← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 53 CAD stabilisce i requisiti qualitativi che i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni devono rispettare: accessibilità (anche per persone disabili), usabilità, reperibilità, completezza informativa, chiarezza del linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. La norma si raccorda con la Legge 4/2004 sull’accessibilità dei siti pubblici (recentemente aggiornata in attuazione della Direttiva UE 2016/2102) e con le Linee guida AgID sul design dei servizi digitali pubblici. Il comma 1-bis impone la pubblicazione del catalogo dei dati e dei metadati detenuti dalla PA, dei relativi database e dei regolamenti sull’accesso telematico, in attuazione del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa. Le modalità di realizzazione e modifica dei siti sono disciplinate dalle Linee guida AgID, che definiscono standard di progettazione, accessibilità WCAG 2.1, usabilità e linguaggio. Il modello di riferimento è il «UI Kit» e il «Design System» sviluppati da AgID/DTD, che garantiscono coerenza visiva e funzionale tra i siti delle PA italiane. La norma si inscrive nella cornice del «digital by design» e del principio di accessibilità come diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Testo dell'articoloVigente

Art. 53 D.Lgs. 82/2005 CAD — Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 01/01/2006

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo

54. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , anche il catalogo dei dati e dei metadati ((…)) , nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

Commento

L’art. 53 CAD fissa gli standard minimi dei siti istituzionali pubblici, ma la sua portata pratica dipende dalle Linee guida AgID, che ne declinano i requisiti in specifiche tecniche verificabili. L’accessibilità è il requisito più presidiato normativamente: la L. 4/2004, aggiornata con il D.Lgs. 106/2018 in attuazione della Direttiva 2016/2102, impone alle PA di pubblicare annualmente una dichiarazione di accessibilità, effettuare audit periodici e predisporre un meccanismo di segnalazione per gli utenti. Il mancato rispetto espone l’ente a sanzioni e al rischio di ricorsi per discriminazione.

L’obbligo di pubblicare il catalogo dei dati e dei metadati (comma 1-bis) si raccorda con il D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza e con l’art. 50 CAD sul riutilizzo: il catalogo deve essere aggiornato, machine-readable e pubblicato anche in formato aperto per consentire il riutilizzo. AgID ha definito un vocabolario controllato e un modello di metadatazione (DCAT-AP_IT) che le PA devono adottare per garantire interoperabilità con il portale nazionale dati.gov.it.

Sul piano eIDAS/GDPR, i siti istituzionali devono rispettare le prescrizioni sull’informativa privacy (art. 13 GDPR), sull’uso dei cookie (Linee guida Garante 2021) e sull’integrazione con i sistemi di identità digitale (SPID, CIE) conformi al Regolamento eIDAS. La progettazione «privacy by design» (art. 25 GDPR) deve essere applicata già nella fase di realizzazione del sito.

Casi pratici

Caso 1: Audit di accessibilità e dichiarazione annuale di un Ministero

Caso 2: Pubblicazione del catalogo dei dati in formato DCAT-AP_IT

Domande frequenti

Quali standard di accessibilità devono rispettare i siti delle PA?

I siti istituzionali devono rispettare le Linee guida AgID sull’accessibilità, che recepiscono lo standard WCAG 2.1 livello AA. Le PA sono tenute a pubblicare annualmente una dichiarazione di accessibilità sul sito AgID, effettuare test di usabilità, garantire la compatibilità con tecnologie assistive e prevedere un meccanismo di segnalazione per gli utenti. Il mancato adeguamento espone l’ente a contestazioni e possibili sanzioni da parte dell’AgID.

Cosa deve contenere il catalogo dei dati pubblicato sul sito istituzionale?

Il catalogo previsto dall’art. 53, comma 1-bis CAD deve includere i dati e i metadati detenuti dalla PA, le banche dati in suo possesso e i regolamenti sull’accesso telematico e il riutilizzo. I metadati devono essere conformi allo standard DCAT-AP_IT definito da AgID, per garantire l’interoperabilità con il portale nazionale dati.gov.it. Il catalogo deve essere aggiornato periodicamente e pubblicato in formato aperto e machine-readable.

Il sito istituzionale può utilizzare cookie di profilazione?

No, senza un consenso esplicito dell’utente. Il GDPR e le Linee guida del Garante sui cookie (2021) impongono che i cookie di profilazione siano installati solo previo consenso informato e granulare. I siti delle PA, pur potendo utilizzare cookie tecnici liberamente, devono implementare un banner di consenso conforme per qualsiasi cookie di analisi o profilazione, evitando il «cookie wall» e garantendo la revocabilità del consenso con la stessa facilità con cui è stato prestato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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