Testo dell'articoloVigente
Art. 52 D.Lgs. 82/2005 CAD — (Accesso telematico e riutilizzo dei dati … )
In vigore dal 01/01/2006
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
2. I dati e i documenti che ((i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi ((all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),)) del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente Codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino ((la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50)) .
4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ((…)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.(19)
Commento
L’art. 52 CAD ha subito una profonda riduzione del suo contenuto normativo a seguito delle abrogazioni del 2016 e del 2017, ma il nucleo vigente conserva un’importanza sistematica di primo piano. La regola del «silenzio-licenza aperta» (comma 2) è forse la disposizione più innovativa del Capo V CAD: trasforma ogni pubblicazione di dati da parte della PA in un atto di rilascio in open data, a meno che non sia stata esplicitamente adottata una licenza diversa. Ciò pone le PA nella condizione di dover essere consapevoli delle proprie scelte di pubblicazione, evitando di rilasciare involontariamente dati personali come open data.
Il raccordo con il GDPR è esplicito: la regola del silenzio-aperto cede davanti ai dati personali, che restano soggetti alle tutele del Regolamento. Le Linee guida AgID sulle licenze per i dati aperti (che raccomandano le licenze CC BY e CC0) forniscono il quadro operativo per le PA che vogliono adottare una licenza esplicita, in linea con le raccomandazioni della Direttiva PSI 2019/1024 recepita con D.Lgs. 200/2021.
Il comma 4, che lega la valutazione della performance dirigenziale all’accesso telematico e al riutilizzo dei dati, introduce un incentivo sistemico: i dirigenti pubblici hanno un interesse diretto a promuovere politiche di open data nel proprio ente. Questo meccanismo, pur limitato nella sua applicazione pratica, rappresenta un tentativo del legislatore di creare accountability diffusa sulla digitalizzazione pubblica.
Casi pratici
Caso 1: Pubblicazione di dati catastali senza licenza esplicita
Caso 2: Clausola open data in un appalto per la gestione del sistema informativo comunale
Domande frequenti
Cosa succede se la PA pubblica dati senza indicare alcuna licenza?
In base all’art. 52, comma 2 CAD, i dati e i documenti pubblicati senza licenza esplicita si intendono automaticamente rilasciati come dati aperti (licenza CC BY o equivalente). Questa regola del «silenzio-aperto» non si applica ai dati personali, che restano tutelati dal GDPR. È pertanto essenziale che le PA verifichino, prima della pubblicazione, se i dati contengano informazioni personali e adottino le adeguate misure di anonimizzazione o le licenze appropriate.
I capitolati degli appalti pubblici devono prevedere clausole open data?
Sì. L’art. 52, comma 3 CAD impone che i capitolati degli appalti relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, raccolta e gestione di dati includano clausole idonee a garantirne l’utilizzazione ai sensi dell’art. 50. In pratica, le PA devono assicurarsi che i dati prodotti nell’ambito di contratti pubblici restino nella loro disponibilità e possano essere riutilizzati per finalità istituzionali o condivisi tramite PDND.
Come incide il riutilizzo dei dati sulla valutazione dei dirigenti pubblici?
L’art. 52, comma 4 CAD stabilisce che le attività di accesso telematico e riutilizzo dei dati rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale. I sistemi di misurazione della performance (D.Lgs. 150/2009) devono quindi includere indicatori relativi alle politiche open data adottate dall’ente, incentivando i dirigenti a promuovere attivamente la pubblicazione e il riutilizzo dei dati in loro gestione.
Vedi anche