramite API. Sul piano europeo, la norma anticipa le disposizioni del Data Act (Reg. UE 2023/2854) in materia di accesso ai dati generati da servizi connessi, consolidando un modello coerente con l’agenda digitale europea.

Casi pratici

Caso 1: Dati di utilizzo di un servizio di trasporto pubblico locale in concessione

Caso 2: Condivisione dei dati di consumo idrico nella gestione in concessione

Domande frequenti

Quali dati deve rendere disponibili il concessionario?

Il concessionario deve rendere disponibili all’amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati durante l’erogazione del servizio agli utenti, compresi quelli relativi all’utilizzo del servizio. Tali dati devono essere rilasciati come «dati aperti» ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera l-ter) CAD, nel rispetto delle Linee guida AgID e con la tutela dei dati personali garantita dal GDPR e dal parere del Garante.

Quando scatta l’obbligo: è applicabile ai contratti già in corso?

L’obbligo opera «monte», ovvero nella fase di redazione dei capitolati e degli schemi contrattuali. Per i contratti già in corso l’obbligo non è retroattivo in senso stretto, ma le PA devono inserire la clausola in occasione di rinnovi, proroghe o nuove gare. È buona prassi includere la previsione anche in accordi modificativi se l’oggetto del contratto lo consente.

Come si tutela la privacy degli utenti nella condivisione dei dati?

L’art. 50-quater richiede che la disponibilità dei dati avvenga nel rispetto del GDPR e delle Linee guida AgID, e che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito per la definizione delle modalità operative. In pratica, i dati personali devono essere anonimizzati o aggregati prima della condivisione, o trattati con base giuridica idonea quando il trasferimento è necessario per finalità statistiche o di ricerca.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.