CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)
CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: apprendistato
L’apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale per formare giovani impiegati e tecnici nel settore agricolo, combinando lavoro e apprendimento. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 ne definisce durata, percentuali retributive, formazione obbligatoria e percorso di inquadramento finale.
In sintesi
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 disciplina l’apprendistato professionalizzante per impiegati e tecnici agricoli: durata fino a 36 mesi, retribuzione graduale dal 70% al 100% del livello finale, 120 ore annue di formazione trasversale. Al termine, trasformazione automatica a tempo indeterminato con inquadramento definitivo.
Tabella riepilogativa: durata e retribuzione per livello finale
Apprendistato professionalizzante – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
| Livello finale |
Durata massima |
% 1° anno |
% 2° anno |
% 3° anno |
| Q (Quadro) |
36 mesi |
70% |
80% |
90% |
| 1ª categoria |
36 mesi |
70% |
80% |
90% |
| 2ª categoria |
30 mesi |
70% |
85% |
90% |
| 3ª categoria |
24 mesi |
75% |
90% |
– |
| 4ª e 5ª categoria |
24 mesi |
75% |
90% |
– |
| 6ª categoria |
18 mesi |
80% |
95% |
– |
Nota: Le percentuali indicate sono orientative sulla base della struttura tradizionale del CCNL e della normativa sull’apprendistato. Per le percentuali esatte introdotte dal rinnovo del 18 giugno 2024, fare riferimento al testo contrattuale ufficiale. La retribuzione percentuale si calcola sul minimo tabellare del livello finale (non del livello di inquadramento durante l’apprendistato).
Il quadro normativo dell’apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è regolato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Codice dei contratti di lavoro), artt. 41-47. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione in azienda, con una doppia funzione: occupazione e apprendimento.
Possono essere assunti in apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (limite di 29 anni e 364 giorni). Per i giovani in possesso di una qualifica triennale conseguita in un percorso IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), il limite minimo scende a 17 anni.
Il contratto di apprendistato deve essere:
- Stipulato in forma scritta;
- Corredato di un piano formativo individuale (PFI) che descriva obiettivi formativi, competenze da acquisire, modalità e struttura della formazione;
- Comunicato al Centro per l’Impiego e all’INPS nei termini ordinari di assunzione.
La formazione: obblighi di legge e ruolo del tutor
L’aspetto che distingue l’apprendistato da un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato con livello inferiore è l’obbligo di formazione. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 44) prevede per l’apprendistato professionalizzante:
- Formazione trasversale (o di base): almeno 120 ore nel triennio, erogate da enti accreditati o in azienda, su temi come sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, linguistiche, organizzative;
- Formazione professionale specifica: svolta in azienda, descritta nel PFI, relativa alle competenze tecniche del ruolo (es. contabilità agricola, fitosanità, tecniche di laboratorio).
Il datore deve designare un tutor aziendale, che è il referente dell’apprendista per il percorso formativo in azienda. Il tutor deve avere una qualificazione superiore o pari a quella dell’apprendista e seguire concretamente la sua crescita professionale.
Il trattamento economico durante l’apprendistato
La retribuzione dell’apprendista è calcolata come percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione finale. Questa scelta normativa è importante: non si prende il livello effettivo di inquadramento durante la prova (che di solito è inferiore di due livelli rispetto al finale), ma il minimo del livello che il lavoratore raggiungerà al termine.
Esempio: un apprendista destinato alla 2ª categoria avrà una retribuzione del 70% del minimo della 2ª categoria nel primo anno, dell’85% nel secondo, del 90% nel terzo. Questa formula protegge l’apprendista da retribuzioni troppo basse legate all’inquadramento provvisorio.
Oltre alla retribuzione, all’apprendista spettano anche:
- Tredicesima e quattordicesima mensilità (in quota percentuale dello stesso livello);
- Ferie annuali (maturazione intera, non ridotta);
- TFR (versato all’ENPAIA in quota proporzionale alla retribuzione percepita);
- Contributi previdenziali INPS e ENPAIA (con aliquote agevolate per il datore).
Agevolazioni contributive per il datore
L’assunzione di apprendisti consente al datore di lavoro significative riduzioni dei contributi previdenziali. Il D.Lgs. 81/2015 e le successive leggi di bilancio prevedono aliquote contributive a carico del datore fortemente ridotte per i periodi di apprendistato, con variazioni in base alla dimensione dell’azienda e all’anzianità del contratto. L’INPS pubblica annualmente le aliquote aggiornate.
Il rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati è disciplinato dalla legge: in aziende con più di 9 dipendenti, il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato in servizio.
Fine dell’apprendistato: trasformazione e recesso
Alla scadenza del contratto di apprendistato il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello contrattuale indicato nel PFI, salvo che il datore eserciti il recesso (art. 42, co. 3, D.Lgs. 81/2015) entro 30 giorni dalla scadenza, previo preavviso contrattuale. In questo caso si applica la disciplina ordinaria del licenziamento (giustificato motivo, preavviso).
Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali successivi alla stabilizzazione (scatti, ferie, preavviso, ecc.).
Casi pratici
Tizio – Apprendista tecnico agrario, destinazione 2ª categoria
Tizio, 22 anni, è assunto come apprendista con destinazione 2ª categoria (impiegato di concetto, 2° grado). Il minimo della 2ª categoria nel 2025 è circa €1.570. Nel primo anno Tizio percepisce il 70%: €1.099 lordi mensili. Nel secondo anno l’85%: €1.334,50. Nel terzo anno il 90%: €1.413. Al termine dei 30 mesi, se il datore non recede, Tizio è stabilizzato a tempo indeterminato come impiegato di 2ª categoria con il minimo pieno di €1.570, con anzianità che decorre dall’inizio dell’apprendistato.
Caia – Apprendista per livello 6ª categoria, formazione obbligatoria
Caia, 19 anni, è assunta come apprendista con destinazione 6ª categoria (ausiliaria) in un consorzio agrario. Durata: 18 mesi. Nei primi 9 mesi percepisce l’80% del minimo della 6ª categoria 2025 (circa €974); nei successivi 9 mesi il 95% (circa €1.156). Il piano formativo individuale prevede 40 ore di formazione trasversale sulla sicurezza e sui principi di organizzazione aziendale. Il tutor aziendale è il responsabile amministrativo.
Sempronio – Fine apprendistato e stabilizzazione
Sempronio ha completato 36 mesi di apprendistato come tecnico di 1ª categoria. Il datore è soddisfatto del suo percorso e non esercita il recesso. Al 37° mese il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato: Sempronio è inquadrato come impiegato di 1ª categoria con il minimo pieno (circa €1.718 nel 2025). L’anzianità ai fini degli scatti decorre dall’inizio dell’apprendistato: già al primo rinnovo biennale maturerà il primo scatto.
Domande frequenti
Qual è la durata massima dell’apprendistato per un impiegato agricolo?
Il CCNL prevede una durata massima di 36 mesi per i livelli alti (Q, 1ª e 2ª categoria) e durate inferiori (24-18 mesi) per i livelli più bassi (4ª-6ª categoria). La durata esatta dipende dal livello di destinazione indicato nel piano formativo individuale.
Quanto viene pagato un apprendista impiegato agricolo?
La retribuzione è una percentuale del minimo del livello di destinazione finale: di norma dal 70% nel primo anno, all’80-85% nel secondo, al 90-95% nel terzo. Le percentuali esatte sono fissate dal CCNL e variano per livello.
Quante ore di formazione sono previste per l’apprendista?
Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore di formazione trasversale (suddivise nel triennio), oltre alla formazione professionale specifica in azienda descritta nel piano formativo individuale. Il tutor aziendale segue il percorso.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se il datore non recede entro 30 giorni dalla scadenza con preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato con l’inquadramento finale concordato. Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini di tutti gli istituti contrattuali.
I contributi previdenziali dell’apprendista sono ridotti?
Sì. Il datore beneficia di aliquote contributive agevolate per la durata dell’apprendistato. Le misure variano per dimensione aziendale e anno di contratto. L’apprendista è comunque iscritto regolarmente all’ENPAIA per il TFR e all’INPS per pensione, malattia e maternità.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) e alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.