Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 70 TU Giustizia Tributaria: Produzione di documenti e motivi aggiunti

    Art. 70 D.Lgs. 175/2024 – Produzione di documenti e motivi aggiunti

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

    2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

    3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza sono rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

    4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 64 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3.

  • Art. 152 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 152 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 152 L. Fall. – Proposta di concordato

    Proposta di concordato

  • Articolo 72-bis L. 184/1983: Pratiche adottive internazionali senza autorizzazione

    Art. 72-bis L. 184/1983 – Pratiche adottive internazionali senza autorizzazione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

    2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

    3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo

  • Art. 1240 Codice della Navigazione – Competenza per territorio

    Art. 1240 Codice della Navigazione – Competenza per territorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato. Se, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave . . . , su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato. Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

  • Art. 151 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 151 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 151 L. Fall. – Fallimento di società a responsabilità

    Fallimento di società a responsabilità

  • Art. 150 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 150 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 150 L. Fall. – Versamenti dei soci a responsabilità limitata

    Versamenti dei soci a responsabilità limitata

  • Art. 144 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

    Art. 144 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    L’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, è sostituito dal seguente:

    «L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE ( *1 ) , della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( *2 ) , della direttiva 2013/36/UE ( *3 ) , della direttiva 2014/49/UE ( *4 ) , della direttiva 2014/92/UE ( *5 ) , della direttiva (UE) 2015/2366 ( *6 ) , del regolamento (UE) 2023/1114 ( *7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( *8 ) .

  • Art. 149 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 149 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 149 L. Fall. – Fallimento dei soci

    Fallimento dei soci

  • Art. 259 TUEL – Articolo 259

    Art. 259 TUEL – Articolo 259

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

    1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

    1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.

    1-quater. L’ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all’allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

    2. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

    3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’ente provvede con le modalità di cui all’articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

    4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all’articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

    5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili. L’ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

    6. L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.

    7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l’approvazione.

    8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all’ente il mantenimento dell’importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

    9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell’ente, a consolidare l’esposizione debitoria dell’ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

    10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima regione o provincia autonoma.

    11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l’ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento dell’organo esecutivo.

  • Art. 148 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 148 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 148 L. Fall. – Fallimento della società e dei soci

    Fallimento della società e dei soci

  • Art. 147 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 147 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 147 L. Fall. – Società con soci a responsabilità illimitata

    Società con soci a responsabilità illimitata

  • Art. 146 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 146 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 146 L. Fall. – Amministratori, direttori generali,

    Amministratori, direttori generali,

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