Autore: Andrea Marton

  • Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione

    Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione

    Art. 94 c.c. – Luogo della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 19 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento delle violazioni

    Art. 19 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento delle violazioni

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

    2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all’ufficio dell’Agenzia competente all’accertamento dell’imposta e alla sua liquidazione. Quest’ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest’ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

    3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all’ufficio dell’Agenzia competente all’accertamento dell’imposta e alla sua liquidazione.

    4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all’ articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest’ultimo può comunicare all’ufficio dell’Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 15 del presente testo unico e dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    5. L’Ufficio delle dogane e l’Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale

  • Principi del Codice della Strada: casi pratici art. 1 CdS

    L’articolo 1 del Codice della Strada apre l’intero D.Lgs. 285/1992 con una norma programmatica che fissa i principi-cardine della disciplina della circolazione: sicurezza, tutela della vita, mobilita, ambiente, energia. Capire come questi principi orientino l’interpretazione concreta delle norme successive e l’azione amministrativa e essenziale per chi voglia contestare un’ordinanza viaria, valutare la legittimita di una ZTL o leggere correttamente provvedimenti restrittivi della circolazione. Per il quadro generale rimandiamo all’approfondimento dedicato a art. 1 Codice della Strada – principi generali. Qui proponiamo cinque casi pratici tipici in cui il riferimento all’art. 1 fa la differenza nell’interpretazione e nella tutela.

    Quadro normativo

    L’art. 1 CdS dichiara la sicurezza delle persone nella circolazione stradale come finalita primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato. Il secondo comma elenca gli obiettivi: razionale gestione della mobilita, protezione della salute, salvaguardia della vita umana, tutela dell’ambiente e risparmio energetico. Il terzo e quarto comma istituiscono uno strumento di programmazione strategica biennale affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), che emana direttive vincolanti per enti proprietari e gestori delle strade. La norma non disciplina condotte specifiche, ma costituisce parametro ermeneutico per leggere ogni successivo articolo del Codice e per valutare la legittimita di ordinanze, regolamenti comunali, ZTL, limiti di velocita, chiusure al traffico.

    La collocazione sistematica e duplice: da un lato l’art. 1 si raccorda con il diritto UE (Convenzione di Vienna 1968, Direttiva 2008/96/CE sulla sicurezza delle infrastrutture, Reg. UE 168/2013 sui veicoli a motore a due o tre ruote) e con la Costituzione (artt. 16, 32, 41, 117 Cost.); dall’altro funge da chiave di lettura per gli articoli 6 (ordinanze prefettizie), 7 (ordinanze sindacali), 142 (limiti di velocita) e per il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992.

    Ambito di applicazione

    L’ambito oggettivo della disciplina e definito dal secondo comma e ricomprende la circolazione di pedoni, veicoli e animali sulle strade. Si tratta di una tripartizione molto ampia che fa del CdS un codice generale della mobilita terrestre, non limitato ai soli veicoli a motore: rientrano quindi biciclette, monopattini elettrici, veicoli per la micromobilita, conducenti di animali da tiro o da soma. L’ambito soggettivo comprende tutti gli utenti della strada e tutti gli enti proprietari o gestori (Stato, Regioni, Province, Citta metropolitane, Comuni, ANAS, concessionari autostradali).

    Il riferimento alle normative internazionali e comunitarie e il ponte tra ordinamento nazionale e fonti sovranazionali: la conformita del diritto interno a queste fonti e oggetto di valutazione costante da parte della Corte di giustizia UE e del giudice ordinario nazionale, con particolare rilievo in tema di patenti, omologazioni veicoli, sicurezza delle infrastrutture e ambiente.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, l’art. 1 CdS funziona come parametro di proporzionalita per i provvedimenti restrittivi della circolazione. Quando un Comune adotta una ZTL, chiude una via al traffico, riduce i limiti di velocita o disciplina la sosta, il giudice amministrativo verifica che la misura sia coerente con gli obiettivi dichiarati dall’art. 1: tutela della vita, della salute, dell’ambiente, gestione razionale della mobilita. Una misura sproporzionata o disancorata da queste finalita puo essere annullata in sede di TAR o di ricorso al Prefetto.

    Il quarto comma chiarisce che le direttive biennali del MIT hanno carattere vincolante per enti proprietari e gestori. Cio significa che un ente locale non puo, in sede di programmazione viaria, discostarsi dalle linee guida ministeriali senza un’adeguata motivazione tecnica. I cittadini hanno diritto di accesso a queste direttive (pubblicate in Gazzetta Ufficiale) e possono usarle come parametro per contestare scelte amministrative ritenute incongrue.

    Caso N. 1: contestazione di una ZTL comunale

    Scenario. Tizio, residente in un quartiere centrale, riceve una sanzione per essere transitato in una nuova zona a traffico limitato istituita dal Comune con ordinanza sindacale. Ritiene che la ZTL sia stata adottata senza una reale motivazione di tutela ambientale e che penalizzi sproporzionatamente i residenti.

    Come si legge l’art. 1. L’art. 1, comma 2, CdS impone che ogni provvedimento sulla circolazione persegua finalita tipiche: sicurezza, salute, ambiente, risparmio energetico, gestione razionale della mobilita. L’ordinanza sindacale ex art. 7 CdS deve essere motivata in coerenza con tali obiettivi e con il principio di proporzionalita. La giurisprudenza amministrativa utilizza l’art. 1 come parametro di legittimita: misure restrittive disancorate dalle finalita dichiarate possono essere annullate.

    Cosa fare in pratica.

    • richiedere accesso agli atti istruttori della ZTL (delibera, relazione tecnica, dati ambientali)
    • verificare la coerenza tra le motivazioni dell’ordinanza e gli obiettivi ex art. 1 CdS
    • presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale
    • valutare ricorso al TAR contro l’atto presupposto (ordinanza istitutiva) se l’illegittimita riguarda la misura in se
    • conservare prova del transito (foto, ricevute) e della residenza nel perimetro

    Caso N. 2: limite di velocita ridotto su tratta urbana

    Scenario. Su un tratto extraurbano scorrevole, il Comune riduce il limite da 70 a 50 km/h. Caio, automobilista pendolare, viene sanzionato in autovelox e ritiene la riduzione non giustificata da reali esigenze di sicurezza.

    Come si legge l’art. 1. Il principio di sicurezza primaria (art. 1, comma 1) legittima riduzioni dei limiti, ma deve essere bilanciato con la finalita di razionale gestione della mobilita (comma 2). La riduzione deve fondarsi su dati di incidentalita, caratteristiche della strada, presenza di intersezioni, attraversamenti pedonali. Una riduzione non motivata e disancorata da elementi tecnici e censurabile.

    Cosa fare in pratica.

    • richiedere l’ordinanza istitutiva del nuovo limite e la relazione tecnica
    • verificare la presenza di segnaletica corretta e omologata (art. 142 CdS)
    • controllare l’omologazione e la taratura annuale dell’autovelox
    • presentare ricorso al Prefetto evidenziando difetto di motivazione
    • raccogliere documentazione fotografica del tratto stradale

    Caso N. 3: chiusura al traffico per evento e mobilita alternativa

    Scenario. Sempronio, titolare di un’attivita commerciale, lamenta che la chiusura prolungata di una via per un evento sportivo abbia compromesso l’accesso dei clienti, senza che il Comune abbia predisposto soluzioni alternative.

    Come si legge l’art. 1. La razionale gestione della mobilita (art. 1, comma 2) impone che le chiusure temporanee siano accompagnate da misure compensative: percorsi alternativi segnalati, parcheggi di scambio, navette. La discrezionalita del Comune va esercitata nel rispetto della proporzionalita e degli interessi economici coinvolti, oltre che della sicurezza degli utenti.

    Cosa fare in pratica.

    • chiedere copia dell’ordinanza di chiusura e del piano di viabilita alternativa
    • documentare il danno economico subito (cali fatturato, mancato accesso clienti)
    • inviare istanza al Comune per future programmazioni piu eque
    • valutare azione risarcitoria se l’ordinanza risulti viziata da eccesso di potere
    • coinvolgere associazioni di categoria per interlocuzioni con l’amministrazione

    Caso N. 4: micromobilita e tutela ambientale

    Scenario. Un’utente in monopattino elettrico viene sanzionata per circolazione su una strada urbana priva di pista ciclabile. Ritiene che le finalita ambientali del CdS dovrebbero garantire spazi adeguati alla micromobilita sostenibile.

    Come si legge l’art. 1. Il comma 2 indica espressamente la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico tra gli obiettivi del CdS. L’interpretazione evolutiva di queste finalita sostiene scelte amministrative innovative (Low Emission Zones, piste ciclabili obbligatorie nei Piani Urbani di Mobilita Sostenibile). Tuttavia il rispetto delle regole specifiche sulla circolazione dei monopattini (art. 1, comma 75, L. 160/2019 e DM 229/2021) resta dovuto, perche la sicurezza e finalita primaria.

    Cosa fare in pratica.

    • verificare conformita del veicolo (potenza max 0,5 kW, velocita max 25 km/h)
    • controllare obblighi su luci, freni, casco per minori
    • se la sanzione e per assenza di pista ciclabile, valutare ricorso evidenziando la responsabilita dell’ente nella programmazione viaria
    • partecipare a consultazioni pubbliche sui PUMS comunali
    • documentare la presenza di percorsi non sicuri con segnalazione formale al Comune

    Caso N. 5: direttive MIT e responsabilita dell’ente gestore

    Scenario. Un incidente avviene su una strada provinciale con manto stradale dissestato. La parte lesa intende valutare la responsabilita dell’ente proprietario per omessa manutenzione, alla luce delle direttive ministeriali biennali.

    Come si legge l’art. 1. Il quarto comma stabilisce la vincolativita delle direttive MIT per enti proprietari e gestori. Cio rafforza l’inquadramento della responsabilita ex art. 14 CdS (manutenzione) e art. 2051 c.c. (cose in custodia): l’ente che non rispetti le linee guida ministeriali sulla sicurezza stradale espone la propria responsabilita verso gli utenti danneggiati.

    Cosa fare in pratica.

    • raccogliere prove dello stato dei luoghi al momento del sinistro (foto, testimoni, verbali)
    • richiedere all’ente proprietario il piano di manutenzione e la relazione sui controlli
    • verificare l’attuazione delle direttive MIT vigenti
    • inviare diffida e successiva richiesta di risarcimento all’ente e all’eventuale assicuratore
    • valutare azione giudiziale civile entro i termini di prescrizione (5 anni)

    Quando intervenire

    Il riferimento all’art. 1 CdS torna utile ogni volta che il privato si trovi davanti a un provvedimento amministrativo che incida sulla circolazione: sanzione per violazione di ZTL, autovelox, ordinanza di chiusura, regolamento sulla sosta, piano del traffico. In via preventiva, e opportuno richiedere accesso agli atti per verificare la motivazione del provvedimento alla luce degli obiettivi ex art. 1; in via successiva, i termini per impugnare sono brevi (30 giorni per ricorso al Giudice di Pace, 60 giorni per ricorso al Prefetto, 60 giorni per ricorso al TAR contro l’atto presupposto). L’intervento e tanto piu efficace quanto piu precocemente il contribuente o la parte interessata raccoglie documentazione tecnica (ordinanze, relazioni, dati di incidentalita) e si avvale di un professionista abilitato per la redazione del ricorso.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, art. 1 (Principi generali)
    • D.Lgs. 285/1992, artt. 6, 7, 14, 142 – ordinanze, manutenzione, limiti di velocita
    • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del CdS
    • L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 75 – disciplina dei monopattini elettrici
    • DM 4 giugno 2021, n. 229 – caratteristiche tecniche monopattini
    • Direttiva 2008/96/CE – sicurezza delle infrastrutture stradali
    • Reg. UE 168/2013 – veicoli a motore a due o tre ruote
    • Convenzione di Vienna 1968 sulla circolazione stradale
    • Art. 2051 c.c. – danno da cose in custodia
    • Costituzione, artt. 16, 32, 41, 117

    Domande frequenti

    L’art. 1 CdS puo essere invocato direttamente nel ricorso contro una multa?

    Si, ma non come norma autonoma da cui far discendere la nullita della sanzione. L’art. 1 va invocato come parametro ermeneutico per valutare la legittimita dell’atto presupposto (ordinanza, regolamento) o del provvedimento sanzionatorio. In pratica si afferma che la misura contestata e disancorata dalle finalita ex art. 1 (sicurezza, salute, ambiente, mobilita razionale), risultando sproporzionata o immotivata.

    Le direttive biennali del MIT sono pubbliche e consultabili?

    Si. Le direttive ministeriali sono atti normativi secondari di portata generale, soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Possono essere richieste anche tramite istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, qualora si tratti di documenti istruttori connessi.

    Posso contestare una ZTL invocando la finalita di tutela ambientale?

    La tutela ambientale e una delle finalita primarie ex art. 1, comma 2, CdS, ma da sola non legittima qualunque restrizione: l’ordinanza deve essere proporzionata e motivata su dati concreti (centraline di rilevamento, traffico, valori soglia). Si puo contestare una ZTL dimostrando che la motivazione ambientale e generica, non supportata da dati o sproporzionata rispetto al sacrificio imposto ai cittadini.

    Chi e responsabile della manutenzione delle strade?

    L’ente proprietario o gestore: Stato (ANAS) per le strade statali, Regioni o Province per le strade regionali e provinciali, Comune per le strade comunali, concessionari per le autostrade. La responsabilita per danni e disciplinata dall’art. 14 CdS e dall’art. 2051 c.c. (cose in custodia), con onere della prova del caso fortuito a carico dell’ente. Le direttive MIT vincolanti ex art. 1, comma 4, CdS costituiscono parametro di diligenza.

  • Art. 815 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili

    Art. 815 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.

  • Art. 241 DPR 495/1992

    Art. 241 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

    2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

  • CCNL Animazione Turistica: contratto stagionale e tipologie contrattuali 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: contratto stagionale e tipologie contrattuali

    Come vengono assunti gli animatori turistici? Cosa prevede il contratto stagionale? È possibile l’apprendistato? Questa guida illustra le tipologie contrattuali applicabili nel settore dell’animazione turistica, con focus sul contratto stagionale e sull’apprendistato professionalizzante previsto dal CCNL Turismo.

    In sintesi

    La forma contrattuale prevalente nell’animazione turistica è il contratto a tempo determinato stagionale. Il D.Lgs. 81/2015 e il CCNL Turismo disciplinano le causali e i limiti. L’apprendistato professionalizzante è applicabile (max 3 anni; retribuzione al 70-85% del livello). I contratti stagionali hanno esenzioni specifiche dai limiti ordinari dei contratti a termine.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo CCNL
    5 luglio 2024
    Norma di riferimento (legge)
    D.Lgs. 81/2015; D.P.R. 1525/1963 (attività stagionali)

    Il contratto stagionale: la forma dominante nell’animazione

    L’animazione turistica è caratterizzata da una forte concentrazione stagionale: l’estate (giugno-settembre) per le località marine e lacustri, l’inverno (dicembre-marzo) per le stazioni sciistiche, alcuni periodi di ponte per le strutture aperte tutto l’anno. Di conseguenza, la tipologia contrattuale prevalente è il contratto a tempo determinato stagionale.

    Il contratto stagionale nel turismo non è una scelta discrezionale del datore: è una forma contrattuale disciplinata dal D.P.R. 1525/1963, che elenca le attività stagionali per le quali è possibile ricorrere al contratto a termine senza le limitazioni generali del D.Lgs. 81/2015. Il turismo e le attività ricreative figurano tra queste attività.

    Limiti e regole del contratto a termine nel settore turismo

    Il D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 48/2023) prevede, in generale:

    • primo contratto a termine fino a 12 mesi senza causale;
    • proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi richiedono causale (esigenze tecniche, organizzative, sostitutive) o accordo sindacale;
    • limite massimo di 24 mesi di rapporti a termine con lo stesso datore nella stessa mansione.

    Per i contratti stagionali, il CCNL Turismo e il D.P.R. 1525/1963 prevedono esenzioni significative: i rapporti stagionali non sono computati nel limite dei 24 mesi e possono essere rinnovati stagione dopo stagione senza la necessità delle causali generali. Questo è un vantaggio importante per le strutture ricettive che assumono gli stessi animatori per più stagioni consecutive.

    Tabella riepilogativa delle tipologie contrattuali

    Principali tipologie di contratto applicabili nell’animazione turistica
    Tipologia Durata Caratteristiche principali Uso tipico
    Contratto stagionale a termine Pochi mesi (stagionale) Nessuna causale; rinnovi multipli ammessi per stagione; esenzione 24 mesi Animatore estivo/invernale
    Contratto a tempo determinato causale Fino a 24 mesi Richiede causale dal 13° mese; limite 24 mesi totali Sostituzione, esigenze temporanee
    Contratto a tempo indeterminato Senza scadenza Massima tutela; preavviso obbligatorio per recesso Capo villaggio stabile, struttura aperta 12 mesi
    Apprendistato professionalizzante Fino a 3 anni Retribuzione ridotta (70-85%); formazione obbligatoria; conferma o recesso al termine Animatore junior under 29 in percorso di carriera
    Contratto intermittente (a chiamata) Variabile Prestazioni non continuative; indennità di disponibilità se prevista; limiti di utilizzo Animatori per eventi o serate singole

    L’apprendistato professionalizzante nell’animazione turistica

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. 81/2015) è applicabile nel settore turismo per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). Il CCNL Turismo disciplina:

    • Retribuzione: l’apprendista percepisce una percentuale del minimo tabellare del livello di inquadramento previsto al termine del percorso. La percentuale cresce nel tempo: indicativamente il 70% nel primo anno, l’80% nel secondo, l’85-90% nel terzo (verificare le previsioni esatte nel CCNL vigente);
    • Formazione: almeno 120 ore annue di formazione on the job e off the job, con un piano formativo individuale allegato al contratto;
    • Tutor aziendale: il CCNL prevede la figura del tutor (o referente) che accompagna l’apprendista nel percorso;
    • Durata massima: 3 anni per il 3° e 4° livello; valutare le previsioni specifiche del CCNL per i livelli superiori.

    La NASpI per i lavoratori stagionali

    Al termine di ogni stagione, l’animatore ha diritto di richiedere la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), se possiede i requisiti:

    • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti;
    • almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti;
    • non essere stato licenziato per giusta causa (le dimissioni non danno diritto alla NASpI, salvo quelle per giusta causa o intervenute durante la maternità).

    Casi pratici

    Tizio — Tre stagioni consecutive come animatore stagionale
    Tizio lavora ogni estate nello stesso villaggio dal 2024: tre stagioni da giugno a settembre. Ogni anno firma un contratto stagionale nuovo. Grazie all’esenzione per i contratti stagionali del turismo, i tre contratti non rientrano nel limite dei 24 mesi dei contratti a termine ordinari. La struttura può continuare ad assumerlo stagione dopo stagione senza necessità di causale, rispettando comunque il CCNL e la legge.
    Caia — Apprendistato professionalizzante
    Caia ha 20 anni e viene assunta come apprendista al 4° livello per un percorso triennale in un resort. Nel primo anno percepisce il 70% del minimo tabellare del 4° livello (es. ~1.190 euro lordi su 1.700 di base). Nel secondo anno l’80% (~1.360 euro), nel terzo anno l’85% (~1.445 euro). Al termine dei 3 anni, se il resort la conferma, Caia è assunta a tempo indeterminato al 4° livello con piena retribuzione.
    Sempronio — NASpI a fine stagione
    Sempronio termina la stagione il 30 settembre 2026. Nell’ultimo anno ha lavorato 17 settimane come animatore (circa 4 mesi). Negli ultimi 4 anni ha totalizzato 52 settimane di contribuzione. Ha diritto alla NASpI. Presenta la domanda all’INPS online entro 68 giorni dalla cessazione. La NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile fino a un massimale INPS e decade se trova nuova occupazione o supera il limite di reddito.

    Domande frequenti

    Il contratto stagionale nell’animazione turistica è sempre a termine?
    Sì, quasi sempre. Il contratto stagionale è a tempo determinato. Alcune strutture aperte tutto l’anno assumono animatori a tempo indeterminato, ma è la minoranza del settore.
    Quante volte si può rinnovare un contratto stagionale?
    I contratti stagionali del turismo (D.P.R. 1525/1963) sono esenti dai limiti ordinari dei contratti a termine: possono essere rinnovati più stagioni senza necessità di causale e senza rientrare nel limite dei 24 mesi.
    L’apprendistato professionalizzante è applicabile nell’animazione turistica?
    Sì. Per lavoratori tra i 18 e i 29 anni, durata massima 3 anni, con retribuzione percentuale crescente (70-85% del livello) e obbligo di formazione on the job.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore non recede entro il termine del periodo di apprendistato, il lavoratore è confermato automaticamente a tempo indeterminato con piena retribuzione del livello di inquadramento.
    Un animatore stagionale ha diritto alla NASpI?
    Sì, se ha almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi. La NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie (salvo dimissioni per giusta causa).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Le regole sui contratti a termine sono disciplinate principalmente dal D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 48/2023) e dal D.P.R. 1525/1963 per i lavori stagionali. L’apprendistato è regolato dall’art. 44, D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 38 DPR 445/2000 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

    Art. 38 DPR 445/2000 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

    2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica , ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

    3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . (L)

    3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo

  • Art. 78 Codice Civile: Affinità

    Art. 78 Codice Civile: Affinità

    Art. 78 c.c. – Affinità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

    Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

    L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

    Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

  • Art. 62 CAD – (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR)

    Art. 62 D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo

    51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

    2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre

    2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

    2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all' articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma

    6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma

    6-bis. (38)

    2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 . (38)

    2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

    3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e

    2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

    3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare ((dell'ANPR)) non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, ((ferma restando)) la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate ((dall'AgID)) .

    4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

    5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati, integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3, con le anagrafiche contenute nell'ANPR.

    6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato – città, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo (50); b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell' articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 .

    6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (38) (21)

  • Art. 51 CTS – Revisione periodica del Registro

    Art. 51 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Revisione periodica del Registro

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

  • Art. 36 D.Lgs. 231/2001 – Attribuzioni del giudice penale

    Art. 36 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Attribuzioni del giudice penale

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

    2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: apprendistato

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Apprendistato nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento con cui le piccole imprese artigiane alimentari e i panifici formano i nuovi addetti, con una retribuzione graduale che sale di semestre in semestre fino al minimo pieno del livello di arrivo.

    In sintesi

    Il CCNL prevede l’apprendistato professionalizzante per livelli dal 1°S al 5° (alimentare) e dal A1S al B3 (panificazione), con durata da 3,5 a 5 anni. La retribuzione parte dal 70% e sale per semestri. Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità di 10 euro. Formazione minima 80 ore annue. Per i cicli stagionali è prevista un’indennità mensile di 60 euro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. n. 81/2015)

    Tabella riepilogativa: durata e gruppi nell’apprendistato

    Durata massima apprendistato professionalizzante – Settore Alimentare Artigiano
    Gruppo Livelli Durata massima
    1° gruppo 1°S – 1° 5 anni (10 semestri)
    2° gruppo 2° – 3°A – 3° – 4° 5 anni (10 semestri)
    3° gruppo 3 anni e 6 mesi (7 semestri)
    Durata massima apprendistato – Settore Panificazione Artigianato
    Livello Durata massima
    A1S – A1 5 anni
    A2 4 anni e 6 mesi
    A3 4 anni
    B1 (gerente) 3 anni
    B2 3 anni
    B3S 4 anni e 6 mesi
    B3 3 anni

    La progressione retributiva per semestri

    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di qualificazione finale. La progressione si articola per semestri. Nel settore alimentare artigiano:

    Progressione retributiva – Settore Alimentare Artigiano (percentuale sul minimo finale)
    Semestre 1° e 2° gruppo (5 anni) 3° gruppo (3,5 anni)
    I 70% 70%
    II 70% 70%
    III 75% 75%
    IV 75% 95%
    V 84% 95%
    VI 84% 95%
    VII 84% / 95% 100%
    VIII 91% / 95%
    IX 91% / 100%
    X 100%

    Le percentuali del 2° gruppo (livelli 2°-4°) differiscono leggermente da quelle del 1° gruppo (1°S-1°) nella progressione finale. Verificare le tavole complete nell’accordo ufficiale. Nel settore panificazione la progressione è analoga con specifiche per i Gruppi A e B.

    Scatti di anzianità per gli apprendisti: novità 2025

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha introdotto una significativa novità: a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti (anche quelli assunti precedentemente) hanno diritto agli scatti di anzianità, con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.

    Caratteristiche dello scatto di anzianità durante l’apprendistato:

    • Importo: 10 euro per ogni scatto maturato, indipendentemente dal livello;
    • Non è rapportato alla percentuale di progressione retributiva dell’apprendista;
    • Al termine del periodo formativo, gli importi già maturati vengono rivalutati ai valori previsti per il livello finale di inquadramento;
    • La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica è utile per la maturazione del successivo scatto.

    Obblighi di formazione e Fondartigianato

    L’impresa che assume in apprendistato è responsabile della formazione tecnico-professionale e deve garantire all’apprendista almeno 80 ore medie annue di formazione retribuita. Questa formazione comprende obbligatoriamente la formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione trasversale può essere integrata dall’offerta formativa pubblica.

    Il CCNL sottolinea il ruolo fondamentale di Fondartigianato, il fondo interprofessionale per la formazione continua nell’artigianato, per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori del settore. Il rinnovo del 2024 ha avviato la revisione dei piani formativi settoriali.

    Apprendistato in cicli stagionali

    Una specificità del settore alimentare artigiano è la possibilità di articolare l’apprendistato in cicli stagionali (es. apprendistato in gelateria, pasticceria stagionale, produzione di panettoni). Le regole principali:

    • Si applicano per qualifiche dei livelli 4° e 5° (alimentare) e A2, A3, B1, B2, B3S, B3 (panificazione);
    • L’ultimo ciclo deve avere inizio entro 48 mesi (durata ≤3,5 anni) o 60 mesi (durata >3,5 anni) dalla prima assunzione;
    • Ogni ciclo deve avere durata non inferiore a 14 settimane di attività lavorativa per 12 mesi;
    • All’apprendista stagionale spetta un’indennità mensile aggiuntiva di 60 euro a titolo di «indennità apprendistato cicli stagionali», che incide su tutti gli istituti indiretti e differiti incluso il TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista panettiere (livello A1), 3° semestre
    Tizio viene assunto come apprendista panettiere per la qualifica di livello A1 (durata totale 5 anni). Al 3° semestre la sua retribuzione è il 75% del minimo tabellare di livello A1. Con un minimo A1 a regime di 1.968,43 €, Tizio percepisce circa 1.968,43 × 75% = 1.476,32 € lordi mensili (più eventuali scatti da jan 2025 a 10 € cadauno). L’azienda deve erogargli 80 ore di formazione annua retribuita.
    Caia – Apprendista commessa panificio (livello B2), ciclo stagionale
    Caia lavora nella stagione estiva in un panificio artigianale in località turistica. Viene assunta come apprendista B2 con apprendistato in cicli stagionali. Il contratto stagionale dura 5 mesi (maggio-settembre). Caia percepisce la retribuzione proporzionata (75% del minimo B2 al 3° semestre) più l’indennità aggiuntiva di 60 euro mensili. Il secondo ciclo potrà iniziare l’anno successivo entro i limiti temporali contrattuali.
    Sempronio – Apprendista gelatiere (livello 3A), scatto 2025
    Sempronio è apprendista di livello 3A in una gelateria artigianale dal gennaio 2023. A gennaio 2025 matura il diritto allo scatto di anzianità da 10 euro mensili (primo biennio). Non è rapportato alla sua percentuale di progressione (es. 84% del minimo); riceve 10 euro fissi in più in busta. Alla fine del percorso formativo, se inquadrato al livello 3A (minimo 1.919,85 €), lo scatto verrà rivalutato da 10 a 21,69 euro (importo standard del livello 3A).

    Domande frequenti

    Quali livelli rientrano nell’apprendistato del CCNL Alimentari Artigianato?
    Per il settore alimentare artigiano: livelli da 1°S a 5°. Per il settore panificazione: livelli A1S, A1, A2, A3 (Gruppo A) e B1, B2, B3S, B3 (Gruppo B). Il livello 6° e i livelli A4/B4 non rientrano nell’apprendistato professionalizzante.
    Quante ore di formazione deve garantire l’azienda?
    L’impresa deve erogare almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale retribuita, comprensive della formazione obbligatoria di sicurezza. Ulteriore formazione trasversale può essere integrata dall’offerta pubblica.
    Come è strutturata la progressione retributiva?
    Parte dal 70% del minimo tabellare del livello finale e sale ogni semestre: 70-70-75-75-84-84-84-91-91-100% per il 1° gruppo (livelli 1°S/1°, durata 5 anni). Per gli altri gruppi le percentuali sono simili con durata inferiore.
    Gli apprendisti maturano scatti di anzianità?
    Sì, dal 1° gennaio 2025. Lo scatto è pari a 10 euro mensili, non rapportato alla percentuale di progressione. Al termine dell’apprendistato viene rivalutato al valore standard del livello finale.
    È possibile fare l’apprendistato stagionale?
    Sì, per alcuni livelli (4°, 5° alimentare; A2, A3, B1, B2, B3S, B3 panificazione). Prevede un’indennità mensile aggiuntiva di 60 euro e deve avere cicli di almeno 14 settimane. L’ultimo ciclo deve iniziare entro 48-60 mesi dalla prima assunzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.