Autore: Andrea Marton

  • Art. 64 TULPS – Manifatture e depositi di materie insalubri o pericolose

    Art. 64 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

    In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati.

    Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile. 44a

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): ferie, permessi e ROL

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: ferie, permessi retribuiti e ROL

    Il CCNL Concia (Pelli e Cuoio) garantisce a operai e impiegati un articolato sistema di ferie annue, permessi retribuiti per eventi familiari e congedo matrimoniale. Per i lavoratori esposti a rischi chimici tipici del ciclo conciario si aggiungono specifici diritti legati alla sorveglianza sanitaria.

    In sintesi

    Il CCNL Concia garantisce 4 settimane annue di ferie per gli operai e 4-5 settimane per impiegati con oltre 8 anni di anzianità. Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari e il congedo matrimoniale. I lavoratori conciatori maturano anche permessi per esposizione a rischi specifici del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Norma quadro
    Art. 2109 c.c.; D.Lgs. 66/2003 (ferie minime legali)

    Tabella riepilogativa

    Ferie annue e permessi principali – CCNL Concia
    Categoria Ferie annue Condizione
    Operai 4 settimane (28 giorni cal. / 20 gg lavorativi) Per tutti, indipendentemente dall’anzianità
    Impiegati e quadri 4 settimane Fino a 8 anni di anzianità
    Impiegati e quadri 5 settimane Oltre 8 anni di anzianità presso lo stesso datore
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Per tutti, fruibili entro 1 anno dal matrimonio/unione civile
    Permesso per lutto 3 giorni lavorativi Per decesso di coniuge, figli, genitori, fratelli

    Nota: il CCNL del settore pelli e cuoio (contratto omogeneo per struttura) prevede questi istituti. Per le esatte disposizioni del CCNL Concia (UNIC) è necessario consultare il testo integrale. Le ferie minime di legge (4 settimane ai sensi del D.Lgs. 66/2003) costituiscono in ogni caso il pavimento inderogabile.

    Ferie: maturazione, godimento e monetizzazione

    Le ferie maturano per ogni mese di servizio effettivo. I lavoratori assunti nel corso dell’anno hanno diritto a 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni lavorati. Concorrono alla maturazione:

    • I periodi di malattia e infortunio (nei limiti del comporto).
    • I periodi di maternità obbligatoria e facoltativa.
    • Le assenze per congedi previsti dalla legge o dal CCNL.
    • I periodi di ferie precedentemente godute.

    Ai sensi del D.Lgs. 66/2003, almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione; le restanti 2 settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro: durante il rapporto il datore è obbligato a far godere le ferie e non può sostituirle con un’indennità sostitutiva.

    Come si calcola la retribuzione durante le ferie

    Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto, ossia la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Questo include:

    • Il minimo tabellare del livello di appartenenza.
    • L’Elemento Regionale di Confluenza (ERC).
    • Gli scatti di anzianità maturati.
    • Il superminimo individuale (se non assorbibile).
    • Le indennità fisse e continuative (es. indennità di turno fisso).

    Non rientrano nella retribuzione feriale le voci variabili legate alla presenza effettiva (straordinari, indennità di cassa, rimborsi spesa).

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL Concia prevede permessi retribuiti per specifici eventi, che non incidono sulle ferie annue:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti, da fruirsi in prossimità del matrimonio (o dell’unione civile, ai sensi della L. 76/2016) e comunque entro un anno.
    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso del coniuge (o convivente more uxorio), di un figlio, di un genitore o di un fratello. Per altri familiari stretti (suoceri, nonni) il CCNL o la contrattazione aziendale possono prevedere ulteriori permessi.
    • Permessi per visite mediche e sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a rischi chimici (cromo, solventi, solfuri) hanno diritto alle visite del medico competente durante l’orario di lavoro. Queste ore non si detraggono dai permessi o dalle ferie.
    • Permessi per cariche sindacali e rappresentanza: i componenti dell’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o dell’RLSSA hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti previsti dalla legge e dal CCNL.

    Ferie solidali e smart working: le novità del rinnovo 2024

    Il rinnovo del 7 marzo 2024 ha introdotto alcune novità in materia di flessibilità del lavoro:

    • Ferie solidali: i lavoratori possono cedere volontariamente parte dei propri permessi o ferie (eccedenti il minimo legale) a colleghi che ne abbiano necessità per gravi motivi familiari o di salute, senza oneri aggiuntivi per l’azienda.
    • Smart working: il contratto introduce linee guida sull’organizzazione del lavoro agile (smart working) anche per le funzioni amministrative e commerciali delle concerie. I periodi in smart working non incidono sulla maturazione di ferie e permessi.
    • Congedi per vittime di violenza di genere: il rinnovo ha incrementato di un mese il congedo retribuito per le lavoratrici vittime di violenza di genere, portandolo a 4 mesi di congedo complessivi.

    Casi pratici

    Tizio – ferie non godute alla fine dell’anno
    Tizio, operaio D2, ha accumulato 10 giorni di ferie residue al 31 dicembre che non ha potuto godere per esigenze produttive dell’azienda. Il datore non può monetizzarle: deve garantirne la fruizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo (18 mesi dalla maturazione). In caso di mancato godimento per colpa del datore, Tizio avrà diritto all’indennità sostitutiva.
    Caia – impiegata con 9 anni di anzianità
    Caia è impiegata B2 con 9 anni di anzianità nella stessa conceria. Ha maturato il diritto alle 5 settimane annue (25 giorni lavorativi). Pianifica le ferie principali a luglio-agosto (3 settimane) e le rimanenti 2 settimane tra Natale e Capodanno. Il datore deve autorizzarle, tenendo conto delle esigenze produttive ma senza negarne la fruizione complessiva.
    Sempronio – congedo matrimoniale
    Sempronio si sposa il 15 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario retribuiti di congedo matrimoniale. Li chiede dal 13 al 27 giugno. L’azienda li autorizza: il congedo è un diritto soggettivo e il datore non può negarlo per esigenze organizzative. I 15 giorni non si detraggono dalle ferie annue.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano a un operaio della concia?
    Un operaio matura 4 settimane di ferie annue, indipendentemente dall’anzianità. Almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro i successivi 18 mesi.
    Gli impiegati con lunga anzianità hanno più ferie?
    Sì, gli impiegati e i quadri con oltre 8 anni di anzianità maturano 5 settimane annue invece di 4. La quinta settimana si matura al compimento dell’ottavo anno di servizio continuativo presso lo stesso datore.
    Cosa succede se le ferie cadono in un giorno festivo?
    Se durante le ferie cade una festività nazionale, il giorno festivo non si computa nelle ferie. Il lavoratore ha diritto a un giorno aggiuntivo di riposo per ogni festività intercorsa nel periodo feriale.
    Quanti giorni di permesso per matrimonio?
    Il CCNL prevede 15 giorni di calendario retribuiti come congedo matrimoniale, fruibili entro un anno dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Non si detraggono dalle ferie annue.
    I lavoratori conciatori hanno permessi speciali per rischi professionali?
    I lavoratori esposti a rischi chimici (cromo, solfuri, solventi) hanno diritto alle visite del medico competente durante l’orario di lavoro, a carico del datore, senza detrazione da ferie o permessi. Queste tutele derivano dal D.Lgs. 81/2008 e dalla valutazione del rischio aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Per le esatte disposizioni è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 840 Codice della Navigazione

    Art. 840 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 73 D.Lgs. 231/2001 – Revisione delle sentenze

    Art. 73 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Revisione delle sentenze

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e

    647. Note all'art. 73: – Il titolo IV del libro nono del codice di procedura penale , reca: "Revisione". – Si riporta il testo degli articoli 643 , 644 , 645 , 646 e 647 del codice di procedura penale : "Art. 643 (Riparazione dell'errore giudiziario). –

    1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una ripartizione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

    2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.

    3. Il diritto alla ripartizione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657, comma 2.". "Art. 644 (Ripartizione in caso di morte). –

    1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

    2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

    3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista nell' art. 463 del codice civile .". "Art. 645 (Domanda di riparazione). –

    1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

    2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.". "Art. 646 (Procedimento e decisione). –

    1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art.

    127. 2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

    3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

    4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'art. 127, comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

    5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.". "Art. 647 (Risarcimento del danno e riparazione). –

    1. Nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.".

  • CCNL Stabilimenti Balneari: ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Ferie, permessi e ROL CCNL Stabilimenti Balneari: guida 2026

    Il lavoro stagionale in spiaggia non comprime il diritto alle ferie: il lavoratore balneare matura 26 giorni annui pro quota, ROL crescenti con l’anzianità e permessi per ex festività. Ecco come funzionano nel dettaglio.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio riconosce 26 giorni di ferie annue, ROL da 36 ore (fino a 2 anni) a 72 ore (oltre 4 anni), e 32 ore di permessi per ex festività. Per i lavoratori stagionali tutti questi istituti maturano pro quota in proporzione ai mesi lavorati nella stagione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e permessi – CCNL Turismo Confcommercio (stabilimenti balneari)
    Istituto Durata annua Maturazione stagionale (4 mesi)
    Ferie 26 giorni lavorativi ~8,7 giorni (26 ÷ 12 × 4)
    ROL – fino a 2 anni di servizio 36 ore ~12 ore pro quota
    ROL – da 2 a 4 anni di servizio 64 ore ~21 ore pro quota
    ROL – oltre 4 anni di servizio 72 ore ~24 ore pro quota
    Permessi ex festività 32 ore ~10,7 ore pro quota
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Per intero (non pro quota)

    Il computo pro quota si basa sui mesi di servizio effettivo nel corso dell’anno solare. I ROL non maturano nei periodi di assenza non retribuita. Le ore di ROL non godute entro l’anno possono essere monetizzate o, se previsto dall’accordo aziendale, accumulate nel banco ore.

    Le ferie nel comparto balneare: diritto e fruizione

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003. Il CCNL Turismo Confcommercio fissa in 26 giorni lavorativi annui la durata minima per tutti i lavoratori del settore, senza distinzione tra personale operaio e impiegatizio.

    Per il lavoratore stagionale la maturazione è proporzionale ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Un lavoratore che copre la stagione da giugno a settembre (4 mesi interi) matura circa 8,7 giorni di ferie. Questi giorni possono essere:

    • Goduti durante la stagione, previo accordo con il datore che tenga conto delle esigenze organizzative dello stabilimento;
    • Liquidati a fine rapporto come indennità sostitutiva delle ferie, calcolata sulla retribuzione media giornaliera.

    Il mancato godimento e la mancata liquidazione delle ferie è una violazione contrattuale perseguibile. Il lavoratore stagionale ha diritto in ogni caso all’indennità sostitutiva, anche se il datore si è dimenticato di corrisponderla.

    ROL: riduzione orario di lavoro

    I ROL sono permessi retribuiti che il CCNL riconosce in misura crescente con l’anzianità aziendale. Nel settore balneare il cumulo dell’anzianità per i lavoratori stagionali si costruisce sommando le stagioni successive trascorse presso lo stesso datore di lavoro:

    • Fino a 2 anni di servizio complessivo: 36 ore annue di ROL.
    • Da 2 a 4 anni: 64 ore (il CCNL prevede un range progressivo; si raggiunge l’ammontare pieno oltre i 4 anni).
    • Oltre 4 anni: 72 ore di ROL.

    Per i contratti stagionali brevi, i ROL maturano in misura proporzionale alla durata del rapporto nell’anno solare. Le ore di ROL non godute entro l’anno solare possono, in assenza di accordo aziendale integrativo, essere monetizzate.

    Permessi per ex festività e congedo matrimoniale

    Il CCNL riconosce 32 ore annue di permessi retribuiti per ex festività (le festività soppresse per legge). Anche questi maturano pro quota per i contratti stagionali.

    Il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è invece un diritto di legge che non si calcola pro quota: spetta per intero al lavoratore che contrae matrimonio durante il periodo di lavoro stagionale, purché il matrimonio cada nei giorni coperti dal contratto in corso.

    Maturazione ferie e ROL durante maternità e paternità (novità 2024)

    Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha introdotto un’importante novità: i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori e facoltativi sono computati ai fini della maturazione delle ferie e dei permessi ROL. Ciò significa che la lavoratrice in maternità continua a maturare ferie e ROL come se fosse al lavoro. Per il congedo parentale questa equiparazione è stata prevista a partire dal 1° dicembre 2027.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino stagionale 4 mesi, ferie a fine contratto
    Tizio lavora da giugno a settembre (4 mesi). Matura 8,7 giorni di ferie. Alla fine del contratto stagionale non ha preso nessun giorno di ferie. Il datore è tenuto a liquidargli l’indennità sostitutiva: circa 8,7 × retribuzione giornaliera. Se la retribuzione giornaliera è circa 60 € netti, l’indennità sostitutiva è circa 520 € netti che devono comparire nel cedolino di liquidazione.
    Caia – assistente bagnanti da 5 anni, ROL 72 ore
    Caia lavora ogni estate allo stesso stabilimento da 5 stagioni (5 anni cumulati). Ha maturato il diritto alle 72 ore annue di ROL. Per una stagione di 5 mesi, i ROL pro quota sono circa 30 ore. Il titolare le dice che i ROL non spettano ai «stagionali». Caia si rivolge a Uiltucs: il CCNL non distingue tra stagionali e fissi ai fini dei ROL; li matura come tutti gli altri. Ottiene le ore di permesso nel mese di settembre.
    Sempronio – sposa durante la stagione, congedo matrimoniale
    Sempronio, assunto da maggio a ottobre come operaio di livello 5, si sposa ad agosto. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Il datore non può ridurre il congedo perché il contratto è stagionale: il congedo matrimoniale è un diritto di legge che vale per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla durata del contratto. I 15 giorni vanno inclusi nella retribuzione del mese di agosto.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un lavoratore stagionale degli stabilimenti balneari?
    Il CCNL riconosce 26 giorni di ferie annue. Il lavoratore stagionale matura le ferie pro quota in proporzione ai mesi lavorati: per una stagione di 4 mesi spettano circa 8,7 giorni. Le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva a fine rapporto.
    Il lavoratore stagionale può fruire delle ferie durante la stagione?
    Sì, ma la fruizione deve essere concordata con il datore in modo da non pregiudicare l’attività dello stabilimento. In alternativa, le ferie non godute vengono liquidate in busta paga a fine rapporto. Non è possibile rinunciarvi.
    Cosa sono i ROL e come maturano per i lavoratori stagionali?
    I ROL sono permessi retribuiti: 36 ore per chi ha fino a 2 anni di servizio, 72 ore per chi ha oltre 4 anni. Per i lavoratori stagionali il cumulo di anni avviene sommando le stagioni successive. I ROL maturano in misura proporzionale alla durata del rapporto stagionale.
    Il congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori stagionali?
    Sì. Il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario è un diritto di legge che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale, purché il matrimonio avvenga durante il periodo coperto dal contratto.
    Cosa succede alle ferie maturate se il contratto stagionale finisce prima che siano state godute?
    A fine rapporto stagionale, le ferie maturate e non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva delle ferie. Il datore è obbligato a pagarle: non è possibile che si perdano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 253 D.Lgs. 209/2005 – Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

    Art. 253 D.Lgs. 209/2005 – Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.

    2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.

    3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

    4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.

    5. L' IVASS determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

  • Art. 73 CAD – Sistema pubblico di connettività (SPC)

    Art. 73 D.Lgs. 82/2005 CAD – Sistema pubblico di connettività (SPC)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Nel rispetto dell' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione , e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (( e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.)) ((

    2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. ))

    3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: ((a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;)) b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; ((b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;)) c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)

    3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 )) . ((

    3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni.

    3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.))

  • Art. 804 Codice della Navigazione

    Art. 804 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 844 Codice della Navigazione

    Art. 844 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 23 bis CAD – (Duplicati e copie informatiche di documenti informa…

    Art. 23 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle ((Linee guida)) .

    2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti ((Linee guida)) , hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

  • Art. 20 D.Lgs. 504/1995

    Art. 20 D.Lgs. 504/1995

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: ferie, permessi e ROL

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: ferie, permessi e ROL

    Quanti giorni di ferie spettano a un cavatore o a un operaio di stabilimento lapideo? Come funzionano le ore di ROL e i permessi retribuiti? Questa guida illustra le regole del CCNL Lapidei Industria aggiornato al rinnovo 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria garantisce 28 giorni lavorativi di ferie annuali (22 giorni per chi ha meno di 5 anni di anzianità aziendale). Le ore di riduzione d’orario (ROL/ex festività) ammontano a 64 ore annue. Ai permessi contrattuali si aggiungono quelli di legge per eventi famigliari, donazione sangue e diritto allo studio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento normativo
    Art. 36 Cost. · D.Lgs. 66/2003, art. 10 · Art. 4 l. 53/2000
    Platea applicativa
    Imprese industriali di escavazione e lavorazione lapidea

    Le ferie annuali: durata e maturazione

    Il CCNL Lapidei Industria riconosce un diritto alle ferie annuali retribuite articolato in due soglie in funzione dell’anzianità aziendale:

    • 28 giorni lavorativi per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 5 anni presso lo stesso datore di lavoro o gruppo aziendale;
    • 22 giorni lavorativi per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni.

    Il conteggio avviene in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, su settimana a 5 giorni), non in giorni di calendario. Un’assenza di due settimane consecutive corrisponde pertanto a 10 giorni di ferie, non a 14. La maturazione è mensile: per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 del monte ferie annuo. Le ferie si computano come effettivamente lavorate ai fini del TFR, della tredicesima e degli scatti biennali.

    La legge (art. 10, d.lgs. 66/2003) impone che almeno 2 settimane consecutive siano godute nell’anno di maturazione; le restanti possono essere frazionate e comunque vanno fruite entro 18 mesi dall’anno di maturazione. Il CCNL non deroga in senso peggiorativo a questo minimo di legge.

    Le ore di ROL (ex festività)

    Le Ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (comunemente dette ROL o ex festività) sono permessi retribuiti che derivano dalla progressiva riduzione contrattuale dell’orario settimanale avvenuta tra il 1984 e il 1993. Il CCNL Lapidei Industria attribuisce a ciascun lavoratore 64 ore annue di ROL, da godere previo accordo con il datore, individualmente o collettivamente.

    Le modalità di godimento sono disciplinate a livello aziendale o di accordo integrativo. In assenza di programmazione collettiva, il lavoratore può richiedere i permessi ROL con un preavviso ragionevole; il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può sopprimerlo. Le ore di ROL non godute alla fine dell’anno, salvo accordo integrativo che ne preveda l’accumulo o la monetizzazione in sede di contrattazione aziendale, decadono (non si «accumulano» di anno in anno).

    Le ore ROL rientrano nella retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo del TFR. In caso di cessazione del rapporto, le ore maturate e non godute vanno indennizzate.

    Permessi retribuiti per eventi famigliari e personali

    Il CCNL si coordina con le disposizioni di legge in materia di permessi retribuiti. I principali istituti sono:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti dalla legge (o da eventuali integrazione contrattuale) in caso di matrimonio civile o religioso, da fruire continuativamente.
    • Permessi per lutto o grave infermità: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso o documentata grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il 2° grado (art. 4, l. 53/2000). Il CCNL non nega questo diritto e può migliorarlo in sede integrativa.
    • Donazione sangue e piastrine: giornata di riposo retribuita ai sensi della l. 584/1967.
    • Visite mediche: i permessi per visite mediche specialistiche sono disciplinati dalla contrattazione aziendale o, in assenza, dal codice civile in via interpretativa.
    • Diritto allo studio: il CCNL prevede permessi retribuiti per esami universitari e scolastici, nella misura e con le modalità stabilite dalle norme contrattuali di settore, coordinate con il d.lgs. 81/2015 e la l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
    • Permessi per caregiving: la l. 104/1992 garantisce 3 giorni mensili retribuiti per assistere il familiare con disabilità grave; questo diritto si applica anche ai lavoratori lapidei.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e principali permessi – CCNL Lapidei Industria
    Istituto Durata / Entità Fonte Note principali
    Ferie annuali (anzianità < 5 anni) 22 giorni lavorativi CCNL Maturazione 1/12 al mese; minimo 2 settimane consecutive (legge)
    Ferie annuali (anzianità ≥ 5 anni) 28 giorni lavorativi CCNL Godimento entro 18 mesi dalla maturazione (d.lgs. 66/2003)
    ROL (ex festività) 64 ore annue CCNL Fruizione su accordo; maturazione proporzionale; indennizzabili a fine rapporto
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Legge Fruizione continuativa; retribuiti al 100%
    Permesso lutto/grave infermità 3 giorni lavorativi L. 53/2000, art. 4 Parenti entro 2° grado o convivente; documentati
    Donazione sangue 1 giornata per donazione L. 584/1967 Retribuita dal datore con rimborso INPS
    Permessi L. 104/1992 3 giorni/mese L. 104/1992 Per assistenza familiare con disabilità grave
    Permessi diritto allo studio Variabile (CCNL/legge) L. 300/1970, art. 10 150 ore triennali per corsi scolastici/universitari (esigenza dimostrata)

    Nota: le ferie non godute per cause imputabili al datore (es. diniego ingiustificato) non si perdono e vanno comunque indennizzate. La rinuncia alle ferie da parte del lavoratore in cambio di retribuzione aggiuntiva durante il rapporto è nulla ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 66/2003.

    Fruizione delle ferie: pianificazione e diniego

    Il godimento delle ferie avviene secondo un calendario stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali e delle preferenze del lavoratore. Il CCNL prevede che le ferie siano programmate preferibilmente nel periodo estivo (luglio-agosto), ma consente la fruizione frazionata nel resto dell’anno previo accordo.

    Il datore non può imporre la rinuncia alle ferie né convertirle in denaro durante il rapporto. Può però differire il godimento per sopravvenute esigenze produttive, purciò non in modo da pregiudicare irrimediabilmente il diritto del lavoratore. In caso di malattia sopravvenuta durante le ferie, se debitamente certificata, le ferie si sospendono e riprendono alla guarigione; la parte non goduta si aggiunge al monte ferie residuo.

    Indennità sostitutiva delle ferie non godute

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa, incluso licenziamento, dimissioni o scadenza del termine — le ferie maturate e non godute si liquidano come indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali + eventuali superminimi), divisa per 25 (giorni mensili) per ottenere il valore giornaliero, moltiplicata per i giorni di ferie residui.

    Analogamente si liquidano le ore di ROL maturate e non godute. Questa voce compare nella liquidazione finale (il cosiddetto «saldo») insieme alla tredicesima proporzionale, agli scatti residui e al TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 8 anni di anzianità, pianificazione ferie estive
    Tizio è un operaio di cave di marmo bianco inquadrato al livello C, con 8 anni di anzianità aziendale. Ha diritto a 28 giorni lavorativi di ferie. Chiede 3 settimane consecutive in agosto (15 giorni lavorativi) e le restanti 13 giornate sparse tra primavera e autunno. L’azienda acconsente, inserendo le ferie nel piano aziendale di luglio. Tizio godre anche delle 64 ore ROL, che chiede frazionate in 8 giornate da 8 ore (una al mese). In caso di mancato accordo su 5 giornate ROL residue al 31 dicembre, l’azienda potrebbe programmarle d’ufficio o, in presenza di accordo aziendale, accumularlecorrentemente.
    Caia – Impiegata assunta a marzo, calcolo ferie proporzionali
    Caia viene assunta il 3 marzo 2025 come addetta tecnica CAD (livello B, meno di 5 anni di anzianità, diritto a 22 giorni). Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi (marzo-dicembre). Il suo monte ferie 2025 è: 22 ÷ 12 × 10 = 18,33, arrotondato a 19 giorni. Le ROL maturano proporzionalmente: 64 ÷ 12 × 10 = 53 ore circa. Se Caia gode tutte le ferie e le ROL entro l’anno, non residua nulla. Se a fine rapporto (ipotesi dimissioni al 31 gennaio 2026) avesse 5 giorni di ferie e 16 ore ROL non godute, riceverà indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di fatto.
    Sempronio – Malattia durante le ferie
    Sempronio, cavatore di livello D con 12 anni di anzianità (28 giorni di ferie), si ammala l’8 agosto durante le ferie estive programmate (10 giorni lavorativi). Presenta certificato medico il giorno stesso. I giorni di malattia (dal 8 al 15 agosto = 6 giorni lavorativi) sospendono le ferie: Sempronio ha 6 giorni di ferie residue da programmare, a cui il datore non può opporsi senza giustificato motivo organizzativo. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i giorni di ricovero/certificazione; la differenza eventuale è a carico del datore secondo le norme del CCNL sull’integrazione di malattia.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Lapidei Industria?
    I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale hanno diritto a 28 giorni lavorativi di ferie annuali. Chi ha meno di 5 anni di servizio matura 22 giorni. La maturazione è proporzionale ai mesi lavorati.
    Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Lapidei?
    Le ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL, anche dette ex festività) ammontano a 64 ore annue e si godono su accordo con il datore. Derivano dalla riduzione contrattuale dell’orario avvenuta tra il 1984 e il 1993. Le ore non godute a fine anno e a fine rapporto devono essere indennizzate.
    Le ferie possono essere monetizzate durante il rapporto?
    No. Il d.lgs. 66/2003 vieta la sostituzione delle ferie con un’indennità durante il rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva è dovuta solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute.
    Se mi ammalo durante le ferie, cosa succede?
    La malattia sopravvenuta durante le ferie, debitamente certificata, sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e il lavoratore può recuperare i giorni di ferie non fruiti una volta guarito, concordando la data con il datore.
    Come si calcolano le ferie per chi è assunto nel corso dell’anno?
    Matura 1/12 del monte ferie per ogni mese lavorato o frazione superiore a 15 giorni. Un assunto il 1° aprile con oltre 5 anni di anzianità matura 7/12 di 28 giorni = circa 16-17 giorni per il 2025.
    Il datore può rifiutare le ferie?
    Il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può negarlo indefinitamente. L’art. 36 Cost. e il d.lgs. 66/2003 impongono che almeno 2 settimane siano godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 66/2003, l. 53/2000). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.