Autore: Andrea Marton

  • Tirocinio e stage: regole, rimborso spese e cosa devi sapere

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Il tirocinio extracurriculare è regolato dalle singole Regioni, che fissano durata massima, rimborso spese minimo obbligatorio e obblighi del soggetto ospitante. Il rimborso varia da Regione a Regione (spesso tra 300 e 800 euro/mese). Il tirocinio curriculare (parte del percorso formativo) non prevede un rimborso obbligatorio per legge, ma può essere retribuito. Un tirocinio che nasconde un vero rapporto di lavoro può essere riqualificato come subordinato.

    Riferimento normativo

    Linee guida Stato-Regioni 2017; normativa regionale

    Tabella riepilogativa

    Tirocinio curriculare vs extracurriculare
    Aspetto Tirocinio curriculare Tirocinio extracurriculare
    Chi lo disciplina Istituzione formativa (università, scuola, ITS) Regioni e Province Autonome
    Rimborso spese Non obbligatorio per legge; il contratto formativo può prevederlo Obbligatorio; importo minimo fissato dalla Regione
    Durata massima Stabilita dall’istituzione formativa Di norma 6 mesi (12 per disabili); variabile per Regione
    Soggetto promotore Università/scuola Centro per l’impiego, agenzia accreditata, ente bilaterale
    Obiettivo Parte del percorso di studi Orientamento e inserimento lavorativo

    Tirocinio curriculare: cos'è e chi lo gestisce

    Il tirocinio curriculare è parte integrante del percorso di studi: lo organizza l’università o l’istituto scolastico con una convenzione con il soggetto ospitante. Non è un rapporto di lavoro e non è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 81/2015 né alle norme regionali sui tirocini extracurriculari. Non è obbligatorio il rimborso spese, ma molti enti lo prevedono. Il tirocinante ha però diritto alle tutele assicurative INAIL attraverso l’istituzione formativa.

    Tirocinio extracurriculare: rimborso e durata

    Il tirocinio extracurriculare è destinato a chi è già fuori dal percorso formativo (neolaureati, disoccupati, persone in cerca di prima occupazione). È regolato dalle Regioni in attuazione delle linee guida Stato-Regioni del 2017. Ogni Regione fissa il rimborso spese minimo (a titolo indicativo, la soglia varia di norma tra 300 e 800 euro/mese a seconda della Regione) e la durata massima (generalmente 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi per persone con disabilità). Verificare sempre la normativa della propria Regione.

    Quando il tirocinio è un finto rapporto di lavoro

    Il tirocinio è strumento di orientamento e formazione: non può sostituire lavoratori ordinari né coprire picchi di produzione o esigenze strutturali dell’azienda. Se il tirocinante svolge mansioni equivalenti a quelle di un dipendente, con orario fisso, direttive operative e integrazione nell’organizzazione, il rapporto può essere riqualificato come lavoro subordinato dal giudice, con obbligo del soggetto ospitante di corrispondere retribuzione, contributi e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – tirocinante extracurriculare senza rimborso in Lombardia

    Tizio è neolaureato e inizia un tirocinio extracurriculare in un’azienda lombarda senza ricevere alcun rimborso. In Lombardia il rimborso minimo è obbligatorio: il soggetto ospitante viola la normativa regionale e rischia la sospensione della convenzione e sanzioni.

    Caia – stage universitario in un grande studio legale

    Caia fa un tirocinio curriculare come parte del suo corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Lo studio legale non è obbligato per legge a versare un rimborso, ma lo prevede volontariamente in convenzione. Caia è coperta da assicurazione INAIL tramite l’università.

    Sempronio – tirocinio che diventa un lavoro mascherato

    Sempronio fa il tirocinante da 10 mesi, risponde al responsabile di produzione, segue un orario fisso di 8 ore e sostituisce di fatto un operaio assente. Un ispettore del lavoro accerta che il tirocinio maschera un rapporto subordinato e prescrive la regolarizzazione con pagamento di retribuzione e contributi arretrati.

    Domande frequenti

    Il tirocinio deve essere sempre retribuito?

    Dipende dal tipo: il tirocinio extracurriculare prevede sempre un rimborso spese minimo obbligatorio fissato dalla Regione. Il tirocinio curriculare (parte degli studi) non ha un obbligo di legge, ma può essere retribuito su base volontaria.

    Quanto dura un tirocinio extracurriculare?

    La durata massima è di norma 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi per persone con disabilità. Ogni Regione può prevedere durate diverse: verificare la normativa regionale applicabile.

    Il tirocinante ha diritto alle ferie?

    Il tirocinio non è un rapporto di lavoro: non maturano ferie nel senso tecnico. Tuttavia la convenzione può prevedere periodi di sospensione. In caso di riqualificazione come rapporto subordinato, spettano anche le ferie arretrate.

    Un tirocinio può essere riqualificato come lavoro?

    Sì. Se il tirocinante svolge mansioni ordinarie aziendali, con orario fisso e eterodirezione, il rapporto può essere riqualificato come subordinato dall’Ispettorato del lavoro o dal giudice.

    Chi controlla che il tirocinio rispetti le regole?

    L’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e le Regioni vigilano sul rispetto delle norme sui tirocini. In caso di irregolarità possono essere inflitte sanzioni al soggetto ospitante e sospesa la convenzione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 777 Codice della Navigazione – Certificato di operatore aereo

    Art. 777 Codice della Navigazione – Certificato di operatore aereo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate. Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti. Il certificato di operatore aereo non è cedibile.

  • Art. 52 L. 354/1975 – Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà

    Art. 52 L. 354/1975 – Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all’anno.
    Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
    Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
    Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

  • Art. 62 ter CAD – (Anagrafe nazionale degli assistiti)

    Art. 62 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale degli assistiti)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

    2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

    3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui ((all'articolo 60, comma 2-bis,)) del presente Codice.

    4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

    5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. (28)

    6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall' articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all' articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . (28)

    7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi ((le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta)) , il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.

  • Art. 85 CTS – Regime fiscale delle associazioni di promozione soci…

    Art. 85 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti ((degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali)) , nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

    2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

    3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

    4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all' articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti ((degli stessi soggetti indicati al comma 1)) ; b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, ((diversi dai soggetti indicati al comma 1)) .

    5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

    6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. ((7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società)) ((7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso))

  • Art. 57 CTS – Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

    Art. 57 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

    2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ((ai commi 2, 3, 3-bis e 4)) dell'articolo 56.

  • Art. 27 CAD – Articolo abrogato

    Art. 27 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 79 DPR 230/2000 – Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

    Art. 79 DPR 230/2000 – Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorché, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.

    2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): apprendistato professionalizzante

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    L’apprendistato professionalizzante è uno dei principali canali di ingresso nel settore della grande distribuzione organizzata per i giovani. Il CCNL Federdistribuzione disciplina durata, retribuzione progressiva e formazione obbligatoria, nel rispetto del quadro del d.lgs. 81/2015.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione disciplina l’apprendistato professionalizzante come strumento di ingresso nel settore GDO. La durata va da 1 a 3 anni in base al livello da conseguire. La retribuzione è ridotta nei primi periodi (inquadramento a livelli inferiori rispetto a quello finale), con progressione alla metà del percorso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    D.lgs. 81/2015 – apprendistato professionalizzante

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – struttura CCNL DMO Federdistribuzione
    Livello finale da conseguire Durata indicativa Inquadramento 1ª metà Inquadramento 2ª metà
    I livello (alta professionalità) Fino a 3 anni 3 livelli sotto 2 livelli sotto
    II livello Fino a 3 anni 2 livelli sotto 1 livello sotto
    III livello Fino a 3 anni 2 livelli sotto (V livello) 1 livello sotto (IV livello)
    IV livello Fino a 2-3 anni 2 livelli sotto (VI livello) 1 livello sotto (V livello)
    V e VI livello 1-2 anni 1 livello sotto Livello finale

    Avvertenza: le durate e gli inquadramenti indicati sono ricostruiti sulla base della struttura generale del CCNL DMO e del d.lgs. 81/2015. Per i valori precisi e vincolanti è necessario consultare il testo contrattuale ufficiale o le sigle firmatarie.

    Cos’è l’apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: il lavoratore presta la propria attività e nello stesso tempo acquisisce una qualifica professionale mediante formazione on the job e, ove necessario, formazione trasversale esterna. È riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (o a partire dai 15 anni se in possesso di diploma di licenza media, nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica professionale).

    Nella GDO è lo strumento preferito per formare addetti vendita, cassieri, operatori di magazzino e tecnici di supporto. L’apprendistato consente al datore di fruire di agevolazioni contributive e di formare il personale secondo le specificità del proprio punto vendita.

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    Il CCNL DMO prevede un sistema di retribuzione progressiva: l’apprendista inizia con un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello finale da conseguire e progredisce alla metà del percorso. Questo sistema è disciplinato contrattualmente come segue:

    • Prima metà del percorso: l’apprendista è inquadrato a due livelli sotto quello finale.
    • Seconda metà del percorso: l’apprendista è inquadrato a un livello sotto quello finale.

    In nessun caso la retribuzione dell’apprendista può essere inferiore al minimo tabellare del livello assegnato per quel periodo. Al termine dell’apprendistato, con il conseguimento della qualifica, il lavoratore viene inquadrato al livello finale con la retribuzione piena.

    Formazione obbligatoria

    Il d.lgs. 81/2015 fissa in 120 ore all’anno il monte minimo di formazione trasversale (sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, organizzazione aziendale). La formazione professionalizzante (competenze di mestiere) è invece pianificata dal datore di lavoro con il tutor aziendale e deve essere formalizzata in un Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto.

    Obblighi del datore di lavoro nella formazione:

    • assegnare un tutor aziendale con esperienza almeno triennale nel settore;
    • elaborare il Piano Formativo Individuale prima dell’assunzione;
    • garantire le ore di formazione previste senza riduzione della retribuzione;
    • rilasciare attestazione delle competenze acquisite al termine del contratto.

    Agevolazioni contributive e vantaggi per il datore

    L’apprendistato professionalizzante offre agevolazioni contributive significative al datore:

    • aliquota contributiva ridotta per tutta la durata dell’apprendistato (variabile in base alla dimensione aziendale, generalmente il 10% anziché il 23,81%);
    • esclusione dell’apprendista dal computo dei lavoratori per alcune soglie dimensionali (es. art. 35 Statuto dei Lavoratori).

    Queste agevolazioni rendono l’apprendistato economicamente conveniente per le catene della GDO che assumono frequentemente giovani lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista commesso: retribuzione progressiva al III livello finale
    Tizio ha 20 anni e viene assunto come apprendista per conseguire il III livello (addetto vendita qualificato). La durata del contratto è 3 anni. Nei primi 18 mesi è inquadrato al V livello (due sotto il III): percepisce il minimo tabellare del V livello. Dal 19° mese al termine, è inquadrato al IV livello (uno sotto il III): retribuzione più alta. Al termine, se non vi è recesso, diventa dipendente a tempo indeterminato al III livello con la retribuzione piena.
    Caia – Apprendistato dopo diploma: formazione e qualifica
    Caia ha 18 anni e un diploma di liceo. Viene assunta in apprendistato professionalizzante per conseguire il IV livello (addetta vendita). Il Piano Formativo Individuale prevede 120 ore annue di formazione (sicurezza, customer service, gestione cassa). Caia lavora normalmente e frequenta i corsi in orario di lavoro, senza decurtazione della retribuzione. Al termine dei 2 anni, il datore le consegna l’attestato di qualifica e la assume a tempo indeterminato al IV livello.
    Sempronio – Recesso al termine dell’apprendistato
    Sempronio completa il percorso di apprendistato al II livello (capo reparto) dopo 3 anni. Il datore, al termine, valuta che l’organico sia già sufficiente e comunica il recesso con preavviso di 30 giorni (come previsto dal d.lgs. 81/2015 per il recesso al termine dell’apprendistato, diverso dal recesso per giusta causa). Sempronio ha diritto al TFR maturato durante l’apprendistato e alla NASPI come disoccupato involontario.

    Domande frequenti

    Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Federdistribuzione?
    La durata varia da 1 a 3 anni in base al livello da conseguire. Per i livelli più bassi (V-VI) è inferiore; per i livelli più alti (I-II) raggiunge i 3 anni. Le durate esatte sono indicate nel CCNL DMO.
    Quanto guadagna un apprendista nella GDO?
    Il CCNL DMO prevede per gli apprendisti un inquadramento a due livelli sotto quello finale per la prima metà, e un livello sotto nella seconda metà. La retribuzione è inferiore al minimo del livello finale ma non può essere inferiore al minimo del livello assegnato in quel momento.
    Quante ore di formazione prevede l’apprendistato?
    Il d.lgs. 81/2015 fissa in 120 ore annue il minimo di formazione trasversale obbligatoria. La formazione professionalizzante è pianificata nel Piano Formativo Individuale e si svolge normalmente in orario di lavoro.
    L’apprendistato può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato?
    Sì. Al termine, se non vi è recesso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di qualifica conseguita.
    Ci sono sgravi contributivi per l’apprendistato?
    Sì. L’apprendistato prevede aliquote contributive ridotte per il datore per tutta la durata del contratto, rendendo questo tipo di assunzione economicamente conveniente rispetto a un contratto a termine ordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 265 TUEL – Articolo 265

    Art. 265 TUEL – Articolo 265

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.

    2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell’ente locale, con l’obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

    3. L’organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell’ente ed all’organo regionale di controllo.

    4. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato.

  • Art. 18 CAD – (Piattaforma nazionale per la governance della trasf…

    Art. 18 D.Lgs. 82/2005 CAD – (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. È realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.

    2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.

    3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis è pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.

    4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, già adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.

    5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma. ))

  • Art. 255 D.Lgs. 209/2005 – Appello

    Art. 255 D.Lgs. 209/2005 – Appello

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell'insolvenza e dal codice di procedura civile . 45 56 60 64